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lunedì 13 aprile 2015

UNIONE DI FATTO ? VIA L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E TAGLIO (FORSE) DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'

 

Quelli de La Stampa si stupiscono, laddove il principio non solo è sacrosanto ma in fondo già affermato da un po'. Mi riferisco alla perdita del diritto all'assegno di mantenimento da parte del coniuge che abbia costituito una nuova famiglia, ancorché di fatto (ovviamente il nuovo matrimonio già prevedeva per legge la caducazione dei cd. "alimenti" ). 
La novità parrebbe essere, rispetto alla sentenza citata del 2011, che tale decadenza sarebbe "definitiva", laddove in precedenza ci si trovava di fronte ad una sorta di "sospensione", vigente finché lo fosse stata la nuova realtà affettiva, con il conseguente ripristino del diritto in caso di cessazione della relazione "more uxorio". E su questa interpretazione fornita dai giornalisti del quotidiano torinese ho invece seri dubbi, in attesa di leggere la sentenza in questione. 
Tra l'altro, ipotizza sempre il quotidiano, la questione potrebbe finire  per interessare anche la Previdenza, in materia di assegno di reversibilità. E anche questa ipotesi la trovo molto facilona, ché l'istituto in questione non è così semplice da maneggiare, trattandosi del trasferimento della pensione del marito defunto alla vedova, quindi, in teoria, soldi di LUI, NON dello Stato (poi le cose non sono nemmeno qui lineari, sapendo bene il problema delle pensioni retributive, generosamente NON parametrate sui contributi effettivamente versati). Più delicata, ed interessante in diritto, sarebbe la questione semmai concernente il nuovo compagno/a del de cuius, cui, non coniugato, nulla spetta attualmente in sede di reversibilità. 
Chiude l'articolo con una sviolinata ai benedetti giudici che fanno meritoria supplenza ai vuoti legislativi, che francamente non condividiamo. E' vero che in materia di unioni di fatto è ormai maturo un intervento normativo, e male fa il legislatore a rimandare, ma resta che i magistrati NON debbano caricarsi di alcuna supplenza, e limitarsi alla applicazione e interpretazione non fantasiosa ("creativa" è stata definita) delle leggi vigenti, semplicemente adeguando, laddove sia possibile, l'interpretazione delle stesse - senza voli pindarici, o "creativi" - alla mutata sensibilità sociale ed   economica dei tempi.



 

Niente più alimenti a chi ha una nuova famiglia di fatto

La Cassazione: di fronte a unioni stabili decade il diritto al mantenimento. Anche gli enti pensionistici stanno studiando come adeguarsi alla novità


 


Cattive notizie per chi conta sull’assegno di mantenimento. La Corte di Cassazione è tornata sul tema del diritto agli alimenti, e ha precisato meglio un concetto già avanzato nel 2011: nei casi in cui uno dei due ex coniugi - e le statistiche dicono che è quasi sempre l’ex marito a versare e la ex moglie a incassare - si sia rifatto una famiglia, anche se è una convivenza di fatto e non è un secondo matrimonio in piena regola, ebbene, il diritto all’assegno di mantenimento decade.  
Con la sentenza 17195 del 2011, la Cassazione aveva già stabilito il principio che il subentrare di una famiglia di fatto faceva cadere la necessità economica del mantenimento da parte dell’ex coniuge. In quel caso si stabiliva però che siccome una famiglia di fatto è temporanea per definizione, allora anche la sospensione dell’assegno di mantenimento sarebbe stata temporanea e non definitiva, tantomeno automatica. Con la sentenza 6855 del 3 aprile 2015, la Prima sezione civile della Cassazione va oltre e riconosce molta più forza di un tempo alla famiglia di fatto, che - scrivono - non consiste «soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una “famiglia” portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli».
Quando la famiglia di fatto è qualcosa di serio, dunque, la Cassazione riconosce che «il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto». Ma quando  la famiglia di fatto diventa stabile? Quando i conviventi elaborano «un progetto e un modello di vita in comune». Magari con figli. «E non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici in abito matrimoniale e fuori dal matrimonio». Ecco, secondo la Cassazione quella convivenza non è più una meteora.  
 
È questo il nuovo caposaldo giuridico: se l’ex coniuge si ricostruisce una vita, anche se questa non passa nuovamente per un matrimonio, è da considerarsi come una nuova stabilità. E da questo punto di vista, la decadenza dell’assegno di mantenimento, pur clamorosa, può essere considerato un mero effetto collaterale. Già, perché la sentenza 6855 è soprattutto un altro mattone alla giurisprudenza che fortifica la famiglia di fatto in Italia. La sentenza è divenuta oggetto di studio addirittura negli enti pensionistici, perché le ricadute potrebbero essere enormi, mettendo in forse le regole sulle pensioni di reversibilità: qualora il coniuge sopravvissuto torni a ricostruirsi una famiglia, sia pure di fatto e non di diritto, e quindi non fosse più da considerarsi un vedovo/vedova, ha diritto ancora ad incassare l’assegno di reversibilità? E di contro: il convivente sopravvissuto all’altro convivente, se la famiglia di fatto è equiparata a quella di diritto, non avrà forse diritto al vitalizio di reversibilità? Quesiti. A cui la politica tarda a dare risposte e una volta di più spetta alla magistratura supplire. 

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