Pubblico il post di Altalex dedicato all'ennesima variazione in tema di pratica legale ai fini dell'iscrizione all'albo, più per "spirito di servizio", pensando che magari ai giovani aspiranti colleghi possa essere di qualche utilità e chiarimento - così come agli avvocati che li "ospitano" - che per personale interesse.
Sono assolutamente convinto di due cose :
1) il numero degli avvocati sarebbe ridicolo se non fosse drammatico. 230.000 iscritti...ora , va bene che ce ne saranno qualche decina di migliaia che non esercitano, ma quand'anche fossimo poco meno di 200.000 ??? Il luogo comune per il quale solo a Roma ce ne siano più che in tutta la Francia è divenuto noioso, a forza di sentirlo ripetere, ma mica è una bugia : entrambe le realtà sfiorano i 40.000 iscritti (a Milano 20.000, a Napoli sono di più, curioso se si pensa al Pil delle tre città)).
Percentualmente, in Italia esercitano 290 avvocati ogni 100mila abitanti, mentre in Germania ne esercitano
2) UN tempo in Italia era altrettanto drammatica la realtà dei neo medici. Poi venne il criticatissimo numero chiuso, attaccato e sottoposto più di una volta al vaglio della Corte Costituzionale (che ogni volta lo ha confermato), e il numero dei medici si è ridotto, e con esso quello dei dottori a spasso. Da tempo se ne parla per la facoltà di giurisprudenza, ma per il momento non si vede luce. Sarebbe una soluzione, se non miracolistica, sicuramente molto migliorativa.
Mi ricordo, anni fa, una feroce polemica sul sito del Tea Party italiano, dove vige la fede cieca e assoluta nel libero mercato. Da quelle parti si voleva addirittura abolire l'esame di ammissione all'albo, pensate un po', sicuri che poi ci avrebbe pensato la libera concorrenza a fare la giusta selezione. I fatti non mi pare stiano andando in quella direzione. A fronte di qualche centinaio che gettano la spugna - e non necessariamente sono meno preparati dei colleghi, magari non hanno le spalle abbastanza coperte per resistere - migliaia ingrassano gli albi, offrendo assistenza legale a prezzi stracciati (magari anche le prestazioni saranno "stracciate" ?), non potendo più utilizzare la laurea in legge come strumento di approdo nella Pubblica Amministrazione, dove da tempo i concorsi di accesso sono chiusi (cosa buona e giusta, visto la pletora di nulla facenti che ne ingolfava le fila. Le cose stanno migliorando, ancorché di strada da fare ne resti parecchia).
In questa situazione assolutamente critica, si discetta sui modi del tirocinio, con le innovazioni che potete leggere di seguito.
Praticanti avvocati: le nuove regole sul tirocinio
Decreto Ministero, Giustizia 17/03/2016 , G.U. 19/05/2016
Il tirocinio forense si innova ed “esce”, per un periodo massimo di 12 mesi, dagli studi legali. Infatti, pur confermando la durata di 18 mesi, il Decreto del Ministero della Giustizia n. 70, pubblicato sulla G.U. del 19 maggio 2016, concede ai praticanti avvocati la facoltà di inglobare un semestre di tirocinio nell’ultimo anno accademico e, ulteriormente, di svolgere un altro semestre presso un altro Stato UE.
Il provvedimento trova applicazione per tutti i tirocini con data iniziale, pari o successiva, al 3 giugno 2016 mentre, per quelli già in essere a tale data, continua ad applicarsi previgente disciplina, fermo restando il periodo di durata di 18 mesi, nonché la facoltà, per il praticante, di avvalersi delle suaccennate modalità alternative di svolgimento.
Tra le innovazioni, si segnala lo svolgimento della pratica professionale contestualmente all’attività di lavoro, pubblico o privato. Al Consiglio dell’Ordine competente è rimesso l’accertamento di un eventuale conflitto di interesse, il quale comporterà, in ipotesi, il diniego dell’iscrizione, ovvero la cancellazione dal registro dei praticanti, se l’impiego abbia avuto inizio in costanza di tirocinio.
Il provvedimento prescrive l'esercizio della pratica con “assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale”. Il requisito dell’assiduità, precisa il provvedimento, si intende rispettato qualora il tirocinante sia presente presso lo studio, o comunque operi sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali. Qualora il praticante si avvalga di uno, ovvero di entrambi i semestri “alternativi”, disciplinati dal Decreto in commento, lo stesso resta comunque obbligato allo svolgimento di almeno un semestre di pratica in forma “classica”, cioè presso lo studio di un professionista iscritto all’ordine degli avvocati.
Diventa, inoltre, obbligatoria la frequenza con profitto e per un periodo non inferiore a 18 mesi ai corsi di formazione disciplinati all’art. 43 della Legge n. 247/2012.
La data iniziale del praticantato viene fatta coincidere con quella della delibera, con la quale il Consiglio dell’Ordine competente si pronuncia, positivamente, sull’istanza di iscrizione al registro dei praticanti. L’art. 7 elenca le ipotesi di interruzione al tirocinio (motivi di salute, maternità e paternità, adozione, assistenza a prossimi congiunti) che, se non ricorrenti, invalidano l’intero periodo di pratica già svolto.
Dal 3 giugno 2016 (data di entrata in vigore del Decreto de quo) decorrono i dodici mesi di tempo assegnati per la stipula di una convenzione quadro tra il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, che dovrà disciplinare lo svolgimento della pratica forense durante l’ultimo anno di studi universitari. Detta convenzione dovrà prevedere modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire sia la conclusione degli studi universitari che l’effettiva frequenza allo studio legale per almeno dodici ore settimanali. Viene altresì puntualizzato che l’esecuzione del semestre di tirocinio anticipato non esonera il praticante dall’obbligo di frequentare gli anzidetti corsi di formazione, previsti all’art. 43 della Legge n. 247/2012.
Questi i presupposti per essere ammessi ad anticipare il primo semestre di tirocinio:
- essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza;
- avere ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea.
Ulteriore semestre di praticantato può essere svolto in un qualsiasi Stato appartenente all’Unione europea, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, con indicazione dei riferimenti del professionista presso cui avrà luogo il tirocinio, nonché l’equivalenza della qualifica del legale straniero ospitante al titolo di avvocato, in conformità alla disciplina sul riconoscimento dei titoli professionali.
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