Pagine

mercoledì 17 aprile 2013

AUDIZIONE DEI MINORI : BELLO A DIRSI. DIVERSO A FARSI. E I GIUDICI DELLA CASSAZIONE "LITIGANO"


Ieri sono stato ad un convegno-studio dell' OUA (Organizzazione Unitaria dell'Avvocatura), organizzato e coordinato dall'affascinante collega Alessandra Gabbani ( per chi non la conosce, una simil Carfagna, per la bellezza. Però la collega, ahimè, a differenza di quel che si dice della deputata, è moglie seria ).
Il tema era centrato sull'esame della Legge 219/2012, che importanti novità ha portato nella disciplina minorile. All'inizio, un consigliere dell'OUA ha anche illustrato una serie di spunti riformatori che l'organizzazione vorrebbe venissero discussi ed elaborati dall'Avvocatura per arrivare poi a delle proposte ben definite da sottoporre alla Commissione Giustizia del Parlamento.
Tra i buoni propositi, ci sarebbe quello di arrivare alla disciplina normativa di alcune procedure che allo stato non ce l'hanno e per questo lasciate alla buona volontà dei giudici.
Parlo per esempio della delicatissima questione dell'audizione dei minori. La legge ne stabilisce addirittura l'obbligo dopo i 12 anni, con il giudice che deve adeguatamente motivare l'esercizio della facoltà, che ha, di non dare luogo alla stessa.
Apro parentesi. Quando iniziai questa trista professione , vale a dire più di un giubileo fa ormai, era un punto cardine il NON coinvolgimento dei minori nella lite coniugale. La ragione prima era evitare l'accentuazione della strumentalizzazione degli stessi, da sempre attuata nelle separazioni conflittuali, e che sarebbe stata evidentemente peggiorata se ai minori fosse stata la possibilità di influenzare le decisioni. Sai il pressing psicologico e non solo ? Banale buon senso. Però nel Nord Europa, dove forse i genitori sono diversi dagli italiani, anche perché la normativa economica conseguente all'affidamento dei figli è differente, e perché non c'è il senso meridionale della "proprietà" dei figli, hanno pensato che i minori avessero diritto ad esprimersi in vicende che così da vicino li toccavano. Giusto, se questo diritto fosse esercitato pienamente e liberamente.
Qualcuno se n'è accorto che non è proprio così, e con l'adozione del moderno criterio dell'audizione, ha iniziato a insistere su un argomento vecchio, diventato di stringente attualità : l'istituzione dell'avvocato del minore. Un terzo avvocato nel processo, che a differenza del CTU, che vede il figlio/i quante ? tre volte ? durante il procedimento, lo segua costantemente, con incontri almeno settimanali, con competenza giuridica e psicologica, che gli consentano conoscenza e confidenza VERE, e che gli permettano di contrastare, da posizioni TERZE, l'iniziativa di quel (o anche entrambi) genitore che manipola, plagia, suborna il minore contro l'altro genitore. Esiste già la figura del Curatore dei diritti del minore in caso di conflitto di interessi coi genitori, ma è figura depotenziata.
Del resto, possiamo fare tutte le leggi del mondo, e farle anche un po' meglio di quelle che ultimamente vengono partorite dal legislatore : se poi non abbiamo i mezzi, anche per carenze economiche, di darvi valida attuazione, ci ritroviamo peggio di prima.
Perché un avvocato del minore COSTA, e chi lo paga ? Le parti ? Sarebbe giusto, visto che è la loro conflittualità che ne genera l'intervento, ma se queste, o anche una sola, non ha mezzi adeguati ? L'avvocato del minore ricco ?
Idem per il curatore (ne conosco uno che, nominato, ha visto i minori per mezzora una volta, poi più.  Vogliamo prenderci in giro o cosa ?? ).
Ma parlando di cose meno impegnative, qui mancano anche gli ambienti idonei, e le videoregistrazioni per verificare l'andamento dell'audizione, a garanzia dell'operato dei giudici e dei consulenti e la possibilità di reclamarlo.
Intanto, si susseguono le sentenze contraddittorie in Cassazione. Poco tempo fa avevamo riportato (http://ultimocamerlengo.blogspot.it/2013/03/ricordate-il-bambino-di-cittadella.html ) quella che dava torto alla Corte d'Appello di Venezia sulla vicenda del bambino di Padova, trascinato per mani e piedi dai poliziotti (immagini a perenne vergogna di quegli agenti) , stabilendo che i giudici del merito , aderendo ad una CTU che faceva proprie teorie scientifiche altamente discusse (la famosa PAS, sindrome di alienazione genitoriale ) , dovevano ben motivare la propria adesione e al contempo argomentare il rigetto delle eccezioni avverse. Ci sta. Però ecco che a distanza di pochi giorni, altra Corte di Cassazione, che riporto di seguito, dice pressoché l'opposto, ritenendo credibile la formazione di una alienazione parentale.
Ma a parte questo, chi scrive ha sempre riso del dogma popolare della "certezza del diritto"-  la certezza è cosa degli Dei, NON degli uomini - il problema che si pone, serio, è la MANIPOLAZIONE a cui i minori vengono evidentemente sottoposti.
Ed è illusorio, nonché arrogantemente presuntuoso, pensare che in UNA AUDIZIONE, un Giudice Solone si renda conto della libertà emotiva del minore interrogato.
Quindi, se vogliamo essere moderni, cerchiamo di avere scienza, coscienza, tempo e tasche adeguate !!
Ecco la notizia della sentenza col commento sulla bella rivista ALTALEX
Buona Lettura




 Separazione: perde l'affidamento il genitore con una condotta ostruzionistica
Cassazione civile , sez. I, sentenza 08.03.2013 n° 5847 (Carmela Crispoli)
La  Corte di  Cassazione, Sezione I civile, con sentenza 8 marzo 2013 n. 5847 ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania che, in parziale accoglimento dell’appello e  riformando la  impugnata sentenza del Tribunale, ha affidato i figli minori in via esclusiva  alla madre, con divieto provvisorio di contatti con il padre, le ha assegnato la casa coniugale mentre ha posto a carico del padre l ’obbligo di versare un assegno mensile per il mantenimento dei figli, condannandolo  alle spese di giudizio.
La vicenda giudiziaria approdata in Cassazione prende il via da un procedimento di separazione dei coniugi, conclusosi con sentenza che disponeva l’affidamento condiviso dei figli minori collocandoli presso il padre, disciplinava i rapporti con la madre, i cui incontri con i figli venivano poi limitati con successivo decreto, assegnava al marito la casa coniugale mentre poneva a carico della moglie  l’obbligo di versare un assegno per il mantenimento dei figli.
I giudici di 2° grado riformavano la impugnata sentenza disponendo l’affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre oltre a quanto già sopra precisato.
La decisione, confermata in Cassazione, relativa all’affidamento esclusivo viene motivata sulla scorta di elementi che, da un lato,  si riconducono alla condotta ostruzionistica tenuta dal padre volta ad ostacolare gli incontri dei figli con la madre oltre a screditarne ingiustificatamente la figura, con conseguenze negative circa il giudizio relativo alle attitudini genitoriali, dall’altro,  fanno riferimento al pregiudizio derivatone all’equilibrio psichico dei figli, che in effetti avevano adottato un atteggiamento negativo nei confronti della madre.
In particolare, i giudici di appello hanno tenuto conto anche di una relazione del servizio di psichiatria della Asl che ha riscontrato l’esistenza di una sindrome da alienazione parentale, elemento questo che, unitamente a quanto sopra evidenziato circa la condotta paterna, ha indotto  i giudici di 2° grado a ritenere  l’affidamento condiviso pregiudizievole per i figli.
Più esattamente si legge nella sentenza n. 5847 della Cassazione:
“…..La Corte di appello, utilizzando la predetta relazione della Asl che diagnosticava una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre, si è limitata a fare uso del potere attribuito al giudice dall’ art.155 sexies comma 1 c.c. di assumere mezzi di prova anche d’ufficio ai fini della decisione sul loro affidamento esclusivo alla madre. Essa inoltre ha fondato la decisione anche su altri elementi non specificatamente censurati del ricorrente concernenti il giudizio negativo circa le attitudini genitoriali del       ( desunto  anche dalla reiterata condotta ostruzionistica posta in essere al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre) dandone conto in una motivazione priva di vizi logici e quindi incensurabile in questa sede”.
Ne è valso per il ricorrente addurre, tra gli altri , il motivo con il quale si deduce una violazione di legge per avere la Corte d’Appello assunto una decisione in materia di affidamento in pendenza del procedimento davanti al tribunale dei minori per la decadenza del padre dalla potestà ex art. 330 c.c, in quanto sul punto la Suprema Corte, rilevando  l’infondatezza del motivo, ribadisce la piena autonomia delle competenze del tribunale per i minori  in materia di provvedimenti relativi alla potestà genitoriale ( artt.330 c.c e 38 disp.att. c.c)  e “del tribunale ordinario quale giudice della separazione competente sulle modalità di esercizio della potestà medesima (v. Cass. n. 6841/2011) anche quando l’affidamento dei figli sia richiesto in ragione dell’esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori ( v. Cass. n. 20352/2011)”.


Nessun commento:

Posta un commento