lunedì 30 maggio 2016

TRA PRIVACY E DIRITTO DI CRONACA, INVERTITA LA GERARCHIA COSTITUZIONALE. VINCE (QUASI) SEMPRE IL SECONDO

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Non credo che il Tribunale di Cosenza, con tutto il rispetto per la città e la regione, possa essere preso come paradigma giurisprudenziale assoluto. Del resto, la stessa Corte di Cassazione non lo è, con pronunce contraddittorie frequenti non più solo tra diverse sezioni, ma anche all'interno della stessa, bastando il cambiamento dei componenti dell'organo giudicante.
Ciò osservato, secondo il ragionamento del GIP cosentino i limiti dell'informazione giornalistica, di fronte ad un soggetto conosciuto dal pubblico, sono, di fatto, pressoché zero (basta l'accortezza di qualche sbianchettamento qua e là). 
Perché non fare dunque una piccola correzione all'art. 15 della Costituzione, che  dichiara INVIOLABILE il diritto alla riservatezza, mentre non usa lo stesso termine quando, all'art. 21, parla della libertà di stampa ?
Usare o no un aggettivo così forte, "Inviolabile", è segno di una gerarchia ben precisa, di una priorità di valori, entrambi sensibili e recepiti, dove però dovrebbe essere chiaro quale, in caso di conflitto, debba cedere il passo all'altro.
Ebbene, eliminiamo la parola "inviolabile" dall'articolo 15, oppure aggiungiamo l'eccezione per i personaggi cd. pubblici.
Togliendola all'articolo 15, potremmo aggiungerla all'art. 21, ma poi come potrebbero certe caste protette infierire sui giornalisti quando sono LORO ad essere toccate ?
Se qualcuno pensa che mi riferisco alla casta delle toghe pregiate, ha perfettamente ragione.

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Privacy e diritto di cronaca: quali sono i limiti dell’informazione giornalistica?

Tribunale, Cosenza, decreto 15/04/2016

Di
Michele Iaselli

Pubblicato il 26/05/2016
 
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Nell’ambito dei delicati rapporti fra privacy e diritto di cronaca, un’informazione giornalistica può ritenersi lecita quando: pur riferendosi a fatti e condotte private queste abbiano interesse pubblico; riporti dettagli e circostanze contenute nei limiti dell'essenzialità, intesa sia come necessità della notizia e sia come modalità della rappresentazione; si astenga dal diffondere dettagli non indispensabili, evitando spettacolarizzazioni e accanimenti morbosi.

Il provvedimento di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Cosenza esamina in modo articolato ed approfondito il delicato rapporto esistente tra tutela della privacy ed essenzialità dell’informazione di carattere giornalistico attraverso un interessante excursus normativo-giurisprudenziale.

Il caso di specie riguarda la denuncia-querela inoltrata da un politico locale in merito alla pubblicazione sulle pagine di un quotidiano telematico di uno stralcio delle buste paga rilasciate allo stesso per l'attività svolta alle dipendenze della Clinica negli anni 2011 e 2013, inserite nel corpo di un articolo in cui si evidenzia che in quel periodo il denunciante era capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale; naturalmente l'autore dell'articolo prospetta questa concomitanza di incarichi e attività come ipotesi di conflitto di interessi.

Il G.I.P. nel valutare l’eventuale violazione dell’art. 167, secondo comma, del Codice in materia di protezione dei dati personale (d.lgs. n. 196/2003) evidenzia che la fattispecie di reato si configura quando la divulgazione per finalità giornalistiche di dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari), viene effettuata, senza il consenso dell'interessato, in violazione dei limiti del diritto di cronaca e della essenzialità dell'informazione ovvero dei principi stabiliti dal codice deontologico adottato dall'ordine professionale, cui deve riconoscersi natura di fonte normativa.

Aspetto, quindi, fondamentale da prendere in considerazione ai fini della decisione de quo è la c.d. essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di pubblico interesse, sancito dall'ari. 137, d.lgs. 196/2003, e delineato nel codice deontologico nel senso che “la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”.

In altri termini il giornalista dispone di margini più ampi nella diffusione di informazioni personali ove queste assumano rilievo in base al ruolo o al carattere pubblico dell'attività dei soggetti interessati, ma deve sempre attenersi al rispetto dei canoni dell'essenzialità dell'informazione e del rispetto della dignità della persona.

Anche in ambito europeo e quindi sovranazionale il rapporto tra questi importanti principi di rilevanza costituzionale è analogo, difatti la Dichiarazione del Consiglio d'Europa sulla libertà del dibattito politico nell'ambito dei mezzi di comunicazione, approvata a Strasburgo il 12 febbraio 2004 parte dal principio comunemente condiviso secondo cui la libertà di espressione è diritto fondamentale tutelato dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ma comporta doveri e responsabilità attinenti, in particolare, al rispetto di altri diritti fondamentali, come il diritto alla privacy (sancito dall'ari. 8 della Convenzione). Gli organi di informazione hanno il diritto di pubblicare anche notizie negative o critiche sui politici e sui rappresentanti delle istituzioni, anche ricorrendo alla satira, al fine di garantire il pluralismo democratico e la libertà di discussione politica, ma devono però evitare di diffondere informazioni sulla vita privata e familiare, a meno che siano direttamente connesse alla condotta tenuta dal politico o dal rappresentante istituzionale in questione.

Il G.I.P. nel proprio provvedimento fa riferimento anche alle decisioni della Corte di Strasburgo che hanno confermato la suddetta interpretazione.

Sulla base quindi dell’attuale orientamento sia normativo che giurisprudenziale il G.I.P. conclude per l’inesistenza del reato contestato in quanto nel caso di specie si rientra nei canoni della corretta informazione giornalistica.

Difatti affinché l’informazione possa ritenersi lecita:

  • può riferirsi anche a fatti e condotte private purché abbiano interesse pubblico;
  • può riportare dettagli e circostanze contenute nei limiti dell'essenzialità, intesa sia come necessità della notizia e sia come modalità della rappresentazione;
  • deve astenersi dal diffondere dettagli non indispensabili, evitando spettacolarizzazioni e accanimenti morbosi.

Con riferimento, poi, alla diffusione di notizie concernenti i soggetti politici, il diritto dei cittadini ad essere informati è ancora più pregnante, sia pure con le cautele sopra illustrate, proprio affinché costoro possano consapevolmente orientare le proprie scelte nell'esercizio dei diritti di elettorato.

Inoltre, nel caso specifico, risulta rispettato il canone della essenzialità perché nei documenti pubblicati sono volutamente espunti i dati sensibili, come quelli relativi all'appartenenza ad associazioni sindacali o allo stato di salute del dipendente, essendo stata diffusa sola la parte dove sono riportati i dati anagrafici e gli importi versati dal datore di lavoro.

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