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sabato 10 febbraio 2018

QUELLA PARTE D'ITALIA IGNORATA DALLA LEGGE

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Ernesto Galli della Loggia nell'editoriale odierno sul Corrierone tratta un argomento scottante : la diffusa illegalità italiana.
Non proprio una novità, però il professore si concentra su un aspetto che sembra preoccupare meno i PM della Repubblica, più concentrati sulla persecuzione dei cd. colletti bianchi, i ladri della, e nella, pubblica amministrazione, che sul fatto che in tante, troppe, parti dei quartieri delle città regni il far west. 
Certo, fa più audience inventarsi mafia capitale, ed è pure, alla fine della fiera, meno pericoloso che sporcarsi le mani con la violenza di rom, immigrati, e piccoli e grandi violenti nostrani che approfittano dell'assenza delle forze dell'ordine e della legge. 
La gente, specie quella veramente a contatto con questi fenomeni, diventa - o rafforza il proprio sentimento - razzista, mentre quelli "bene", che i treni dei pendolari, le metro in genere ma quelle di periferia in particolare, non sanno nemmeno dove si prendono, e mai passeggeranno a Borghesiana o Centocelle, si indignano contro i populisti xenofobi (facile eh ?, comodi nel salotto di casa a vigna clara, o il più radical chic monte verde). 
Galli della Loggia auspica il recupero della legalità in queste ormai numerose zone franche, ed ha ragione. 
Intanto, saltano fuori i matti armati che sparano contro i neri, e quando li portano in carcere, vengono applauditi come eroi. 
Direte, delinquenti come loro...
E non capirete il problema. Quelli i carcerati, sono gente che , per quanto non ci crediate, hanno un proprio senso di giustizia, piuttosto diffuso nelle periferie povere o anche solo non agiate. Se portate dentro uno accusato di violenze contro bambini, quelli te lo sistemano bene bene, con le guardie che guardano altrove . Fanno "giustizia". 
L'applauso a Traini la dice lunga sul sentimento diffuso tra tantissime persone, e questo è il frutto di quell'illegalità ignorata di cui parla Galli della Loggia, che conclude con un'accusa molto grave : ci sono due Italie, e solo una, quella benestante, è  -  sufficientemente - tutelata da magistratura e forze dell'ordine. 
L'altra, più spesso, si arrangi. 






IL VUOTO SOCIO-CULTURALE E L’ILLEGALITÀ DA ARGINARE

La legge va fatta rispettare sempre e senza guardare in faccia nessuno.
È solo così che si combatte l’estremismo e la violenza di parte

  di Ernesto Galli della Loggia

 

Chi ha letto qualche libro lo sa. La ragione forse più importante che determinò la vittoria del fascismo nel 1922 fu lo scardinamento dell’applicazione della legge avutasi negli anni precedenti. Uno scardinamento che ebbe due momenti: dapprima, durante il cosiddetto biennio rosso, il governo si mostrò di un’assoluta indulgenza nel tollerare da parte dei socialisti le violenze di piazza, il sobillamento continuo e in mille modi alla violazione dell’ordine pubblico e al sabotaggio, le minacce e le aggressioni, verbali e non, contro i rappresentanti dell’ordine e dell’esercito.

In un secondo tempo, nel 1920-21, quando contro le cose e le persone delle leghe contadine, del movimento operaio e dei comuni socialisti, si scatenò in risposta la violenza fascista — più mirata, più organizzata e più feroce — il governo centrale ne ordinò, sì, a più riprese e anche con forza la repressione, ma senz’alcun esito. Ciò che accadde, infatti, fu la virtuale insubordinazione delle forze dell’ordine, dell’esercito e dell’apparato giudiziario. Le quali, consenzienti vasti settori dell’opinione pubblica borghese, si rifiutarono silenziosamente di esercitare contro i «neri» quell’azione repressiva che in precedenza non era stata esercitata contro i «rossi». Fu grazie a tale catena di eventi che la democrazia italiana corse alla rovina.

Questi precedenti contengono una lezione preziosa per l’oggi: per tutti ma in particolare per il ministro Minniti e per le procure della Repubblica. La legge va fatta rispettare sempre e senza guardare in faccia nessuno, colpendo tanto nella direzione che può dispiacere a una parte tanto nella direzione opposta. È solo così che si combatte l’estremismo e la violenza di parte. Colpendo con giudizio, si capisce, senza infierire inutilmente e senza smargiassate provocatorie (come del resto le forze dell’ordine della Repubblica fanno ormai da decenni). Ma sempre con la medesima, imparziale, decisione.

Se dunque esistono, come esistono, organizzazioni di stampo fascista, esse vanno inquisite e denunciate alla magistratura. Se ne ricorrono gli estremi non bisogna esitare anche a scioglierle. La stampa e la diffusione di qualsiasi testo, la propaganda di qualsiasi idea, a mio giudizio è bene che restino sempre libere (le cosiddette leggi memoriali o altre analoghe che rendono penalmente obbligatoria una determinata versione del passato costituiscono solo un boomerang idiota e illiberale). Così come è bene che resti più libera possibile sempre la libertà di manifestare. Ma non appena si passa agli emblemi e ai saluti fascisti, ai caschi, ai bastoni, ai tirapugni e magari alle pistole, allora non vi deve essere indulgenza: e per tutte queste cose più che la galera servono forse meglio multe salate.

Ma con la medesima decisione si deve cercare di prosciugare la vasta area di illegalità esistente intorno all’immigrazione clandestina e agli insediamenti Rom. Un’area d’illegalità che producendo una sensazione d’insicurezza, di disagio e di allarme sociale, ha l’effetto di minare alla base la fiducia di una parte di popolazione nelle istituzioni dello Stato. E quindi di creare un vuoto di legittimazione che può essere riempito da chiunque. È ammissibile per esempio, mi chiedo, che l’autorità di polizia abbia perduto di fatto il controllo di parti del territorio in moltissimi centri urbani del Paese e sui convogli ferroviari non di grande comunicazione? Che nelle periferie si sia instaurato in molte città un clima di intimidazione e di violenza da parte di bande di spacciatori e di più o meno piccoli delinquenti che fanno ciò che vogliono?

Ancora: è ammissibile che in un settore assolutamente nevralgico come quello delle case popolari gli inquilini vivano spessissimo sotto assedio perché insidiati giorno e notte da potenziali occupanti abusivi che approfittano della loro assenza per installarsi a casa loro? O che non si sappia mai di operazioni di rilievo contro le organizzazioni criminali, quasi sempre non italiane, che gestiscono in grande il commercio di carne umana che fa mostra di sé ogni notte su tutte le strade d’Italia? 
La verità è che da anni, in tutti questi ambiti l’azione della legge è apparsa scoordinata ed episodica, con troppi larghi margini di tolleranza. Con conseguenze politicamente gravissime: perché trattandosi di comportamenti illegali che quasi sempre incidono sulla qualità della vita esclusivamente delle classi popolari, la tolleranza nei loro confronti genera l’idea nefasta che mentre la legge e lo Stato proteggono i ceti benestanti, viceversa se ne infischiano di quelli che benestanti non sono.

In Italia non esiste alcun pericolo fascista. Non c’è alcuna «marea nera» che sale . Sicuramente nelle prossime Camere non ci sarà neanche un parlamentare fascista. Ci sarà una pattuglia di reazionari autoritari, questo sì, e forse qualcuno che in cuor suo nutrirà pure simpatie fasciste, ma di certo si vergognerà perfino di dirlo.

Non c’è alcun pericolo fascista, dunque, nel nostro Paese. Il problema è un altro, e proprio per questo l’azione repressiva della legge, pur necessaria in misura maggiore di quanto si sia fatto finora, è solo una parte della soluzione. Il problema è quello di un crescente vuoto socio-culturale e politico che insieme alla disoccupazione e al degrado urbano sta corrodendo e avvelenando pezzi significativi di tessuto popolare e non solo. Come molti segnali lasciano prevedere tale vuoto può essere riempito dai gas esplosivi prodotti dal malcontento frutto dell’immigrazione, e dar luogo in prospettiva alle esplosioni più pericolose. Ma di questo problema che ha il suo centro nelle periferie urbane nessun partito sembra occuparsi o preoccuparsi, la politica su tutto ciò sembra non aver nulla da dire. Dal momento che, è vero, organizzare un corteo antifascista è molto meno impegnativo e consente certamente una dose di retorica in più.

lunedì 11 dicembre 2017

ANCHE IL CONSIGLIO FORENSE CI PROVA : LE NUOVE LINEE GUIDA SULLE SPESE STRAORDINARIE DEI FIGLI

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La bigenitorialità  e l'affidamento condiviso appartengono a quelle parole d'ordine che suonano parecchio bene e funzionano assai di più male.
In realtà, quando i genitori sono entrambi persone di buon senso, veramente amanti dei propri figli, queste parole d'ordine nemmeno servono, perché padre e madre, in questi casi, sanno fare assai meglio di tutti i protocolli partoriti dalle celebrate menti giuridiche, psicologiche e quant'altro.
Quando invece uno dei due, ne basta purtroppo uno, il buon senso non sa che sia, e l'unico sentimento che lo anima è il livore rancoroso verso l'altro (conosco qualche bastardo così, uno in particolare, che la legge non raggiungerà mai, ma mai perdere la fiducia nelle vie del signore perché i malvagi abbiano la punizione che meritano) , con i figli strumenti a volte innocenti, a volte complici del peggiore, allora di tutte queste parole - bigenitorialità, affidamento condiviso, superiore interesse dei minori - si potrebbe fare un unico gran falò, stante la loro frustrante inanità.
I tribunali, specie in materia di minori e diritto di famiglia, sono un po' come la scuola italiana : funzionano più o meno per quelli bravi, e non per quelli che hanno difficoltà. In altre parole, servono a poco.
Però a meno non si può fare, e quindi c'è chi si affanna, a mo' di Sisifo, a portare su per la montagna il macigno che, regolarmente, tornerà a precipitare a valle.
Appartengono a questi lodevoli quanto più spesso vani sforzi le cd. linee guida.
Non sono leggi, ma parti delle menti degli addetti ai lavori - giudici, avvocati e, in certi casi, anche psicologi - i quali sulla base dell'esperienza maturata provano a tracciare dei confini, dei sentieri sui quali si dovrebbero muovere i genitori "indecisi" sul da farsi.
In realtà, molto spesso, quando le cose non vanno bene, avoglia a fare linee guida, ché il soggetto in mala fede le ignorerà, più o meno palesemente.
Bè ma a quel punto sarà sanzionato no ?
E certo, così come sempre Cenerentola sposa il principe.
Ad ogni modo, per lavorare conoscerle può essere utile, e quindi giro l'articolo elaborato dai bravi colleghi dello studio Cataldi che presentano le linee guida del Consiglio Nazionale Forense per individuare le spese ordinarie e straordinarie in ambito familiare, finalizzate, nelle intenzioni, ad eliminare litigi tra gli ex coniugi nello stabilire chi deve pagare cosa.
Chi ha fede, legga. 


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Mantenimento figli: le linee guida del Cnf sulle spese ordinarie e straordinarie

Approvate e diffuse le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare
bambini minorenni affidamento figli
di Lucia Izzo - Nella seduta dello scorzo 14 luglio, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le "Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare", elaborate in unione con la Commissione "famiglia" e le associazioni del settore.

Le linee guida sono state diffuse presso tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati sul territorio tramite un protocollo del 29 novembre 2017 (qui sotto allegato).

L'elaborazione è apparsa necessaria a seguito della riforma del titolo IX, capi I e II, del libro primo del codice civile, che ha drasticamente modificato la materia dei rapporti di filiazione. Con la riforma, infatti, è venuto meno il genitore affidatario in via esclusiva ed è stata introdotta la forma de mantenimento diretto, più idonea a realizzare il principio di bigenitorialità sotteso all'affidamento condiviso.

Una delle cause che più di frequente ha alimentato il conflitto tra i genitori, coniugati o meno, nella fase patologica della crisi del consorzio familiare, ha riguardato l'individuazione di quelle spese che rientrano nel mantenimento ordinario dei figli, nonché la determinazione delle spese extra assegno in ragione dell'entità e delle modalità del contributo di ciascun genitore al loro esposto.

Le linee guida giungono in soccorso proprio per facilitare e rendere più trasparente e previamente valutabile la concreta distinzione tra le due voci di credito, così da ridurre in via preventiva il contenzioso sul punto grazie all'ausilio di criteri di base atti a definire quando le spese per i figli possono essere considerate ordinarie o straordinarie, soggette o meno al preventivo consenso.

Mantenimento figli: le spese "ordinarie"

Le tipologie di spese che, secondo il protocollo, devono ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento, sono quelle relative a: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; baby sitter, se già esistenti nell'organizzazione familiare); prescuola e doposcuola, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile; trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

Mantenimento figli: le spese "straordinarie"

Invece quanto alle spese extra assegno obbligatorie, quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori, sono quelle riguardanti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.

Le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, invece, possono suddividersi in diverse categorie.

In quelle scolastiche rientrano: iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private; ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.

Nelle spese di natura ludica o parascolastica rientrano: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. Invece, nelle spese sportive rientrano le attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.

Chiudono l'elenco le spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, nonché le spese medico sanitarie che comprendono: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori,dovranno esse debitamente documentate.

Spese straordinarie: il rimborso al genitore anticipatario

Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax, PEC, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Altrimenti, in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.

Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, sarà dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

Assegni familiari e deducibilità fiscale

Il protocollo precisa, infine, che i c.d. assegni familiari (ANF) saranno attribuiti, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro de'altro genitore, salvo diverso accordo.

Invece, quanto alla detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF, questa sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse: la deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

Anche gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie alla prole, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

venerdì 17 novembre 2017

TOLTO L'ASSEGNO MILIONARIO A VERONICA LARIO. E MO' COME FA POVERETTA ??

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Non era difficile prevedere che la prima, "eccellente" vittima dell'inversione di rotta di 180 gradi fatto dalla Cassazione con l'eliminazione dell'obsoleto, da tempo assurdo principio del "mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio" sarebbe stata Veronica Lario..
Ne fui facile profeta nel post  https://ultimocamerlengo.blogspot.com/2017/05/scompare-il-mantenimento-del-tenore-di.htm

Puntuale, arriva la notizia che le Corte di Appello di Milan, immagino con una certa sofferenza..., abbia dato seguito al nuovo corso giurisprudenziale ( e si attende una legge con la prossima legislatura che ridefinisca il quadro in modo coerente) e pertanto revocato l'abnorme assegno di 1,4 milioni al mese riconosciuto in precedenza alla ex signora Berluconi.  
E tenete conto che erano partiti da TRE !!!.
Se avete pazienza e curiosità, rileggendo il post sopra ricordato e quelli allo stesso allegati, ripercorrete il mio sconcerto e biasimo per l'applicazione monstre di un principio discutibile sempre,ma decisamente inaccettabile per i ricchi.
In che modo poteva essere definito coniuge "debole" Veronica Lario ??? Eppure...
Dopo il "contrordine compagni" arrivato da piazza Cavour, la Corte d'Appello ha avuto agio nell'accertare che la signora Lario è ricca di suo (certo, grazie al marito, e all'oculata gestione di quello che nel tempo le veniva donato), dotata comunque di un patrimonio immobiliare di oltre 50 milioni, rendite dallo stesso ecc.
Certo, se, senza vergogna nell'elencarli, hai privilegi da sceicco, come quelli che trovate descritti nell'articolo de La Stampa che  pure potete leggere appresso, magari nemmeno 50 milioni di euro ti bastano...
Ma può essere questo un problema dello Stato e quindi della Legge??
Finalmente gli ermellini di Piazza Cavour hanno detto no, e i giudici di merito, magari non tutti felici, si sono adeguati. 
Ah , pare che la signora dovrà restituire i soldi presi, oltre 40 milioni...
Vedrete che il Cavaliere, magnanimo, glieli abbonerà, a patto che la madre dei tre figli rinunci alla Cassazione (dove peraltro dovrebbe perdere, visto che è da lì che è venuto il suo disastro...). 

Ogni tanto una notizia che non ci squieta. 

Di seguito , prima l'articolo de La Stampa con la notizia della sentenza, e poi la descrizione, sempre comparsa in un servizio del quotidiano torinese,  dei privilegi da riccona cui la signora Lario non voleva rinunciare.  Veramente c'è da compatire la poveretta...


LaStampa.it

MANUELA MESSINA

Berlusconi non dovrà più versare l’assegno di 1,4 milioni di euro a Veronica Lario

La decisione della Corte d’Appello di Milano: l’ex moglie deve anche restituire al leader di Forza Italia circa 43 milioni di euro


Silvio Berlusconi vince la lunga battaglia legale con l’ex moglie Veronica Lario, che si è vista azzerare l’assegno mensile da 1,4 milioni di euro stabilito dalla sentenza di primo grado della causa di divorzio. I giudici della Corte d’Appello di Milano, accogliendo il ricorso della difesa dell’ex Cavaliere, hanno applicato quanto stabilito nella recente sentenza della Cassazione sul caso Grilli-Lowenstein. Veronica Lario dovrà anche restituire «quanto percepito a partire dal marzo 2014». In tutto, poco meno di 60 milioni di euro. Una somma a cui andrebbero sottratti circa 17 milioni di mancati versamenti da parte dell’ex presidente del Consiglio. In totale quindi Veronica si ritroverebbe a dover restituire circa 43 milioni.  



Quello goduto dall’ex first Lady, per i giudici della Corte d’Appello di Milano che hanno accolto il ricorso presentato dalla difesa del Cavaliere, è infatti un «tenore di vita elevatissimo». La signora infatti, scrivono ancora, «può contare su un cospicuo patrimonio, costituitole integralmente dal marito nel corso del quasi ventennale matrimonio: ha la capacità di produrre reddito, sia per le ingenti somme di denaro che l’ex marito le ha corrisposto, sia perché possiede numerosi beni immobili di notevole valore commerciale in qualità di socio unico della società immobiliare “Il Poggio” (patrimonio complessivo 50 milioni di euro)». Lei si era opposta sostenendo di avere il diritto allo stesso tenore di vita goduto durante il loro matrimonio durato 25 anni e al quale ha dato un contributo personale e dal quale sono nati tre figli che ha cresciuto ed educato. 



12 domestici, un mese all’anno ai Caraibi e lusso a domicilio: la vita cui Veronica Lario deve dire addio

I legali della signora Lario rivelano in un lungo elenco le comodità di cui godeva durante il matrimonio e il tenore che desidererebbe mantenere
 

«Lunghe crociere ai Caraibi per almeno 4/5 settimane all’anno», «estetiste, parrucchieri e personal trainer a domicilio», la «frequentazione, per almeno 5 settimane all’anno, di Villa Certosa a Porto Rotondo». Il provvedimento con cui i giudici milanesi Maria Cristina Canziani (presidente), Pietro Caccialanza e Maria Grazia Domanico (consiglieri) tolgono l’assegno mensile di 1,4 milioni di euro a Veronica Lario restituisce anche un “ritratto di famiglia” e degli agi in cui ha vissuto l’allora first Lady. Sono gli stessi legali della signora Lario a rivelare in un lungo elenco le comodità di cui godeva la Lario nella parte in cui spiegano il tenore di vita che desidererebbe mantenere. 


Domestici e auto elettriche nella villa  
Durante il matrimonio, «hanno sempre prestato servizio domestico presso Villa Belvedere di Macherio almeno una dozzina di persone», «i costi relativi alla gestione, al personale, alla vigilanza e alla sicurezza sono sempre stati sostenuti in parte dal dott. Berlusconi personalmente e in parte attraverso società a lui riconducibili»; «È stata svolta attività di manutenzione e conservazione della Villa Belvedere, del parco, compreso impianto irriguo, statue, vasche, fontane, della piscina coperta, della palestra e dei macchinari in essa contenuti, degli automezzi, anche di quelli elettrici usati per lo spostamento nella proprietà»; Veronica «ha sempre praticato attività sportiva anche nella palestra pertinenziale a Villa Belvedere, attività sportiva seguita da personal trainer e istruttori». 


25 addetti alla sicurezza  
E ancora, si legge nel provvedimento, che «durante il matrimonio gli addetti alla sicurezza di Villa Belvedere di Macherio e della signora erano circa 25, operanti su turni che comportavano la presenza fissa 365 giorni all’anno, sia diurna che notturna» e che «anche più volte alla settimana e ogni volta che ne aveva necessità, in prossimità dei viaggi la signora riceveva attraverso la propria segretaria, che a sua volta ne aveva fatto richiesta al marito a mezzo del suo contabile, somme di denaro contanti per le spese minute». 

Aerei privati e viaggi  
Veronica «era solita utilizzare aerei ed elicotteri della società del marito per i propri spostamenti internazionali, oltre a voli di linea nella classi massime» e «più volte all’anno ha svolto viaggi, anche intercontinentali» e negli ultimi 4 anni, si è recata alle Galapagos, in Polinesia, nelle Fiji, in Nuova Zelanda, in Cambogia, Laos e Thailandia, in Brasile, Siria, a Parigi, a Praga e a New York, a Londra, in montagna, a Venezia e a Roma”. Gli «oneri relativi a tutti i viaggi», viene precisato, «erano sostenuti direttamente dal marito o attraverso veicoli societari a lui riconducibili». 

Mamma a tempo pieno  

I suoi legali danno conto pure che la loro assistita «ha sempre acquistato abiti realizzati da noti stilisti e si è dedicata alla cura del proprio corpo, sia dal punto di vista estetico che sportivo» e «ha personalmente allevato i propri 3 figli e si è fatta carico del loro accudimento, coadiuvata, solo in certi periodi, dalla propria madre e da una zia».

mercoledì 4 ottobre 2017

ANCHE LA LEGGE SI PREPARA A SANCIRE LA DIPARTITA "DEL TENORE DI VITA GODUTO COL MATRIMONIO"

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Finalmente si sono decisi quelli del Parlamento. Grazie alla meritoria sentenza della Cassazione 11504 del 2017 dove finalmente si poneva fine all'orripilante principio dell'assegno di mantenimento parametrato al "tenore di vita precedente".
Caso unico nell'esistenza delle persone, a dispetto degli accadimenti, compresa la fine dell'unione coniugale, i giudici intervenivano per assicurare al coniuge "debole" NON un sostegno economico commisurato alle sue eventuali difficoltà, MA per assicurargli il medesimo tenore di vita avuto durante il (fallito) matrimonio .
Una simile abnormità ha portato  a situazioni paradossali, quale quella nota della Veronica Lario, donna ormai ricca di suo, per l'oculata amministrazione della sua condizione di moglie del paperone di turno, aveva ottenuto un assegno plurimilionario (tre milioni al mese !! poi "ridotto della metà...) perché comunque abituata a vivere in un castello, con tanti servitori, ecc. ecc. 
Una follia ! 
Ma a parte questi casi limite, comunque non infrequenti, al di là delle cifre, in generale si assisteva ad un teorico spoglio del marito a favore della moglie. Dico teorico perché poi certi provvedimenti rimanevano sulla carta, trovando modo e maniera gli obbligati di sottrarsi, di fatto, all'incombenza. 
Però molti sono stati anche i casi con uomini che, a causa dell'ottusa applicazione del principio detto, si trovavano di colpo privati della casa - che normalmente restava assegnata in uso alla moglie madre, affidataria prima esclusiva e poi principale dei figli - e con l' onere di un doppio assegno che alla fine impoveriva significativamente il coniuge "forte", permettendo a quello "debole" di cavarsela meglio. Eppure il fallimento era di entrambi no ?
Ne abbiamo parlato tante volte su questo blog.
La legge che disciplinava le separazione è vecchia di oltre 50 anni, ed era stata immaginata su QUEL tipo di famiglia italiana, oggi più spesso scomparsa. AL solito, il legislatore è molto lento a cogliere i cambiamenti, i giudici sono, specie recentemente, più solerti, ritenendosi ormai investiti di un ruolo di supplenza  - quando non proprio penandosi essi stessi una fonte legislativa di fatto - riempiendo a piacimento i buchi lasciati o insorti. 
Dopo la sentenza citata, ecco quindi che la politica si sveglia e mette in cantiere una legge che finalmente la fa finita per sempre con il "tenore di vita" e detta altri parametri, più razionali.
E quindi l'assegno di mantenimento resta per il coniuge debole, ma limitato a consentirgli, come giusto, un livello di vita decente e NON quello goduto in passato. Dopodiché, come già aveva suggerito il professore ed avvocato Cesare Rimini (post https://ultimocamerlengo.blogspot.com/2017/05/scompare-il-mantenimento-del-tenore-di.htm), commentando a suo tempo la sentenza, si introducono dei criteri eventuali di indennizzo che tengano conto della durata del matrimonio e del sacrificio della propria posizione economico professionale in funzione della cura prevalente dei figli e della famiglia. 
Se una donna si sacrifica 20 / 30 anni, rinunciando alla propria realizzazione lavorativa a favore della famiglia, sarà giusto, presentandosi le opportune condizioni economiche dell'altro, che questa cosa abbia un indennizzo.
Ma appunto si parla di matrimoni duraturi, di famiglie con figli cresciuti prevalentemente dalla madre...cose piuttosto rare oggi, dove i matrimoni, se finiscono, non superano mediamente i 14 anni, e dove la cura dei figli non è più onere esclusivo della donna. 
Comunque, il ddl è stato appena presentato, e la legislatura è al termine. Prima di vedere veramente la nuova legge, affidiamoci - purtroppo - alle interpretazioni, variabili, delle corti. 


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 Assegno divorzio: in arrivo l'addio al tenore di vita per legge

Il ddl all'esame della Camera propone un assegno divorzile che compensi le disparità provocate nei coniugi dalla fine del matrimonio, tenendo conto di una serie di parametri diversi dal tenore di vita

coppia che avvicina cuore spezzato concetto separazione

di Lucia Izzo
Un assegno destinato a "compensare, per quanto possibile, le disparità" provocate nei coniugi dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti del matrimonio, la cui determinazione è vincolata alla previa valutazione, da parte del Tribunale, di una serie di parametri tra cui le condizioni economiche del coniuge alla fine del matrimonio, l'impegno nella cura dei figli, la mancanza di un'adeguata formazione professionale a causa dell'adempimento dei doveri coniugali.
   
È quanto previsto da una proposta di legge, la n. 4605 (qui sotto allegata), assegnata alla Commissione Giustizia alla Camera per l'esame, che prevede di modificare l'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.
Le problematiche legate all'assegno divorzile
La relazione introduttiva pone in evidenza le problematiche emerse dall'analisi dei casi giurisprudenziali, dovute, da un lato all'eccessiva entità dell'assegno disposto a favore del coniuge "debole", mentre, in altri casi, alle difficili condizioni di vita in cui vengono a trovarsi gli ex-coniugi (generalmente i mariti) costretti a corrispondere un assegno che assorbe parte cospicua del loro guadagno.

Situazioni derivanti, secondo i relatori, dall'interpretazione che una consolidata giurisprudenza fa della norma sull'assegno post matrimoniale, ravvisando come primo presupposto e criterio di determinazione dell'assegno, l'assenza di un reddito sufficiente a mantenere il tenore di vita di cui si godeva in costanza di matrimonio.
  
"Tenore di vita": il contrasto giurisprudenziale dopo la sentenza n. 11504/2017
In giurisprudenza, tuttavia, un segno contrario a tale interpretazione è giunto dalla Corte di Cassazione (sent. 11504/2017), che ha abbandonato il criterio del "tenore di vita" per quanto riguarda la concessione e determinazione dell'assegno divorzile, sostituendolo con la valutazione dell'autosufficienza economica del partner, interpretazione avvallata da molti giudici di merito (per approfondimenti: Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni).

In base alla nuova interpretazione, l'ex coniuge che non percepisca quanto è strettamente necessario per vivere può pretendere solamente gli alimenti, senza che si possa fare alcun riferimento al rapporto matrimoniale ormai estinto (per approfondimenti: Divorzio: assegno solo se l'ex coniuge ha bisogno).

Altre sentenze hanno, invece, escluso che lo stato di povertà sia il necessario presupposto dell'assegno divorzile, perseguendo ancora il criterio del tenore di vita (per approfondimenti: Divorzio: a volte ritornano. La giurisprudenza lascia spiragli all'assegno all'ex).

L'intervento del legislatore, secondo i relatori, diviene dunque necessario per risolvere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare, fissando precise linee normative rispondenti all'esigenza di evitare, da un lato, che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e, dall'altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente debole che abbia confidato nel programma di vita del matrimonio, dedicandosi alla cura della famiglia rinunciando in tal modo a sviluppare una buona formazione professionale e a svolgere una proficua attività di lavoro o di impresa.
  
Un'esigenza in linea anche con quanto stabilito dagli ordinamenti europei, tanto da avanzare una proposta volta a prevedere, anche nel nostro ordinamento, una soluzione di equità familiare tanto attesa dalla società civile.
La proposta: assegno divorzile per compensare le disparità
La proposta prevede di sostituire il sesto comma dell'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, prevedendo una serie di disposizioni che andrebbero ad applicarsi non solo allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma anche delle unioni civili.

In sostanza, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (o con il provvedimento che scioglie l'unione civile), il Tribunale potrà disporre l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge, destinato a compensare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi.

Nella determinazione dell'assegno, inoltre, il Tribunale dovrebbe preventivamente tener conto di una serie di circostanze, ovverosia: le condizioni economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; le ragioni dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; la durata del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il reddito di entrambi; l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili, assunto dall'uno o dall'altro coniuge; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di un'adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali.


Tenuto conto di tali circostanze, prosegue la proposta, il Tribunale potrà predeterminare la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili. L'assegno non sarà dovuto, invece, nel caso in cui il matrimonio sia cessato o sciolto per violazione, da parte del richiedente l'assegno, degli obblighi coniugali.

giovedì 28 settembre 2017

LE NUOVE NORME SUL RISARCIMENTO STRADALE : FRODI IN DIMINUZIONE ?

Risultati immagini per risarcimenti stradali frodi

Molti di noi che fanno o hanno fatto gli avvocati nel settore civile hanno iniziato curando le pratiche di risarcimento da incidenti stradali. Un tempo una vera  e propria industria, con studi che hanno costruito piccole (a volte anche grandi) fortune solo ed esclusivamente su questa materia.
Anche qui le cose sono cambiate, pure in relazione al cambiamento della normativa, finalizzata, tra le altre cose, a cercare di ridurre l'incidenza delle frodi, che in questo campo rappresentavano ( oggi in diminuzione ? ) un fenomeno rilevante. 
Nel corso della mia carriera, avevo notato come ogni massimo 3/4 comparisse sui quotidiani la notizia di decine di avvisi di garanzia - anche arresti - nei confronti di professionisti accusati di aver costituito delle specie di piccole associazioni a delinquere specializzate proprio nel campo dei risarcimenti stradali : avvocati, periti, carrozzieri e medici legali.
Devo dire che è un po' che non succede...
Le nuove norme sul risarcimento stradale, che di seguito vengono illustrate dalla collega Zeppilli sulla preziosa pagina web dello Studio Cataldi, potrebbero portare in effetti ad una ulteriore stretta contro le frodi assicurative.
In realtà, a breve, mi aspetto l'obbligatorietà della scatola nera su tutte le vetture, e trovo giusto il limite alla prova testimoniale, nei termini e con le eccezioni che di seguito potrete leggere.
Certo, se tutto questo sta portando - e porterà ulteriormente - ad una riduzione significativa dei risarcimenti, mi piacerebbe che, di conseguenza, ci fosse anche una riduzione dei premi assicurativi, decisamente esorbitanti .
Ma non ci confido troppo


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Incidenti stradali: le nuove regole sui risarcimenti

Ecco come cambia il risarcimento dei danni derivanti da sinistro a seguito dell'entrata in vigore della legge sulla concorrenza
infortunio incidente rc auto assicurazioni
di Valeria Zeppilli – La legge annuale sulla concorrenza emanata la scorsa estate ha portato con sé diverse novità nel mondo degli incidenti stradali, che cambiano in maniera rilevante le regole per ottenere i risarcimenti e la gestione delle polizze.
Facciamo quindi il punto su tutti i recenti cambiamenti.

Testimoni indicati subito

Le prime grandi novità riguardano i testimoni in caso di incidente con soli danni a cose, che, ora, vanno indicati alla propria assicurazione tempestivamente. Nel caso in cui il danneggiato non vi provveda spontaneamente, l'assicurazione è tenuta a ricordarglielo entro 60 giornidal sinistro con una raccomandata, alla quale l'assicurato deve rispondere nei successivi 60 giorni.
Se non vi provvede, i testimoni non potranno essere più indicati e non si potrà, quindi, ricorrere alla prova testimoniale nella successiva eventuale causa che dovesse instaurarsi in relazione all'incidente.

Eccezioni

Tale regola conosce tuttavia delle eccezioni, al ricorrere delle quali continua ad essere possibile sentire in giudizio un testimone che non sia stato tempestivamente indicato.
Ci si riferisce all'ipotesi in cui nell'immediatezza dell'incidente sia risultatoimpossibile identificare i testimoni e all'ipotesi in cui questi ultimi sono stati comunque identificati dalla polizia.
Posto poi che la nuova regola riguarda solo i casi di danni limitati alle cose, la stessa non si applica se dal sinistro sono derivate anche o solo lesioni personali.

Valore della testimonianza

Gli stessi testimoni, in ogni caso, possono essere citati al massimo in tre cause in cinque anni e la loro deposizione viene valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, con conseguenze indebolimento del loro ruolo nel processo.

La scatola nera

Il valore della testimonianza lascia il passo a un nuovo rilevante mezzo di prova: la scatola nera.
Si tratta di un dispositivo elettronico dotato di gps che registra numerosi dati sulla condotta di guida del conducente e che, pertanto, risulta fondamentale in caso di incidente. Ad essa la legge sulla concorrenza ha attribuito pieno valore di prova in giudizio (salvo che venga dimostrato il malfunzionamento), equiparabile, ad esempio, a quello che hanno i verbali delle autorità intervenute.
Gli assicurati che accettano di installare la scatola nera sul proprio veicolo (a spese della compagnia di assicurazione e con previsione di portabilità) acquisiscono anche per tale ragione il diritto a uno sconto sulla polizza. Tuttavia, lo sconto si perde e tutto quanto indebitamente risparmiato va restituito nel caso in cui l'assicurato contravvenga al divieto di disinstallare, manomettere o rendere comunque non funzionante la scatola nera.

Cessione del credito alla carrozzeria

Altra novità degna di nota introdotta dalla legge sulla concorrenza riguarda la possibilità per il danneggiato di cedere il credito vantato nei confronti dell'assicurazione al carrozziere che gli riparerà l'auto, al quale, quindi, non dovrà corrispondere personalmente alcunché.
L'officina, infatti, aggiusta l'auto tempestivamente e poi subentra nei diritti del danneggiato relativi al pagamento dell'indennizzo.
A tal fine il preventivo non è sufficiente ma è necessaria la fattura.

Tabella unica danno biologico

Con riferimento al danno biologico, la legge sulla concorrenza prevede la predisposizione di una tabella nazionale unica per le cd. macrolesioni, ovverosia le lesioni all'integrità psicofisica comprese tra il 10% e il 100%, con fissazione del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto, nel quale sono ricompresi i coefficienti di variazione connessi all'età del danneggiato.
Alla tabella per le macrolesioni si affiancherò la tabella per le cd. microlesioni, ovverosia quelle comprese tra l'1% e il 9%.
Entrambe sono soggette alla rivalutazione annuale Istat e non precludono la possibilità per il giudice di aumentare il risarcimento in caso di lesioni di aspetti dinamico-relazionali documentati e accertati oggettivamente o, solo con riferimento alle microlesioni, che abbiano causato una sofferenza psico-fisica particolarmente intensa, per massimo il 30% o il 20% a seconda che si tratti di macrolesioni o di microlesioni.

Danno biologico permanente

Per quanto riguarda il danno biologico permanente, il relativo risarcimento, in caso di lesioni di lieve entità, richiede l'accertamento mediante esami clinici strumentali, salvo il caso in cui si tratti di lesioni visibili. A tale ultimo proposito si pensi, ad esempio, alle cicatrici, il cui risarcimento per danno biologico permanente può fondarsi anche sul solo esame visivo.

Sospetto di frode

Nel caso in cui le Compagnie abbiano un sospetto di frode, la legge sulla concorrenza le esonera dal formulare un'offerta risarcitoria nei termini previsti dal codice dell'assicurazione.
Il sospetto, tuttavia, si ritiene fondato solo quando dalla banca dati sinistri emergano almeno due dei parametri di significatività che saranno definiti dall'Ivass. Gli elementi sintomatici della frode possono essere ricavati anche da una perizia specifica o dai dispositivi elettronici che siano eventualmente stati installati sul veicolo coinvolto nel sinistro.

Termini per fare causa

Se l'assicurazione non provvede al risarcimento, il danneggiato potrà ricorrere al giudice per far valere le proprie ragioni solo dopo aver ricevuto le determinazioni conclusive della compagnia in merito al sinistro o dopo che siano decorsi 60 giorni di sospensione della procedura.
Resta fermo il diritto di accedere agli atti.