mercoledì 4 ottobre 2017

ANCHE LA LEGGE SI PREPARA A SANCIRE LA DIPARTITA "DEL TENORE DI VITA GODUTO COL MATRIMONIO"

Risultati immagini per fine del criterio del tenore di vita

Finalmente si sono decisi quelli del Parlamento. Grazie alla meritoria sentenza della Cassazione 11504 del 2017 dove finalmente si poneva fine all'orripilante principio dell'assegno di mantenimento parametrato al "tenore di vita precedente".
Caso unico nell'esistenza delle persone, a dispetto degli accadimenti, compresa la fine dell'unione coniugale, i giudici intervenivano per assicurare al coniuge "debole" NON un sostegno economico commisurato alle sue eventuali difficoltà, MA per assicurargli il medesimo tenore di vita avuto durante il (fallito) matrimonio .
Una simile abnormità ha portato  a situazioni paradossali, quale quella nota della Veronica Lario, donna ormai ricca di suo, per l'oculata amministrazione della sua condizione di moglie del paperone di turno, aveva ottenuto un assegno plurimilionario (tre milioni al mese !! poi "ridotto della metà...) perché comunque abituata a vivere in un castello, con tanti servitori, ecc. ecc. 
Una follia ! 
Ma a parte questi casi limite, comunque non infrequenti, al di là delle cifre, in generale si assisteva ad un teorico spoglio del marito a favore della moglie. Dico teorico perché poi certi provvedimenti rimanevano sulla carta, trovando modo e maniera gli obbligati di sottrarsi, di fatto, all'incombenza. 
Però molti sono stati anche i casi con uomini che, a causa dell'ottusa applicazione del principio detto, si trovavano di colpo privati della casa - che normalmente restava assegnata in uso alla moglie madre, affidataria prima esclusiva e poi principale dei figli - e con l' onere di un doppio assegno che alla fine impoveriva significativamente il coniuge "forte", permettendo a quello "debole" di cavarsela meglio. Eppure il fallimento era di entrambi no ?
Ne abbiamo parlato tante volte su questo blog.
La legge che disciplinava le separazione è vecchia di oltre 50 anni, ed era stata immaginata su QUEL tipo di famiglia italiana, oggi più spesso scomparsa. AL solito, il legislatore è molto lento a cogliere i cambiamenti, i giudici sono, specie recentemente, più solerti, ritenendosi ormai investiti di un ruolo di supplenza  - quando non proprio penandosi essi stessi una fonte legislativa di fatto - riempiendo a piacimento i buchi lasciati o insorti. 
Dopo la sentenza citata, ecco quindi che la politica si sveglia e mette in cantiere una legge che finalmente la fa finita per sempre con il "tenore di vita" e detta altri parametri, più razionali.
E quindi l'assegno di mantenimento resta per il coniuge debole, ma limitato a consentirgli, come giusto, un livello di vita decente e NON quello goduto in passato. Dopodiché, come già aveva suggerito il professore ed avvocato Cesare Rimini (post https://ultimocamerlengo.blogspot.com/2017/05/scompare-il-mantenimento-del-tenore-di.htm), commentando a suo tempo la sentenza, si introducono dei criteri eventuali di indennizzo che tengano conto della durata del matrimonio e del sacrificio della propria posizione economico professionale in funzione della cura prevalente dei figli e della famiglia. 
Se una donna si sacrifica 20 / 30 anni, rinunciando alla propria realizzazione lavorativa a favore della famiglia, sarà giusto, presentandosi le opportune condizioni economiche dell'altro, che questa cosa abbia un indennizzo.
Ma appunto si parla di matrimoni duraturi, di famiglie con figli cresciuti prevalentemente dalla madre...cose piuttosto rare oggi, dove i matrimoni, se finiscono, non superano mediamente i 14 anni, e dove la cura dei figli non è più onere esclusivo della donna. 
Comunque, il ddl è stato appena presentato, e la legislatura è al termine. Prima di vedere veramente la nuova legge, affidiamoci - purtroppo - alle interpretazioni, variabili, delle corti. 


logo


 Assegno divorzio: in arrivo l'addio al tenore di vita per legge

Il ddl all'esame della Camera propone un assegno divorzile che compensi le disparità provocate nei coniugi dalla fine del matrimonio, tenendo conto di una serie di parametri diversi dal tenore di vita

coppia che avvicina cuore spezzato concetto separazione

di Lucia Izzo
Un assegno destinato a "compensare, per quanto possibile, le disparità" provocate nei coniugi dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti del matrimonio, la cui determinazione è vincolata alla previa valutazione, da parte del Tribunale, di una serie di parametri tra cui le condizioni economiche del coniuge alla fine del matrimonio, l'impegno nella cura dei figli, la mancanza di un'adeguata formazione professionale a causa dell'adempimento dei doveri coniugali.
   
È quanto previsto da una proposta di legge, la n. 4605 (qui sotto allegata), assegnata alla Commissione Giustizia alla Camera per l'esame, che prevede di modificare l'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.
Le problematiche legate all'assegno divorzile
La relazione introduttiva pone in evidenza le problematiche emerse dall'analisi dei casi giurisprudenziali, dovute, da un lato all'eccessiva entità dell'assegno disposto a favore del coniuge "debole", mentre, in altri casi, alle difficili condizioni di vita in cui vengono a trovarsi gli ex-coniugi (generalmente i mariti) costretti a corrispondere un assegno che assorbe parte cospicua del loro guadagno.

Situazioni derivanti, secondo i relatori, dall'interpretazione che una consolidata giurisprudenza fa della norma sull'assegno post matrimoniale, ravvisando come primo presupposto e criterio di determinazione dell'assegno, l'assenza di un reddito sufficiente a mantenere il tenore di vita di cui si godeva in costanza di matrimonio.
  
"Tenore di vita": il contrasto giurisprudenziale dopo la sentenza n. 11504/2017
In giurisprudenza, tuttavia, un segno contrario a tale interpretazione è giunto dalla Corte di Cassazione (sent. 11504/2017), che ha abbandonato il criterio del "tenore di vita" per quanto riguarda la concessione e determinazione dell'assegno divorzile, sostituendolo con la valutazione dell'autosufficienza economica del partner, interpretazione avvallata da molti giudici di merito (per approfondimenti: Divorzio: la Cassazione dice addio al tenore di vita. Ecco le motivazioni).

In base alla nuova interpretazione, l'ex coniuge che non percepisca quanto è strettamente necessario per vivere può pretendere solamente gli alimenti, senza che si possa fare alcun riferimento al rapporto matrimoniale ormai estinto (per approfondimenti: Divorzio: assegno solo se l'ex coniuge ha bisogno).

Altre sentenze hanno, invece, escluso che lo stato di povertà sia il necessario presupposto dell'assegno divorzile, perseguendo ancora il criterio del tenore di vita (per approfondimenti: Divorzio: a volte ritornano. La giurisprudenza lascia spiragli all'assegno all'ex).

L'intervento del legislatore, secondo i relatori, diviene dunque necessario per risolvere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare, fissando precise linee normative rispondenti all'esigenza di evitare, da un lato, che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e, dall'altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente debole che abbia confidato nel programma di vita del matrimonio, dedicandosi alla cura della famiglia rinunciando in tal modo a sviluppare una buona formazione professionale e a svolgere una proficua attività di lavoro o di impresa.
  
Un'esigenza in linea anche con quanto stabilito dagli ordinamenti europei, tanto da avanzare una proposta volta a prevedere, anche nel nostro ordinamento, una soluzione di equità familiare tanto attesa dalla società civile.
La proposta: assegno divorzile per compensare le disparità
La proposta prevede di sostituire il sesto comma dell'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, prevedendo una serie di disposizioni che andrebbero ad applicarsi non solo allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma anche delle unioni civili.

In sostanza, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (o con il provvedimento che scioglie l'unione civile), il Tribunale potrà disporre l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge, destinato a compensare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi.

Nella determinazione dell'assegno, inoltre, il Tribunale dovrebbe preventivamente tener conto di una serie di circostanze, ovverosia: le condizioni economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; le ragioni dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; la durata del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il reddito di entrambi; l'impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili, assunto dall'uno o dall'altro coniuge; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di un'adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento di doveri coniugali.


Tenuto conto di tali circostanze, prosegue la proposta, il Tribunale potrà predeterminare la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili. L'assegno non sarà dovuto, invece, nel caso in cui il matrimonio sia cessato o sciolto per violazione, da parte del richiedente l'assegno, degli obblighi coniugali.

Nessun commento:

Posta un commento