Nella sua esperienza di Giudice, e mai di PM, che comunque chiama Colleghi (e tali sono, per la comune appartenenza alla magistratura), e in particolare di membro togato della Corte d'Assise, l'unica nella quale ai togati si aggiungono i giudici popolari, De Cataldo ci offre una interessante testimonianza di come il "popolo" si atteggia nel momento in cui è chiamato ad esercitare un compito così delicato.
Va peraltro premesso, e De Cataldo lo denuncia, come sia difficile "arruolare" questi giudici, scelti a sorte tra nominativi che hanno le caratteristiche astratte e potenziali (età, casellario pulito, cittadinanza italiana...cose così, niente di speciale) per svolgere questo ruolo. Tutti quelli più diciamo intellettualmente qualificati, segnatamente i professionisti ma non solo, trovano il modo di svicolare. Restano in genere abili e arruolati quelli più semplici, che meno hanno da fare, o per i quali dedicare qualche mese alla giustizia non nuoce perché comunque retribuiti (indovinate chi sono?). Quindi il "popolo" delle Corti d'Assise non rappresenta veramente il popolo italiano, nel senso "statistico", ma questo non per colpa dei giudici, va detto.
Premesso questo, De Cataldo ci spiega che quelli che noi garantisti chiamiamo spregiativamente i "forcaioli" (che hanno come "guide" gente come Di Pietro, Travaglio, De Magistris, tanto per intenderci) sono la MAGGIORANZA. Non che ci stupisca...dalle arene simil Colosseo in poi la storia mostra bene l'amore per il sangue e le afflizioni della gente lasciata alla sua "pancia". Di recente, basta menzionare le centinaia di persone radunate fuori il palazzo di giustizia di Perugia che gridava "vergogna" a giudici e avvocati per l'assoluzione di Amanda e Sollecito.
Ma la Legge è fatta proprio per questo, per tenere a bada gli istinti peggiori , gli angoli bui dell'essere umano, regolando la convivenza secondo principi condivisi dai più e cercando anche di promuoverne la crescita sociale (promozione che è poi pur sempre sottoposta al giudizio dei cittadini, tramite lo strumento elettorale, ecco perché NON sono i giudici a poter fare, o disfare, le leggi, ma solo i legislatori, eletti ).
Resta il fatto che nelle camere di consiglio delle corti d'assise, dove si decide della vita delle persone, essendoci in gioco decenni di prigione , fino al "fine pena mai" , formula da brividi ma che bene rende il significato della parola "ergastolo", i giudici togati hanno il loro bel da fare a tenere a bada lo spirito biblico della "vendetta" dei nostri concittadini, giudici per caso. Ci sono anche quelli che senza la CONFESSIONE, in un processo meramente indiziario, un imputato non lo condannerebbero mai, ma il rapporto, su sei membri della giuria popolare, è mediamente questo: 1 che per condannare si fa scrupoli infiniti, 2 diciamo di "buon senso", senza pregiudizi verso le due "fazioni" dette, 3 vendicatori. Ovvio che la mia è una semplificazione, e va anche aggiunto che tutti e sei sono fortemente condizionati dai giudici togati, di cui riconoscono l'autorità sia di competenza che di ruolo.
Però questo all'incirca accade, e spiega com'è che da noi la custodia cautelare, il carcere preventivo, vadano alla grande: un terzo e più dei detenuti attuali, oltre 20.000 persone, non sono condannate definitivamente. Quella che dovrebbe essere una rigida eccezione, viene applicata in un caso su tre. E se non era eccezione??
In occasione degli arresti domiciliari concessi ad Angelo Balducci l'Espresso ha cavalcato la notizia per adombrare privilegi e debolezze verso i potenti.
Il POST, blog della rete curato da persone di spessore, per lo più di sinistra (Luca Sofri tra questi), ha al riguardo ospitato l' illustrazione dell'istituto giuridico della custodia cautelare fatta da VALERIO ONIDA, presidente della Corte Costituzionale.
VALERIO ONIDA |
La demagogica campagna lanciata la settimana scorsa dalla copertina dell’Espresso (e ripresa da giornali e telegiornali in cerca di ascolti) sugli arresti domiciliari di Angelo Balducci, è stata un ennesimo episodio di travisamento del senso e dei termini della custodia cautelare nel diritto. Oggi sul Sole 24 Ore Valerio Onida interviene a provare di nuovo a spiegare gli abusi e le storture che questo tipo di lettura può generare, raccontando di altre simili reazioni a una recente sentenza della Corte Costituzionale. Valerio Onida è Presidente Emerito della Corte Costituzionale e uno dei più illustri giuristi italiani.
In materia di custodia cautelare in carcere valgono, e dovrebbero sempre valere, elementari principi di civiltà giuridica, tante volte affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, a tutela del diritto fondamentale alla libertà personale.
L’accusato in attesa di giudizio si presume non colpevole, e dunque misure restrittive, specie personali, possono essere adottate nei suoi confronti a condizione che non solo sussistano gravi indizi del reato, ma anche che sussistano specifiche esigenze cautelari, come quelle derivanti dal pericolo di reiterazione del reato, dal pericolo di fuga o dal pericolo d’inquinamento delle prove. Le condizioni che legittimano la misura restrittiva devono di norma essere accertate in concreto, e le misure adottate devono essere proporzionate e ristrette al minimo indispensabile per fronteggiare in concreto le riscontrate esigenze cautelari.
L’informazione sulle ragioni che motivano la custodia cautelare, ovvero la detenzione prima di una condanna, è sistematicamente ignorata e fa bene Onida a ricordarla ai lettori: “specifiche esigenze cautelari, come quelle derivanti dal pericolo di reiterazione del reato, dal pericolo di fuga o dal pericolo d’inquinamento delle prove”. Con una eccezione, di cui Onida fa la storia:
Ma una recente sentenza della Corte Costituzionale (pubblicata lo scorso 7 luglio) ha ritenuto invece inapplicabili gli stessi criteri quando si tratti di reati sessuali, spiegando che in questi casi non vi è ragione di non applicare misure di custodia alternative al carcere (come gli arresti domiciliari). Onida commenta le reazioni critiche a questa sentenza.Una modifica del 2009, invece, riprendendo una linea già affermatasi nel 1991, ma fortemente ridimensionata nel 1995 (a proposito di oscillazioni del pendolo), aveva nuovamente esteso a una serie numerosa di reati, fra cui quelli sessuali, la regola eccezionale per cui, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, la magistratura deve comunque applicare la carcerazione preventiva, salvo che si dimostri l’insussistenza di esigenze cautelari (una sorta di inversione dell’onere della prova) e soprattutto senza alcuna possibilità di ricorrere a misure meno restrittive come gli arresti domiciliari.Questo regime cautelare speciale, prima del 2009, era limitato agli accusati di reati di criminalità organizzata: e a questo riguardo era stato già esaminato sia dalla Corte costituzionale sia dalla Corte europea dei diritti, e ritenuto non incompatibile con le garanzie fondamentali dei diritti, data l’eccezionalità delle esigenze di politica criminale concernenti la lotta alle mafie.
Onida spiega quel che dovrebbe essere ovvio: fino a che un reato non è stato provato in tribunale, la carcerazione non può essere applicata in conseguenza di quel reato. Ma solo – lo dice la parola – come misura preventiva rispetto a possibili rischi per le indagini o per la comunità: già previsti dalle ragioni elencate sopra e indipendenti dalla gravità del reato contestato.C’è davvero da sorprendersi della sorpresa indignata di certi commenti. Il principio del “minimo sacrificio” della libertà personale prima della condanna, per cui la carcerazione preventiva non può essere usata in funzione di anticipazione della pena, ma solo per soddisfare specifiche esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili, è chiaramente implicito nella Costituzione. Semmai il problema è se si giustifichi, e come, il regime speciale previsto dalla legge, e ritenuto non incostituzionale, nel caso dei reati di mafia.
Ma a questo proposito è del tutto fuori luogo la critica di chi afferma che i reati sessuali non sono meritevoli di un trattamento meno severo rispetto ai crimini mafiosi. Infatti la deroga ai principi, se si giustifica, può giustificarsi eventualmente (e così lo è stata dalle Corti) solo in vista delle caratteristiche oggettive dei reati di criminalità organizzata, in cui sussiste fin dal momento dell’indagine la non irragionevole esigenza d’impedire efficacemente il permanere dei collegamenti degli accusati fra loro e con l’associazione mafiosa, ciò che solo il regime carcerario potrebbe assicurare.
La gravità dei reati per cui si procede (e così dei reati sessuali) non c’entra: l’apprezzamento di essa deve trovare posto, come afferma la Corte, attraverso la «comminatoria di pene adeguate, da infliggere all’esito di processi rapidi a chi sia stato riconosciuto responsabile di quei reati, in sede di fissazione e di applicazione della pena», e non già con «una indebita anticipazione di queste prima di un giudizio di colpevolezza».
Ancora una volta la Corte ha portato la ragione là dove l’irrazionale tende, troppo spesso, a impadronirsi delle leggi.
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