Li chiamano tecnicismi, i cultori dei cavilli : l' individuazione di un aspetto esclusivamente formale che possa salvare una causa dove la sostanza dei fatti è contraria al cliente.
Io non li amo, sono un sostanzialista, e apprezzo altri principi.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano dato ragione ai primi, la Cassazione per fortuna torto, salvando la sostanza dell'atto impugnato.
Parliamo di un testamento olografo, dove la data era stata apposta a mano dal testatore MA dopo la sottoscrizione, in fondo a tutto.
E l'erede legittimo, che non aveva gradito che un appartamento fosse stato dato, come lascito, in usufrutto, l'ha impugnato.
Vincendo ! Sia in primo che in secondo grado.
La Cassazione no, asserendo il principio per il quale la data può essere collocata in un punto qualsiasi dell'atto e quindi ANCHE dopo la firma. In questo modo, salvando la effettiva volontà del testatore, che dovrebbe essere sempre il principio guida delle cause successorie.
Testamento olografo: si può apporre la data sotto la firma?
Cassazione civile , sez. II, sentenza 03.09.2014 n° 18644 (Riccardo Bianchini)
La Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire un proprio non recente orientamento in tema di testamento olografo.
Nel caso di specie era avvenuto che l'unico erede legittimo del de
cuius avesse impugnato il testamento olografo con il quale il padre
aveva lasciato in usufrutto un appartamento ad un terzo.
Sia il giudice di primo grado che il giudice dell'appello avevano
accolto le ragioni dell'attore il quale sosteneva l'invalidità del
testamento a causa del fatto che la data di esso, per quanto vergata
dalla mano del testatore, era stata però apposta al di sotto della
sottoscrizione.
I giudici di merito avevano dunque ritenuto che, pur essendo
ammissibile che in un testamento olografo la data sia collocata in una
qualsiasi parte della scheda testamentaria, è comunque pur sempre
necessario che essa sia inserita prima della sottoscrizione, e non dopo
come invece era avvenuto nel caso di specie.
Il principio al quale si erano attenuti i giudici di merito è quello
secondo cui tutto ciò che è scritto dopo la firma non può far parte del
contenuto del testamento, con ogni conseguenza in punto validità del
testamento stesso.
A fronte di tale statuizione veniva proposto ricorso per cassazione e
la Corte, ribaltando la decisione dei giudici di merito, ha invece
ribadito il principio secondo cui la data del testamento olografo può
essere posizionata in qualsiasi parte della scheda testamentaria, anche
al di sotto della sottoscrizione.
Per giungere a tale affermazione la Corte ha dapprima ricordato il contenuto dell'art. 602 c.c.,
il quale, nel dettare la disciplina del testamento olografo, non
prevede che la data debba essere apposta in una parte specifica dei
testamento, mentre, al contrario, in relazione alla sottoscrizione
prevede che essa debba essere posta alla fine delle disposizioni.
Ciò premesso, il giudice ha poi evidenziato che la funzione
dell'indicazione della data è quella di individuare l'elemento
cronologico dei testamento in riferimento sia alla eventuale indagine
sulla capacità o meno di intendere e di volere del testatore, sia al
fine di stabilire la priorità tra più testamenti in relazione alla
revoca dei testamenti precedenti da parte di quello successivo, sia nei
casi in cui ricorra una questione da decidersi in base al tempo dei
testamento.
In altri termini, anche un'interpretazione sistematica della funzione
della data nel testamento esclude che essa debba essere necessariamente
apposta prima della sottoscrizione.
A conferma di tale ragionamento la Corte ha poi evidenziato come la
data non rientri fra le disposizioni testamentarie: la data, cioè, non
fa parte delle dichiarazioni di volontà del testatore. Per cui la
previsione dell'art. 602 c.c.,
secondo cui la sottoscrizione debba essere posta al di sotto delle
disposizioni testamentarie, deve essere interpretata nel senso che la
data ben può, invece, essere posta anche al di sotto di essa.
Per cui, poiché la data del testamento olografo ha soltanto la funzione
di indicare il momento di manifestazione della volontà dei testatore,
essa, “non facendo parte delle disposizioni, non deve necessariamente
precedere la sottoscrizione (come invece espressamente previsto per le
disposizioni dall'art. 602 secondo comma c.c.),
ed anzi, se segue la sottoscrizione (come nella fattispecie), indica il
momento cronologico preciso in cui la scheda testamentaria è stata
definitivamente ultimata e sottoscritta.”
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