Che il nostro sia uno Stato un po' cialtroncello lo sappiamo, ma fino a quando si andava a "braccetto", "noi non pretendiamo troppo da te, tu non ci rompi troppo le palle a noi", poteva anche funzionare. Poi, addirittura, questo Stato, al posto dei pani e circenses si era messo a regalare pensioni dopo 15 anni, assistenza ad invalidi sani, assunzioni a go go, ma chissene frega se rubavano tutti!!.
Questo giochino funziona quando "la barca va". In tempo di crisi non va più.
Allora non ci limitiamo più a commentare sarcastici:"o quanto mangiano sti politici...ammappa che fauci!! ". No, quando i pani e i circenses vengono meno, i sudditi s'incazzano. E fanno male gli onorevoli a sottovalutarlo.
Perché allora gli vengono fatte le pulci e le strizzatine d'occhio, le toccatine di gomito non funzionano più.
E allora ci ricordiamo delle tangenti, che proseguono. Allora il fatto che un peone parlamentare, messo lì da qualche potentato, prenda 14.000 euro al mese non va per niente bene. In Italia si contesta che le imprese pagano con ritardi inaccettabili, in materia è intervenuta anche la UE (che te pare...), stabilendo interessi moratori più alti di quelli legali. Indovinate per chi non valgono? per lo STATO, che tra i pagatori è il PEGGIORE di tutti (diciamo il PUBBLICO in generale). La clausola di esenzione non è legittima magari ma chi la fa valere?
Si va davanti ai Giudici?
Bene, i Giudici sono QUESTI.
In una recente sentenza (ottobre) gli ermellini della Corte di Cassazione (un vivido esempio di come sia rischioso estendere poi troppo l'età lavorativa..vivremo anche di più ma il rincoglionimento arriva uguale ad una certa età) hanno corretto una sentenza del giudice di pace che aveva riconosciuto i danni ad un cittadino a cui era stata illegittimamente SOSPESA la patente.
E si, il Ministero aveva sbagliato, per un certo periodo di tempo alla persona era stata impedito di guidare, ragion per cui il Giudice, dandogli ragione, aveva pensato gusto riconoscergli il risarcimento dei danni.
La Corte, severa, cassa la sentenza stabilendo che l'errore in sé (in re ipsa è l'espressione, imparatela che fa figo) NON da diritto al risarcimento. Bisogna vedere nel caso specifico se l'automobilista ha effettivamente avuto dei danni , quali, in quale misura.
Ora questa severità a me starebbe anche bene, specie in un paese dove la caccia al risarcimento ha preso ritmi "americani". Però francamente, privare qualcuno della patente di guida e sostenere che questo fatto di per sé non sia DANNOSO, creandogli un vero disagio, bé...che pensano gli ermellini ? che andiamo tutti in autobus?
Questa più esattamente la notizia:
Patente sospesa illegittimamente? Nessun risarcimento automatico all’automobilista.
Nonostante la prova di una ingiusta sospensione della patente la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 28 ottobre 2011, n. 22508 ha negato il risarcimento del danno ad un automobilista, ribadendo un rilevante principio concernente il danno subito dall’utente della strada al quale sia stata, ingiustamente, comminata la sanzione della sospensione della patente.
Secondo i giudici di legittimità il danno non è automatico (non è in re ipsa) bensì deve essere provato in ogni sua parte.
Nella fattispecie oggetto di controversia ad un automobilista era stata sospesa la patente di guida a causa di errore della pubblica amministrazione; da qui il ricorso innanzi al giudice, il quale aveva, in prima istanza, condannato il Ministero dell’Interno ad un risarcimento del danno “per il tempo trascorso senza poter guidare”.
La Corte di Cassazione ha, però, cassato la sentenza impugnata.
In pratica secondo quanto chiarito nella sentenza in oggetto la sospensione ingiusta della patente di guida non causa un danno in re ipsa, in quanto appare necessario che il danneggiato provi la ricorrenza di elementi senza cui non può esservi alcun risarcimento.
Nello specifico il danneggiato dovrà fornire prova:
- di aver subito un concreto pregiudizio (in quanto non ha potuto utilizzare la patente, non essendo, però, sufficiente il “classico fastidio” della privazione immeritata);
- che tale danno è ingiusto, in quanto incide su un interesse rilevante dell’ordinamento;
- che la sospensione illegittima è direttamente dipesa da un errore della pubblica amministrazione;
- che l’amministrazione abbia agito con colpa o dolo (configurabile quando l’atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, a cui deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa e che costituiscono i c.d. limiti esterni alla discrezionalità amministrativa).
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