martedì 18 marzo 2014

IL TESTO DEL DECRETO MINISTERIALE SUI PARAMETRI FORENSI E IL COMMENTO DEL CNF

 
Spero di fare cosa gradita ai colleghi pubblicando sul Blog la lettera del Consiglio Nazionale Forense che introduce e commenta il decreto ministeriale che contiene i nuovi parametri forensi per la determinazione dei nostri compensi.
Molti l'avranno ricevuta, ma magari altri no, o non ci avranno fatto caso.
Nel testo trovate anche il link con rinvio al testo completo del decreto ministeriale.


Nuovi parametri forensi: le principali novità
CNF, newsletter 11.03.2014 n° 186
Aumenti dei valori medi dei parametri, niente riduzione in regime di patrocinio a spese dello Stato, reintroduzione del rimborso delle spese e delle trasferte: le principali novità del testo definitivo del DM parametri.
Alcune erano attese; altre sono state modifiche dell’ultima ora che il CNF aveva richiesto come necessarie e che il Ministro della Giustizia ha accolto.

Si tratta nelle importanti novità contenute nel testo del Decreto ministeriale dei parametri firmato ieri dal ministro Guardasigilli, in attuazione dell’articolo 13 della legge professionale forense 247/2012.

Vediamole in sintesi, senza pretesa di esaustività e in vista di un prossimo lavoro approfondito sulla base del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Innanzitutto nella versione finale del dm è stata soppressa la riduzione del 30% dei compensi riconosciuti agli avvocati in regime di patrocinio a spese dello Stato.

In questo modo si è “limitato il danno” di una riduzione inaccettabile, e si è evitato che tale percentuale si sommasse al taglio già previsto nella legge di Stabilità 2014 (che riduce di un terzo).

E’ chiaro che qualsiasi riduzione, di per sé, è un vulnus al principio di uguaglianza dei cittadini che solo la grave situazione del bilancio dello Stato piò giustificare in via, ci auguriamo, temporanea.

In secondo luogo il decreto Parametri reintroduce il rimborso delle spese forfettarie, ingiustificabilmente estromesso dal dm 140/2012; e la versione definitiva ne fissa una percentuale fissa al 15%, per evitare discrezionalità e difformità sul territorio nazionale al momento della liquidazione giudiziale.

La norma che prevede la riduzione dei compensi per inammissibilità/improponibilità/improcedibilità della domanda, inaccettabile nella sua formulazione originaria, è stata ricondotta a ragionevolezza laddove impone che tale riduzione sia disposta solo in caso di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate nella motivazione della decisione di liquidazione.

Più in generale sono molteplici le novità positive introdotte dal DM Parametri, in assoluto come nuovo sistema di disciplina dei criteri di misurazione e calcolo dei compensi forensi; sia soprattutto rispetto al DM 140/2012 che il CNF ha ritenuto inaccettabile sia nella sua versione originaria sia in relazione alla proposte di modifica circolate nel 2013 che sarebbero state una accettazione al ribasso di minimi miglioramenti, che tuttavia non avrebbero eliminato le storture e i limiti anche parametrici di quel testo.

I valori medi e le nuove tabelle. In linea di massima e facendo una media, il testo del DM rispetto al dm 140 aumenta i valori medi dei parametri del 50%. Ci sono alcune voci e intere tabelle che possono vantare aumenti molto consistenti: così è per la tabella relativa ai Giudizi ordinari e sommari di cognizione davanti al tribunale, per esempio; o quella per le cause di lavoro. Non solo. Rispetto al dm 140 sono state previste nuove tabelle dedicate ad attività professionali frequenti e pur non considerate da quel decreto: si tratta delle tabelle per Atto di Precetto e dei Procedimenti Monitori, che conseguono alla previsione autonoma, nella parte normativa dedicata alla indicazione delle diverse fasi del procedimenti, delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo.

E anche la tabella per la Convalida locatizia.

Sono state eliminate quelle riduzioni fino alla metà dei compensi spettanti per le cause di lavoro di valore inferiore a 1000 euro e per le cause per indennizzo e irragionevole durata dei processi.

Nella tabella penale, ancora, è stata inserita la voce delle Indagini Preliminari.

Oltre alla già ricordata reintroduzione del rimborso delle spese è stata introdotta la indennità di trasferta.

La parte normativa prescrive anche di tener conto in maniera autonoma della attività post-decisione e della attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale ma abbia autonoma rilevanza.

Struttura del decreto. Maggiore leggibilità e trasparenza. Il decreto garantisce chiarezza e trasparenza per orientare gli operatori nella valutazione dei costi/benefici di una prestazione professionale. Favorisce quindi la prevedibilità dei costi della prestazione professionale.

Si compone di una parte normativa e di una parte parametrica, la quale è formata da 25 tabelle per il civile, ripartite per tipo specifico di procedimento (anche tributario e amministrativo), e di una tabella per l’attività stragiudiziale (anche per prestazioni svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali); e una tabella per il penale. Ciascuna tabella è divisa nelle quattro fasi principali del procedimento e in scaglioni di valore che replicano quelle previste per il contributo unificato per favorire ancora maggiore semplificazione.

Estensione dei casi di applicabilità dei parametri per una maggiore certezza tra operatori economici. In linea con le previsioni della legge di riforma dell’ordinamento forense, i parametri saranno applicabili non solo dal giudice nei casi di liquidazione giudiziale del compenso ma anche da avvocati e tutti i soggetti pubblici o privati, in assenza di predeterminazione negoziale del compenso con il professionista.

Estensione delle categorie di avvocati ai quali è riconosciuto il compenso. Correttamente il dm prevede e misura il compenso spettante all’Avvocato domiciliatari e al Praticante abilitato al patrocinio, che avrà titolo alla metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Maggiore certezza nella liquidazione giudiziale del compenso e proporzionalità al “tipo” di causa. Il decreto prevede una forbice percentuale alla quale il giudice deve attenersi nel caso di scostamento del compenso liquidato dai valori medi (aumenti fino all’80 per cento, diminuzioni fino al 50 per cento) e indica non solo il principio della proporzionalità del compenso all’importanza dell’opera prestata ma anche dei parametri “generali” che tengono conto delle caratteristiche specifiche della singola attività, come la sua urgenza o la difficoltà dell’affare o della complessità delle questioni giuridiche trattate.

Prossimi passi. Perché il decreto parametri esplichi la sua efficacia, dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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