Confesso subito la mia ignoranza : non sapevo che la polizia stradale, prima di sottoporre l'autista di una vettura fermata al test etilico, DEVE avvisare lo stesso che ha diritto ad essere assistito da un difensore di fiducia. Mea culpa. A parziale attenuante, l'illogicità, a mio avviso, di una previsione normativa del genere. Va bene essere garantisti, e Dio sa se io sono affetto da questa "mania", ma normalmente questi controlli avvengono di sera tardi se non a notte inoltrata. Se il conducente dichiara di avvalersi della facoltà e chiede la presenza del suo difensore di fiducia, e non lo si rintraccia (perché magari a quell'ora dorme e, pusillanime !, tiene il telefono spento) che si fa ? A rigore direi che non si può procedere all'esame, e in questo modo l'alcooltest non si farebbe praticamente mai... E quand'anche venisse raggiunto l'avvocato e questo si dichiarasse indisponibile ad alzarsi, uscire per raggiungere chissà dove cliente ed agenti ?
La sentenza che riporto di seguito è addirittura delle sezioni unite e forse farà comodo ai tecnici del penale, in quanto, nel ribadire il principio normativo detto, e quindi il dover mettere a conoscenza l'automobilista del suo diritto ad essere assistito da un difensore per quel tipo di test, stabilisce fino a quando è eccepibile la nullità del test effettuato SENZA l'avviso detto :
fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado"
Buono a sapersi
Alcooltest e omesso avviso sul difensore:
l'intervento delle Sezioni Unite
Cassazione penale , SS.UU., sentenza 05.02.2015 n° 5396 (Simone Marani)
Con
la sentenza del 5 febbraio 2015, n. 5396 le Sezioni Unite della
Cassazione hanno finalmente dato risposta al quesito se la nullità
conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da
sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da
un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., possa ritenersi non più deducibile, a norma dell'art. 182, comma 2, c.p.p.,
se non eccepita dall'interessato prima del compimento dell'atto,
ovvero, se di tale eccezione debba considerarsi onerato il solo
difensore, quale sia in tale ipotesi il momento oltre il quale si
verifica la conseguenza della non deducibilità della nullità.
In merito al quadro normativo, l'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., afferma che "nel procedere al compimento degli atti indicati dall'art. 356 c.p.p.,
la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se
presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia".
L'art. 356 c.p.p.,
a sua volta, dispone che "il difensore della persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di
essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354".
L'avvertimento di assistenza difensiva, di cui all'art. 114, che richiama, per il tramite dell'art. 356 c.p.p., gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, di cui all'art. 354 c.p.p.,
è riferibile, secondo costante giurisprudenza, anche agli accertamenti
eseguiti dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico del conducente
di un veicolo ai fini della verifica dei parametri considerati dal
Codice della Strada.
Prima di procedere ad accertamento mediante etilometro, al fine di
verificare i presupposti per potervi dare luogo, gli organi di polizia
hanno facoltà di sottoporre il conducente ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Tali
accertamenti, di natura discrezionale, non rientrano tra quelli presi in
considerazione dell'art. 354 c.p.p., sicché per essi non è luogo procedere all'avvertimento ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.,
qualora l'organo di polizia ritenga di desumere dalle circostanze di
fatto un possibile stato di alterazione del conducente sintomatico dello
stato di ebbrezza e non quando esso sia svolto in via meramente
esplorativa.
La violazione dell'art. 114,
integra, secondo una certa linea interpretativa, una nullità di ordine
generale, non assoluta ma a regime intermedio in base alla previsione
dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., non rientrando nei casi contemplati dal successivo art. 179 c.p.p. Secondo quanto disposto, inoltre, dall'art. 182, comma 2, c.p.p.,
"quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita
prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente
dopo.
Nella specie, come evidenziato dagli ermellini, non si può dire che il
conducente "assisteva" all'atto inficiato dalla nullità derivante dal
mancato avvertimento, essendo da escludere che vi "assistesse" un
soggetto che era in procinto di essere sottoposto ad un accertamento
indefferibile sulla propria persona, proprio perché al medesimo doveva
essere data, ex art. 114,
una formale comunicazione circa la facoltà di farsi assistere dal
difensore di fiducia, che di per sé presuppone la possibile non
conoscenza di tale facoltà.
I giudici evidenziano come la nullità non discende direttamente dal mancato avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. prod. pen.,
ma dalla presunta non conoscenza da parte dell'indagato della facoltà
di farsi assistere da un difensore, alla quale l'avvertimento è
preordinato; se l'indagato comunicasse agli agenti di polizia la sua
intenzione di avvisare il difensore dell'atto urgente che si sta per
compiere nessuna nullità deriverebbe da un mancato previo avviso di tale
facoltà da parte della polizia giudiziaria.
Nella fattispecie, l'indagato non assisteva all'atto nullo in quanto,
secondo una valutazione legale, non era a conoscenza della facoltà di
farsi assistere dal difensore di fiducia, essendo irrilevanti conoscenze
accidentali di ciò che la legge consentiva, e non poteva eccepire la
nullità né prima del compimento delle operazioni di alcoltest, né
immediatamente dopo.
In conclusione, i giudici delle Sezioni Unite enunciano il seguente
principio di diritto: "La nullità conseguente al mancato avvertimento al
conducente di un veicolo, da sottoporre ad esame alcolimetrico, della
facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione
dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado".
Difensore di fudicia prontamente reperibile....
RispondiElimina1. difensore di fiducia, quindi prima di effettuare il test non hai dieirro a richiedere la presenza del difensore d'ufficio
2 prontamente reperibile: deve essere sul posto immediatamente, e comunque, varie sentenze, ritengono come tempo limite circa 30 minuti.
Precisazione chiara ed opportuna, di cui ringrazio il lettore, A questo punto però , sempre a mio avviso, la previsione è puramente formale, essendo praticamente impossibile il verificarsi della seconda pretesa.
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