venerdì 17 maggio 2013

PERCHE' PRESCRIZIONE NON VUOL DIRE COLPEVOLEZZA


La prescrizione è istituto giuridico complicato per gli operatori del diritto, del tutto incomprensibile per la gente comune. Se uno è scoperto colpevole dopo 20 anni perché non può essere più condannato (salvo che per determinati reati, imprescrittibili)  ? Se uno ritrova la ricognizione di debito di un cliente e sono trascorsi più di 10 anni perché non la può esigere ? E spiegare che per la società la regolamentazione e la risoluzione delle controversie nel tempo ha un valore, è un "bene" di per sé, è vano.
Su questo tema ha scritto benissimo la collega Maria Mercedes Pisani e il Camerlengo aveva riportato il suo bel contributo  : LA PRESCRIZIONE : ROBA PER PAESI CIVILI che potete trovare andando sul link http://ultimocamerlengo.blogspot.it/2013/01/la-prescrizione-roba-per-paesi-civili.html .
Per chi non lo avesse fatto, ne consiglio vivamente la lettura, e per chi l'ha letto, il ripasso.
Dopodiché, con la ripresa dei processi di Berlusconi , il tema della prescrizione ha ripreso auge, ovviamente sempre in senso negativo, come strumento per far scappare i mariuoli ....
In particolare, nella vulgata popolare si è affermata l'equazione : prescritto = colpevole.
Oltre al Cavaliere, è sopraggiunta anche la morte del Senatore Giulio Andreotti a dare attualità al tema. La questione è nota. Nel processo in cui fu accusato di associazione esterna in banda mafiosa, Andreotti fu assolto per non aver commesso il fatto per gli accadimenti  successivi al 1980, mentre per quelli anteriori, il reato si era estinto per prescrizione. Era quindi Andreotti colpevole ? In senso giuridico ovviamente no. Lo è solo chi è dichiarato tale nel DISPOSITIVO della sentenza, perché è quella la parte che determina le conseguenze di una condanna. Però da un punto di vista "sostanziale" ? La prescrizione accerta la commissione del fatto reato oppure no ? Ma soprattutto, nel momento in cui il Giudice stabilisce che sono intercorsi i tempi della prescrizione, deve interrompere ogni ulteriore attività, in quanto inutile ?
Questi i quesiti che pongo.
Al riguardo, mi sono fatto una chiacchierata breve e informale con la gentillisima Mercedes che riporto (tra parentesi mie considerazioni, non rientranti nel colloquio)  :




Posso chiederti una cosa Mercedes ?
tu hai scritto, benissimo, sull'istituto della prescrizione....potresti chiarirmi la valenza giuridica sostanziale ? Mi spiego meglio. Dichiarare che un reato è prescritto, significa averlo accertato ? o questo si evince solo dalla motivazione della sentenza (per cui ci sono giudici che entrano nel merito, e altri che semplicemente risolvono a monte la questione avendo verificato l'intervenuta prescrizione) ?

Ciao Stefano, in effetti, normalmente dichiarare che un reato è prescritto non significa affatto aver accertato che sia stato effettivamente commesso e che la persona imputata ne sia o non ne sia l'autore

Senonché è capitato più di una volta che in alcune sentenze il Giudice si sia espresso in maniera molto chiara per la colpevolezza dell'imputato, concludendo, però, di dover dichiarare intervenuta la prescrizione per il decorso di un tempo superiore a quello previsto perché lo Stato possa in modo giustificato ancora esercitare una sua pretesa punitiva.

Ecco mi sembrava ma volevo essere certo....Ovviamente, non mancano i giudici che ci tengono a dire comunque la loro, specie contro certi imputati....

Nella mia abbastanza piccola esperienza, di solito questo succede quando c'è un soggetto privato "offeso" dalla condotta, magari anche costituito parte civile, in questo modo, forse, si tutela l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.

Semmai. a mio avviso,  la si condiziona...perché il processo civile , secondo le nuove norme, è  indipendente da quello penale. (  Certo, un accertamento fatto nella seconda sede, ha poi valenza in un giudizio risarcitorio, ma può considerarsi accertato un fatto perché lo dice il giudice nella motivazione di una sentenza che poi dichiara la prescrizione ?  Sappiamo per esempio che un patteggiamento, che precede una sentenza penale di condanna, "non fa stato" nel processo civile.) 

Sai Stefano, il fatto è che talvolta dipende anche dal momento in cui viene dichiarata la prescrizione, perché se il dibattimento non è completo, il giudice non potrà commettere l'imprudenza di pronunciarsi su un'istruttoria che è necessariamente incompleta

Certo, questo è giusto.
Ma proprio per velocizzare le cose, e anche per una questione di giustizia, dal mio punto di vista, sarebbe meglio che , di fronte ad una causa di estinzione, il giudice non entrasse MAI nel merito.

Dovrebbe essere così.

Viceversa, l'imputato, presunto non colpevole, si trova al bivio di fidarsi e andare avanti, rinunciando alla prescrizione e cercando un'assoluzione piena che lo mondi dalla condanna "morale" che se no gli resterebbe appiccicata per sempre, per quanto scevra di conseguenze punitive, oppure tenersi la sentenza così com'è, ringraziando il cielo che almeno esce dal sistema processuale.

Conclusione , che sottopongo all'attenzione dei colleghi :

1) Non c'è alcuna equivalenza tra prescrisione e accertamento del reato, per cui sbagliano tutti coloro, da Travaglio e su per li rami, che sostengono il contrario : "prescritto" uguale a colpevole.
2)  Il fatto che un imputato non rinunci alla prescrizione non può ugualmente significare che sia colpevole. E' semplcemente che preferisce uscire dall'alea del giudizio ! Dategli torto !!!
3) La prescrizione fulmina il processo, e la dichiarazione di responsabilità che magari il giudice ha (improvvidamente per me) voluto comunque redigere nella parte motiva della sentenza,  ancora non definisce quell'accertamento incontestabile, visto che il processo muore lì e l'imputato rinuncia - per gli ottimi motivi esposti - a farlo rivivere, ancorché  quella decisione ben potrebbe essere capovolta (come non di rado accade, specie nei gradi successivi di giudizio). 
Un'ultima osservazione. Una sentenza non è una lettera a scopo terapeutico, un testamento etico a futura memoria, una testimonianza storica....serve ad accogliere o meno le richieste svolte dalla Pubblica Accusa.
Se  si  decide per il no,  per  l'avvenuta estinzione del reato causa  prescrizione, a che serve scrivere altro ?


7 commenti:

  1. E sai eh? Un vagone di discorsi e terminologie tecniche per dire che il povero berlusconi é un innocente perseguitato dai pm comunisti ed invidiosi .

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    1. Un post per ricordare che la prescrizione esiste in tutte gli Stati di Diritto, e da ben più tempo che Berlusconi nascesse.
      E per insegnare, agli ignoranti , cosa significhi.

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    2. non è vero che la prescrizione esiste in tutti i paesi e nella maggior parte di quelli in cui esiste si ferma con il rinvio a giudizio o con la sentenza di primo grado (Germania per esempio). In italia prescrizione = impunità

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  2. RICCARDO CATTARINI

    Finalmente un pensiero serio sulla prescrizione, che NON È pronuncia di condanna. L'intervistata dal sempre lucidissimo Stefano Turchetti è la mia carissima amica Maria Maria Mercedes Pisani, credo una dei più lucidi osservatori dell'attuale, e disastroso, nostro processo penale. Da leggere in un fiato ...

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  3. CATERINA BELLETTI

    Eppure c'è qualche ignorante che la pensa diversamente basti pensare ai tanti post letti dopo la morte del sen Andreotti . Perché la gente nn studia invece di aprire la bocca solo per dare aria al cervello ?

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  4. cosa si è prescritto se asserite che il reato non c'è?

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  5. la prescrizione di un reato e' qualcosa di sbagliatissimo nella ns. legge. Anzi direi vergognoso!

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