venerdì 5 aprile 2013

LA CASSAZIONE CHE DECRETA L'INESISTENZA DELLA PAS. E PER LA MANIPOLAZIONE CHE SI FA ?


Pensando di fare cosa gradita soprattutto agli amici avvocati di FB, pubblico questa nota tratta dal sito ALTALEX di Internet dove viene riportata la sentenza della Cassazione che ha in sostanza affermato come le Corti di Merito non possano aderire a Consulenze Tecniche che diagnostichino la cosiddetta PAS, Sindrome di Alienazione Parentale. O meglio, se lo fanno, devono motivare adeguatamente il perché, sapendo di sfidare la prevalente convinzione della comunità scientifica.
Non sono uno psicologo né uno psichiatra, ancorché segua con interesse questo campo. Quello che so, con CERTEZZA, è che il condizionamento, l'abuso psicologico sui minori esiste.
I genitori che denigrano l'altro, e che fanno di tutto per convincere i figli di essere loro il bene e l'altro il male, esistono, e sono una minoranza però folta.
Ed esistono avvocati e consulenti che vendono professionalità (e anche l'anima, per chi ci crede) a questi soggetti.
Per cui ben venga questa esortazione della Cassazione ad attenersi a criteri quanto più possibile "certi" da un punto di vista scientifico, per evitare troppe personalizzazioni e interpretazioni non verificabili.
Ma non dimentichiamo che , sindrome o no, quello che si chiamava plagio, lavaggio del cervello, subornazione, più semplicemente  MANIPOLAZIONE, esistono. ECCOME
Buona Lettura




" Affido dei figli: la sindrome di alienazione parentale non esiste
Cassazione civile , sez. I, sentenza 20.03.2013 n° 7041  
Il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass., 14759 del 2007; Cass., 18 novembre 1997, n. 11440), ovvero avvalendosi di idonei esperti, deve verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass., 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass., 25 agosto 2005, n. 17324). Ciò, ad esempio, nel caso in cui il CTU sostenga la presenza di una cd. PAS (sindrome di alienazione genitoriale), ripudiata dalla letteratura scientifica internazionale di maggioranza.

Secondo la letteratura che per prima studiò il fenomeno, la sindrome PAS (parental alienation syndrome) è «un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore (genitore alienato). Tuttavia, questa non è una semplice questione di "lavaggio del cervello" o "programmazione", poiché il bambino fornisce il suo personale contributo alla campagna di denigrazione». Studi recenti, tuttavia, escludono la validità scientifica della PAS e la possibilità di inscrivere il fenomeno nell’ambito delle patologie. In particolare, la sindrome in esame non risulta inserita in alcuna delle classificazioni in uso (ICD-10, ovvero International classification of diseases; DSM-IV, ovvero Diagnostic and statistical manual of mental disorders), né si è a conoscenza di un suo possibile inserimento nell'edizione del DSM-V, attualmente nella fase di definizione. In effetti, la sindrome PAS non viene considerata come un disturbo mentale, ed è stata oggetto di attenzione prevalentemente in ambito forense, più che da parte della psichiatria e della psicologia clinica. Nel 2012, a seguito di una importante interrogazione parlamentare, il sottosegretario alla Salute ha precisato che «l'Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici». La Pas, insomma, non esiste come malattia.

La Cassazione, acutamente e con una sentenza importante, per il Diritto di Famiglia, ne dà atto.

Il Collegio, opportunamente, precisa che, in virtù delle perplessità manifestate dal mondo accademico internazionale, il Manuale diagnostico e statistico dei di­sturbi mentali (DSM) non riconosce la cd. Sindrome di Alienazione genitoriale (PAS) come malattia; prende atto del fatto che, vari autori spa­gnoli, all’esito di una ricerca compiuta nel 2008, hanno sottolineato la mancanza di rigore scientifico del concetto di PAS. Guarda, pure, agli studi del 2009 delle psicologhe C.B. e S.V., la prima spagnola e la seconda argentina (si tratta di: Consuela Barea e Sonia Vaccaro), le quali hanno sostenuto, in una pubbli­cazione autorevole, che la PAS sarebbe un “costrutto pseudo scientifico” («che, utilizzato in ambito giudiziario, genera situazioni di alto rischio per i minori e provoca un’involuzione nei diritti umani di bambine e bambini e delle madri che vogliono proteggerli»). Nell’anno 2010, inoltre, la Asso­ciacion Espanola de Neuropsiquiatria ha posto in evi­denza i rischi dell’applicazione, in ambito forense, della PAS, non diversamente da quanto già manifestato nei 2003, in USA, dalla National District Attorneys Association, che in nota informativa sosteneva 1’assenza di fondamento della teoria, “in grado di minacciare l’integrità del sistema penale e la sicu­rezza dei bambini vittima di abusi”.

Non mancano censure rivolte direttamente al sostenitore principale della tesi, Richard Gardner, nei cui confronti – ricorda la Cassazione - non sono mancati accenni poco lu­singhieri, quale l’essersi presentato quale Professo­re dì psichiatria infantile presso, la Columbia University, essendo un mero “volontario non retribuito”, e persino l’aver giustificato la pedofilia.

Quali le conseguenze?

Il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass., 14759 del 2007; Cass., 18 novembre 1997, n. 11440), ovvero avvalendosi di idonei esperti, deve verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass., 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass., 25 agosto 2005, n. 17324). Ebbene, una CTU che si fondi sulla PAS quale malattia costituisce una “devianza” dalla scienza medica ufficiale e, come tale, non può costituire oggetto per l’adozione di un provvedimento giurisdizionale; dove ciò avvenga, come nel caso deciso dalla Cassazione, l’effetto sarà certamente la demolizione del processo per un nuovo esame in cui, a governare il processo, siano la Legge e la Scienza."
(Giuseppe Buffone)

Nessun commento:

Posta un commento