Pensando di fare cosa gradita soprattutto agli amici avvocati di FB, pubblico questa nota tratta dal sito ALTALEX di Internet dove viene riportata la sentenza della Cassazione che ha in sostanza affermato come le Corti di Merito non possano aderire a Consulenze Tecniche che diagnostichino la cosiddetta PAS, Sindrome di Alienazione Parentale. O meglio, se lo fanno, devono motivare adeguatamente il perché, sapendo di sfidare la prevalente convinzione della comunità scientifica.
Non sono uno psicologo né uno psichiatra, ancorché segua con interesse questo campo. Quello che so, con CERTEZZA, è che il condizionamento, l'abuso psicologico sui minori esiste.
I genitori che denigrano l'altro, e che fanno di tutto per convincere i figli di essere loro il bene e l'altro il male, esistono, e sono una minoranza però folta.
Ed esistono avvocati e consulenti che vendono professionalità (e anche l'anima, per chi ci crede) a questi soggetti.
Per cui ben venga questa esortazione della Cassazione ad attenersi a criteri quanto più possibile "certi" da un punto di vista scientifico, per evitare troppe personalizzazioni e interpretazioni non verificabili.
Ma non dimentichiamo che , sindrome o no, quello che si chiamava plagio, lavaggio del cervello, subornazione, più semplicemente MANIPOLAZIONE, esistono. ECCOME
Buona Lettura
" Affido dei figli: la sindrome di alienazione parentale non
esiste
Cassazione civile , sez. I, sentenza 20.03.2013 n° 7041
Il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni
scientifiche (Cass., 14759 del 2007; Cass., 18 novembre 1997, n. 11440), ovvero
avvalendosi di idonei esperti, deve verificare il fondamento, sul piano
scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica
ufficiale (Cass., 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass., 25 agosto 2005, n. 17324).
Ciò, ad esempio, nel caso in cui il CTU sostenga la presenza di una cd. PAS
(sindrome di alienazione genitoriale), ripudiata dalla letteratura scientifica
internazionale di maggioranza.
Secondo la letteratura che per prima studiò il fenomeno, la
sindrome PAS (parental alienation syndrome) è «un disturbo che insorge quasi
esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In
questo disturbo, un genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione
contro l’altro genitore (genitore alienato). Tuttavia, questa non è una
semplice questione di "lavaggio del cervello" o
"programmazione", poiché il bambino fornisce il suo personale
contributo alla campagna di denigrazione». Studi recenti, tuttavia, escludono
la validità scientifica della PAS e la possibilità di inscrivere il fenomeno
nell’ambito delle patologie. In particolare, la sindrome in esame non risulta
inserita in alcuna delle classificazioni in uso (ICD-10, ovvero International
classification of diseases; DSM-IV, ovvero Diagnostic and statistical manual of
mental disorders), né si è a conoscenza di un suo possibile inserimento
nell'edizione del DSM-V, attualmente nella fase di definizione. In effetti, la
sindrome PAS non viene considerata come un disturbo mentale, ed è stata oggetto
di attenzione prevalentemente in ambito forense, più che da parte della
psichiatria e della psicologia clinica. Nel 2012, a seguito di una
importante interrogazione parlamentare, il sottosegretario alla Salute ha
precisato che «l'Istituto superiore di sanità non ritiene che tale costrutto
abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca, né rilevanza clinica
tali da poter essere considerata una patologia e, dunque, essere inclusa tra i
disturbi mentali nei manuali diagnostici». La Pas, insomma, non esiste come
malattia.
La Cassazione, acutamente e con una sentenza importante, per
il Diritto di Famiglia, ne dà atto.
Il Collegio, opportunamente, precisa che, in virtù delle
perplessità manifestate dal mondo accademico internazionale, il Manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) non riconosce la cd.
Sindrome di Alienazione genitoriale (PAS) come malattia; prende atto del fatto
che, vari autori spagnoli, all’esito di una ricerca compiuta nel 2008, hanno
sottolineato la mancanza di rigore scientifico del concetto di PAS. Guarda,
pure, agli studi del 2009 delle psicologhe C.B. e S.V., la prima spagnola e la
seconda argentina (si tratta di: Consuela Barea e Sonia Vaccaro), le quali
hanno sostenuto, in una pubblicazione autorevole, che la PAS sarebbe un
“costrutto pseudo scientifico” («che, utilizzato in ambito giudiziario, genera
situazioni di alto rischio per i minori e provoca un’involuzione nei diritti
umani di bambine e bambini e delle madri che vogliono proteggerli»). Nell’anno
2010, inoltre, la Associacion Espanola de Neuropsiquiatria ha posto in
evidenza i rischi dell’applicazione, in ambito forense, della PAS, non
diversamente da quanto già manifestato nei 2003, in USA, dalla
National District Attorneys Association, che in nota informativa sosteneva
1’assenza di fondamento della teoria, “in grado di minacciare l’integrità del
sistema penale e la sicurezza dei bambini vittima di abusi”.
Non mancano censure rivolte direttamente al sostenitore
principale della tesi, Richard Gardner, nei cui confronti – ricorda la
Cassazione - non sono mancati accenni poco lusinghieri, quale l’essersi
presentato quale Professore dì psichiatria infantile presso, la Columbia
University, essendo un mero “volontario non retribuito”, e persino l’aver giustificato
la pedofilia.
Quali le conseguenze?
Il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni
scientifiche (Cass., 14759 del 2007; Cass., 18 novembre 1997, n. 11440), ovvero
avvalendosi di idonei esperti, deve verificare il fondamento, sul piano scientifico,
di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass.,
3 febbraio 2012, n. 1652; Cass., 25 agosto 2005, n. 17324). Ebbene, una CTU che
si fondi sulla PAS quale malattia costituisce una “devianza” dalla scienza
medica ufficiale e, come tale, non può costituire oggetto per l’adozione di un
provvedimento giurisdizionale; dove ciò avvenga, come nel caso deciso dalla
Cassazione, l’effetto sarà certamente la demolizione del processo per un nuovo
esame in cui, a governare il processo, siano la Legge e la Scienza."
(Giuseppe Buffone)
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