lunedì 14 aprile 2014

CASSAZIONE : NON BASTA LA DENUNCIA DI ABUSO PER ALLONTANARE IL GENITORE DAL FIGLIO. UN'ARGINE ALLA VORAGINE DELLE FALSE ACCUSE ?


I giudici di Merito sembrano non averlo capito ancora bene, ma quelli di Cassazione invece sì : è ora di dare una stretta alle false denunce in materia di separazioni conflittuali, volte a ottenere provvedimenti urgenti e provvisori (che poi la provvisorietà dura anni, visti i tempi dei processi) con accusa gravissime relative a maltrattamenti e abusi su se stessi e , ancora più d'effetto, sui minori. 
Il Tribunale di Roma, ma certo non il solo, per prima cosa allontana il genitore denunciato, facendolo uscire di casa, se ancora ci vive, o limitando drasticamente, fino alla sospensione, i contatti coi bambini. 
Provvedimento cautelare adottato a prescindere, che nessuno corre il rischio di lasciare il piccolo nella mani dell'Orco di turno. Comprensibile prudenza, penserete, che però, in concreto, ha poi portato al proliferare di migliaia di denunce che in una percentuale clamorosa si rivelano INFONDATE.  Andiamo dall'80% denunciato dalla Federazione Nazionale della Bigenitorialità,   al 90% dell'Universita di Modena ; nel periodo tra il 1998 e il 2006 solo a Roma furono 26.800  i casi di denunce rivelatesi inveritiere e nel 2008 l'ISTAT confermava la gravità di questi dati. Quasi sempre l'infondatezza si accompagna alla falsità, vale a dire alla consapevolezza dolosa del denunciante di calunniare, ma questo è più difficile da acclarare, specie quando i minori sono piccoli e il prezzolato ausilio di consulenti compiacenti fa passare la strategia processuale illecita per giustificato timore e premurosa cautela del genitore che accusa l'altro di volere il male del figlio. 

Ne abbiamo parlato in varie occasioni e da ultimo riportando l'importante e coraggiosa sentenza del Giudice di Salerno che, nell'assolvere il padre dall'accusa di abusi sessuali al figlioletto di 3 anni (!!!) , ha dato anche mandato di verificare i presupposti di condotte penalmente rilevanti da parte della madre e dei due consulenti della pubblica accusa, questi ultimi per falso in atto pubblico e per violazione del disposto di cui all'art. 379 bis del codice penale ( se non fatto, leggere il link http://ultimocamerlengo.blogspot.com/2014/04/a-salerno-il-giudice-assolve-il-padre.html  dove è riportato anche l'indirizzo web dove  si può leggere la sentenza per esteso) .
Uno potrebbe dire : ah bene, alla fine la giustizia ha prevalso. Peccato che questa sentenza giunge dopo 5 anni durante i quali il padre NON HA PIU' VISTO IL FIGLIO, che ora ha 8 anni ed è stato fatto crescere con l'idea che il padre lo aveva abusato !  
Siccome, come abbiamo sopra visto, quello della denuncia falsa, nel caso delle separazioni tra genitori conflittuali, è la REGOLA, di gran lunga, ecco che non si può proseguire in questo modo.
Ebbene, i giudici di P.za Cavour sembrerebbero averlo capito dal momento in cui a gennaio di quest'anno hanno pronunciato una importantissima sentenza, la 372, con la quale hanno stabilito che in attesa del giudizio per i reati di abuso sessuali nei confronti della prole, va come regola conservato il rapporto tra il genitore denunciato ed il figlio, e questo anche durante il corso del procedimento penale. La Prima sezione civile ha giustamente considerato quanto da noi prima richiamato : cause di questo tipo proseguono per anni, l’iter della giustizia è molto lungo e in nome dell’interesse superiore del benessere psicologico del bambino, si mina alla base il rapporto tra genitore e figlio, impedendo gli incontri tra il minore e il suo presunto abusante. In questo contesto le parole chiave sono proprio “presunto abusante”: se l’iter processuale si concluderà con un’assoluzione le possibilità di ristabilire, dopo diversi anni, un adeguato rapporto padre-figlio sono fortemente compromesse ed entrambi avranno perso una figura di riferimento importante nella loro vita; se, invece, la sentenza dovesse essere di colpevolezza sono possibili incontri protetti tra figlio e genitore e terapie che possono aiutare a ristabilire un normale rapporto affettivo e che possono essere utili ad entrambe le parti.
In realtà la Cassazione ha fatto sue le considerazioni della Corte d'Appello di Roma e precisamente :
1)  la necessità di mantenere  il rapporto tra il padre e il figlio. Si legge nel dispositivo: “La Corte ha ritenuto infatti rispondente all’interesse del minore la ripresa dei rapporti con la figura paterna, interrotti da più di quattro anni, senza attendere la conclusione, prevedibilmente non vicina, del procedimento penale a carico del XXXXX, dato il rischio, segnalato dal consulente tecnico, che l’ulteriore indugio possa rendere impossibile il ripristino della relazione tra padre e figlio, con grave danno per quest’ultimo“.
2)  la possibilità di recuperare il rapporto genitoriale anche nel caso in cui il procedimento penale si dovesse concludere con una sentenza di colpevolezza:Ancora di più, secondo la Corte, quel rapporto va comunque recuperato, indipendentemente dall’esito del procedimento penale, la cui pendenza giustifica l’adozione delle opportune cautele, non potendosi escludere, attraverso un sostegno terapeutico, il recupero della genitorialità pur nell’eventualità in cui risultino accertati gli episodi ascritti“.
La Corte di Cassazione ha al contempo pronunciato inammissibile il ricorso presentato dalla madre del minore, che riteneva necessario attendere la sentenza penale per il reato di abusi sessuali sul figlio prima di permettere nuovamente al padre di avere rapporti con il minore e definiva la decisione della Corte d’Appello contraria al benessere psicologico del bambino e tutelante unicamente nei confronti del padre.
La Corte di Cassazione in merito al ricorso della madre si è espressa ritenendo che “anche nell’eventualità dell’accertamento della commissione di abusi sessuali nei confronti del minore” ciò non sarebbe stato d’ostacolo “di per se al ripristino della relazione genitoriale“, così come già sottolineato dalla Corte d’Appello, e che la denuncia e il successivo iter processuale non possono essere ritenute “assoluto ostacolo” alla continuazione del rapporto genitoriale, poiché in questo modo si metterebbe in atto un comportamento pregiudiziale nei confronti dell’indagato/imputato rispetto al principio di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva su cui si basa il diritto penale.
Ulteriormente, la Corte segnala come l’interruzione dei rapporti in casi di questo tipo costituisce un “danno certo ed attuale” non solo nei confronti del padre, ma anche del figlio stesso, poiché la forzata assenza della figura paterna potrebbe impedire un percorso di crescita e sviluppo adeguato, come riconosciuto da numerosi studi psicologici in tema di sviluppo del minore e presenza delle figure genitoriali.
Concludo con le parole della D.ssa Alice Del Pero, psicologa forense :
" Questa sentenza si allinea alla necessità di tutelare i minori di fronte alla perdita di una figura genitoriale causata unicamente dalla volontà dell’altro genitore di liberarsi dell’ex coniuge. È certamente auspicabile che un rapporto importante come quello tra padre e figlio non venga annullato unicamente da una presunzione di colpevolezza, come invece è successo troppe volte, purtroppo, fino ad oggi.
La speranza è che decisioni di questo tipo scoraggino nuove eventuali false accuse di abuso sessuale che sono infamanti per chi le riceve e che conducono ad anni di processi e sofferenze, spese ingenti e contribuiscono ad intasare ulteriormente l’iter giudiziario penalistico, già gravato da numerosi procedimenti."






1 commento:

  1. RICCARDO CATTARINI

    Sarebbe il dubbio quello che ci dovrebbe ispirare. Alcuni talebani della protezione se ne sono proprio dimenticati. Qualche volta viene voglia di dire alla Cassazione per fortuna che ci sei ...

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