lunedì 20 ottobre 2014

PERCHE' LA CASSAZIONE NON ESCLUDE L' ATTENUANTE IN CASO DI VIOLENZA SESSUALE



Toccato da un non frequente spirito di servizio, dopo aver postato la sentenza integrale in mtaria di responsabilità medica, con un cambiamento di rotta per ora del Tribunale di Milano, domani chissà se confermato dalla Suprema Corte  ( http://ultimocamerlengo.blogspot.com/2014/10/cambio-di-rotta-sulla-responsabilita.html), mi ritrovo tra le mani anche la sentenza , che pure ha suscitato interesse e polemiche ancor di più, della Cassazione che ha escluso la non applicazione "re ipsa" delle attenuanti nel caso ci si trovi di fronte ad una violenza sessuale concretizzatasi in un rapporto completo. 
Siccome gli avvocati, giustamente, non si fidano delle sintesi giornalistiche, con stralci delle motivazioni (del resto, non si può nemmeno pretendere che un articolo sia ingolfato dall'intero testo delle decisioni, spesso assai lunghe) e commenti a volte approsismativi e/o azzardati, ecco qui, presa da Altalex, l'intera, contestata, pronuncia.



Violenza sessuale: il rapporto completo non esclude l'attenuante
Cassazione penale , sez. III, sentenza 25.09.2014 n° 39445 (Simone Marani)
L'attenuante della minore gravità, per il reato di violenza sessuale, non può essere aprioristicamente esclusa dalla sussistenza di un rapporto sessuale completo. E' quanto emerge dalla sentenza 25 settembre 2014, n. 39445 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Un uomo, condannato dai giudici di merito per violenza sessuale, ricorreva per Cassazione lamentando la mancata concessione dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p., sulla base che un rapporto sessuale completo non sarebbe idoneo a configurare l'attenuante in questione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della concedibilità dell'attenuante di minore gravità, assumono rilievo una serie di indici, riconducibili al grado di coartazione esercitato sulla vittima, alle condizioni, fisiche e mentali, di quest'ultima, alle caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all'età, all'entità della compressione della libertà sessuale ed al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Cass. pen., Sez. III, n. 45604 del 13 novembre 2007; Cass. pen., Sez.III, n. 5646 del 24 marzo 2000). Di conseguenza, "la "tipologia" dell'atto posto in essere, lungi dall'essere di per sé elemento dirimente ai fini della scelta in un senso o nell'altro, va valutata come uno solo degli elementi indicativi dei parametri sopra elencati. In altri termini, dunque, così come l'assenza un rapporto sessuale "completo" non può, per ciò solo, consentire di ritenere sussistente l'attenuante" (Cass. pen., Sez. III, n. 10085 del 5 febbraio 2009; Cass. pen., Sez.III, n. 14230 del 15 febbraio 2008).
Al tempo stesso, continuano i giudici, la presenza dello stesso rapporto completo non può, per ciò solo, escludere che l'attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi una valutazione del fatto nella sua complessità. "E del resto, ove così non fosse, si verrebbe a porre, nell'esegesi della norma, un limite, tra l'altro riproduttivo della vecchia distinzione, ripudiata dalla nuova disciplina, tra "violenza carnale" e "atti di libidine", che lo stesso legislatore ha ritenuto di non focalizzare preferendo attestarsi sulla generale clausola di "casi di minore gravità". Di qui, l'ulteriore affermazione dei giudici secondo cui, sia pure con riferimento all'omologa ipotesi attenuata di cui all'art. 609 quater, comma 4, c.p., la circostanza deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave (Cass. pen., Sez. IV, n. 18662 del 12 aprile 2013).
Nella fattispecie i giudici di merito hanno escluso la circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis, ult. comma, c.p., proprio facendo leva sulla considerazione che "in ogni caso la consumazione d'una violenza carnale completa, al di là delle condizioni soggettive nelle quali versi l'autore, resta un fatto non sussumibile fra le violenze sessuali di minore gravità", in tal modo non tenendo conto degli stabili approdi interpretativi della giurisprudenza della Suprema Corte.
Per approfondimenti:
(Altalex, 9 ottobre 2014. Nota di Simone Marani)




SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 1° luglio - 25 settembre 2014, n. 39445

(Presidente Fiale– Relatore Andreazza)
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 07/10/2013 la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Vicenza di condanna di S.G. per i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis c.p..

2. Ha presentato ricorso l'imputato lamentando, con un unico motivo, la violazione di legge in cui è incorsa la sentenza escludendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 bis u. co. c.p. sulla base della mera considerazione che un rapporto sessuale completo non consentirebbe di configurare l'attenuante in oggetto. Al contrario, sulla base della giurisprudenza richiamata, il ricorrente deduce come debba assumere rilevanza la qualità dell'atto compiuto (e segnatamente il grado di coartazione, il danno arrecato e l'entità della compressione) più che la quantità di violenza fisica esercitata; e nella specie è mancata ogni valutazione globale del fatto in particolare in relazione al fatto che le violenze sarebbero sempre state commesse sotto l'influenza dell'alcol.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha affermato che, ai fini della concedibilità dell'attenuante di minore gravità, assumono rilievo una serie di indici, segnatamente riconducibili, attesa la ratio della previsione normativa, al grado di coartazione esercitato sulla vittima, alle condizioni, fisiche e mentali, di quest'ultima, alle caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all'età, all'entità della compressione della libertà sessuale ed al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (cfr., tra le altre, Sez.3, n. 45604 del 13/11/2007, Mannina, Rv. 238282; Sez.3, n. 5646 del 24/03/2000, Improta, Rv. 216569).

Ne consegue che la "tipologia" dell'atto posto in essere, lungi dall'essere di per sé elemento dirimente ai fini della scelta in un senso o nell'altro, va valutata come uno solo degli elementi indicativi dei parametri sopra elencati. In altri termini, dunque, così come l'assenza un rapporto sessuale "completo" non può, per ciò solo, consentire di ritenere sussistente l'attenuante (Sez. 3, n. 10085 del 05/02/2009, R., Rv. 243123; Sez.3, n. 14230 del 15/02/2008, P.M. in proc. L, Rv. 239964), simmetricamente la presenza dello stesso rapporto completo non può, per ciò solo, escludere che l'attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi una valutazione del fatto nella sua complessità. E del resto, ove così non fosse, si verrebbe a porre, nell'esegesi della norma, un limite, tra l'altro riproduttivo della vecchia distinzione, ripudiata dalla nuova disciplina, tra "violenza carnale" e "atti di libidine", che lo stesso legislatore ha ritenuto di non focalizzare preferendo attestarsi sulla generale clausola di "casi di minore gravità". Di qui, l'ulteriore affermazione di questa Corte secondo cui, sia pure con riferimento all'omologa ipotesi attenuata di cui all'art. 609 quater, comma 4, c.p., la circostanza deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave (Sez. 4, n. 18662 del 12/04/2013, A., Rv. 255930).

4. Ciò posto, nella specie la Corte veneziana ha escluso l'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis, u.co., c.p., proprio facendo fondamentalmente leva sulla considerazione che "in ogni caso la consumazione d'una violenza carnale completa, al di là delle condizioni soggettive nelle quali versi l'autore, resta un fatto non sussumibile fra le violenze sessuali di minore gravità", in tal modo non tenendo conto degli stabili approdi interpretativi di questa Corte.

È inoltre mancata, quanto alle caratteristiche del fatto, una disamina complessiva dello stesso in particolare con riferimento alla valutazione delle ripercussioni delle condotte, anche sul piano psichico, sulla persona della vittima essendosi i giudici di appello limitati, nel fare riferimento a "plurimi rapporti sessuali completi ottenuti con la violenza e senza il minimo rispetto della dignità e libertà di determinazione della donna", a descrivere il fatto contestato, necessariamente comprensivo, per stessa definizione normativa, di violenza, senza tuttavia analizzarne, come necessario, gli effetti.

5. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia che, nel considerare la censura dell'appellante, terrà conto dei principi sopra riproposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia limitatamente alla ravvisabilità dell'ipotesi attenuata.      

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