Anche l'esternazione dell'ovvio a volte fa piacere, perché interviene a dipanare la nebbia e in qualche modo a sanzionare, con la giusta mortificazione, le improvvide decisioni sbagliate di taluni soggetti.
Parliamo della lettera scritta dal Presidente del Tribunale di Milano che precisa come il mancato deposito della cd. copia di cortesia di un atto processuale depositato, come per legge, telematicamente, in alcun modo possa portase ad una sanzione pecuniaria.
La precisazone, come detto, sarebbe banale nella sua ovvietà se non fosse che una corte di quel Tribunale proprio questo aveva fatto ! , condannare la parte soccombente ad un ulteriore onere pecuniario per la "scortesia" consumata nel non presentare la copia cartacea della comparsa conclusionale depositata per via telematica.
Ne avevamo dato notizia, con tutto il biasimo dovuto, nel post http://ultimocamerlengo.blogspot.com/2015/02/non-mi-usi-la-cortesia-e-io-ti-condanno.html.
La bacchettata quindi è giunta apprezzata. Va detto che già il diretto fruitore dello sventurato provvedimento, vale a dire il Fallimento di una società, perte convenuta nel processo, aveva, per lodevole iniziativa del Giudice Delegato, dato immediata ed espressa comunicazione che quella sanzione pecuniaria NON sarebbe stata pretesa (evidentemente cogliendone immediatamente la palese illegittimità), evitando così un imbarazzante giudizio di appello sul punto.
Stavolta la storia è quindi a lieto fine, coi cattivi disarmati e mortificati.
Non sempre accade.
Anzi.
Copia di cortesia, Presidente del Tribunale Milano: no a sanzioni pecuniarie
Il Presidente del Tribunale di Milano interviene e fa chiarezza relativamente alla pronuncia del 15 gennaio 2015 con la quale il Tribunale meneghino aveva configurato la sussistenza dell’ipotesi prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c. per
la parte che, avendo depositato la memoria conclusiva solo in forma
telematica in assenza dell’ulteriore deposito della “copia di cortesia”
cartacea (così come previsto dal protocollo d’intesa tra il Tribunale di
Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano del 26 giugno 2014) in
quanto ciò avrebbe reso più gravoso per il Collegio l’esame delle
difese; “conseguentemente” il Tribunale condannava la parte
“inadempiente” ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento dell’importo di Euro 5.000,00!
Tribunale Milano, Presidente, lettera 19.02.2015
La pronuncia, come già scritto in altro articolo, ha suscitato
nell’Avvocatura grande e profonda indignazione ed ha dato origine a
diverse e comprensibili reazioni.
Il sipario forse cala, su questa triste vicenda, con l’intervento del
Presidente del Tribunale di Milano, dott.ssa Livia Pomodoro la quale,
con comunicazione inviata al Capo di Gabinetto del Ministero della
Giustizia, al Presidente f.f. e al Consigliere Segretario dell’Ordine
degli Avvocati di Milano e al Presidente della Sezione II Civile del
Tribunale di Milano dott. Cesare de Sapia, nel confermare e ribadire che
il Protocollo siglato da magistratura e Ordine degli avvocati ha come
spirito quello di “spontanea e utile collaborazione fra Tribunale e
Foro” ha altresì dichiarato che “appare incompatibile il ricorso a
sanzioni processuali pecuniarie, a fronte di difficoltà e incertezze
applicative connaturate a...un intervento così ampio e innovativo” come
il processo civile telematico.
Inutile dire che vengono condivise ed apprezzate, anche per la
tempestività, le parole della dott.ssa Pomodoro la quale non ha esitato,
con la citata comunicazione, non solo a “bacchettare” (indirettamente)
nella dovuta maniera gli autori della decisione ma anche a prendere
dagli stessi le distanze rendendo noto che “Già con precedente nota di
questa Presidenza dell’11 febbraio u.s., sulla base della comunicazione
del Presidente della seconda sezione civile, era stato rilevato che la
determinazione assunta “non costituisce una prassi di sezione” …
pertanto non posso che rifiutare di attribuire un significato di portata
generale all’adozione di quell’unico decreto 15 gennaio 2015
e riaffermo la piena operatività collaborativa sancita nel richiamato
Protocollo, al di fuori di qualsiasi inammissibile impostazione
sanzionatoria, in caso di difficoltà applicative”.
Il sipario è calato... a meno che non voglia “riaprirlo”, per la messa
in scena dell’ultimo atto, il Consiglio Superiore della Magistratura.
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