venerdì 21 agosto 2015

LA CASSAZIONE AVVERTE : NON SI COSTRUISCE IL GENITORE PERFETTO

 

Il mio amico e Maestro Domenico Battista mi invia, ben sapendo che avrei oltremodo apprezzato, la sentenza della Cassazione Civile pronunciata lo scorso luglio e che trovate di seguito.
Nel leggerla, e nel registrarla positivamente, non posso al contempo non fremere di rabbia al pensiero che ci vuole una pronuncia della Suprema Corte per affermare un principio basilare : la libertà personale è ALLA BASE dell'esistenza degli individui, e può essere limitata solo in ben circoscritte e gravi situazioni. Circoscritte sta per concretamente previste, non astrattamente evocabili, tanto per capirci. Quindi, una persona può essere messa in prigione solo dopo l'accertamento giudiziario (confidando che questo non sia fallace....) della commissione di un reato che prescriva la detenzione.
Nel codice civile gli obblighi di fare non si possono mai concretare nell'arrivo dei carabinieri che, manu militari, obblighino il soggetto a demolire, per dire, l'abuso realizzato. Se la persona è inadempiente, potrà provvedere al suo posto l'avente diritto, imputando i relativi costi all'obbligato inerte (e auguri per il recupero). 
Nel campo della Famiglia, dove il delirio ormai domina sovrano, la dicrezionalità impunita impazza e al posto del vitello d'oro è stato messo il Minore fatto Dio, i giudici si sono inventati la "prescrizione del percorso terapeutico" per i genitori "discoli". Dove discolo sta per non conforme al loro modello di genitore doc. 
A me non è personalmente mai capitato - meno male se no Perugia chi me la toglieva ? e mica solo quella ! - e quindi trasecolavo quando qualcuno mi parlava di queste prescrizioni. 
Ai precetti religiosi riportati di moda da quelli del Califfato islamico (avete mai visto servizi e documentari su come vengono istruiti in paesi fondamentalisti, come è ancora l'Iran,  i loro giovani ? Io sì : da brividi), in certi ambienti purtroppo anche giudiziari è invalsa la sindrome di "EDUCARE" i cittadini, e, nel caso delle aule della Famiglia, farli diventare genitori perfetti. Che poi, perfetti secondo chi ? Gli aruspici, che chiamano esperti e psicologi, di cui si circondano ? 
Conobbi tempo fa un bravo psichiatra e gli chiesi cosa pensava dell'occasione persa dai suoi colleghi per dare una mano vera in questo campo. Mi disse cose non ripetibili, concludendo "per questo non faccio il consulente, nè della Procura, né del Tribunale, né di parte".
Magari guadagna ababstanza lo stesso, e i suoi colleghi no...
La missione resta quella, impossibile, di "raddrizzare il legno storto dell'umanità", tanto biasimata da Kant, che evidentemente questi signori non hanno letto, o magari gli hanno preferito Hegel. il mito dello stato Etico, cui molti regimi tragici si sono ispirati. 
Ora, signori miei, poche illusioni. Lo conoscete il luogo comune per il quale il mestiere più difficile è quello del genitore e nessuno te lo insegna ? Ebbene, corrisponde al vero. Insisto nella mia proposta : chiunque, giudice, avvocato, psicologo, psichiatra, assistente sociale, che si voglia occupare di questa materia, si sottoponga ai test che vengono somministrati (è questo il termine) ai genitori, nelle separazioni conflittuali, per valutarne "l'idoneità" a crescere ed educare i propri figli. 
Vediamo quanti lo superano. Io prendo un euro per ogni bocciato e pago dieci per ogni promosso. Diventerò ricco !
Ah, corollario : per chi è bocciato, aperto fascicolo d'ufficio per approfondire e verificare se è il caso di salvaguardare la prole del canidato risultato non idoneo...
Sono troppo duro e provocatorio, avete ragione, ma, come ogni liberale, solo l'intolleranza mi rende intollerante, e quella di troppi  soloni impancati nelle aule dei minori, come giudici o "esperti", mi fa vedere rosso.
In realtà io penso anche che sia bene mettersi in discussione, e nel cercare  di fare il proprio meglio si possa anche DECIDERE di farsi aiutare (prosit nella scelta dell'aiutante...ce ne sono di bravi, però non tanti). Ma perché questo possa funzionare, alla base c'è un atto di volontà.
Si pensi alla mediazione civile (istituto cui sono favorevole peraltro, tanto da averla attivata volontariamente laddove quasi mai avviene).
 Solo in Italia poteva venire in mente di renderla obbligatoria, con il favoloso successo che stiamo registrando...
In campo psicologico è semplicemente BASILARE, INDISPENSABILE, la volontà dell'analizzando-paziente. Qui non parliamo di psicosi, di malattie mentali, ma di voler correggere delle caratterialità ( anche nevrosi) che possono essere nocive nel nostro relazionarci.
Farebbe bene a TUTTI, sono convinto. MA bisogno volerlo, se NO non funge !
Ma a prescindere da questo non piccolo problema della funzionalità, resta il discorso primario della LIBERTA', da cui siamo partiti e che per fortuna la Cassazione ha rigidamente riaffermato. 
Adesso non c'è che da ciclostilare questa sentenza e farla recapitare, in carattere 16 e grassetto, presso Tribunali e Corti che si occupano di Famiglia, nonché alle associazioni psicologiche che sono pullulate in questi tristi anni. 
Chiudo rivelando che personalmente, attorno ai 40 anni, feci un percorso di analisi. Ebbi la fortuna di trovare un dottore (quindi non uno psicologo) bravissimo e mi ha fatto bene (a me, a quelli vicino a me non saprei).
Ebbene, da lui ho veramente ( in teoria erano già concetti apprezzati...) imparato il valore del DUBBIO, della prudenza, della relatività, soprattutto nel campo fragile delle relazioni umane. Non vedo questi preziosi ingredienti nella gestione della giustizia minorile e della famiglia.
Eppure dovrebbero essere le basi no ? 




La prescrizione ai genitori di sottoporsi a psicoterapia lede il diritto di libertà

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di Mario Finocchiaro

Il Sole 24 Ore, 21 agosto 2015

Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 1 luglio 2015 n. 13506.

 
La prescrizione ai genitori di sottoporsi a un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto di libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta la imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari. Tale prescrizione, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona a effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia confliggendo così con l'articolo 32 del la Costituzione. Lo ha previsto la Cassazione con la sentenza n. 13506 depositata il 1 luglio 2015.
Una prescrizione rigida - Secondo i giudici della prima sezione civile, tale prescrizione non tiene conto del penetrante intervento, affidato dallo stesso giudice di merito, al servizio sociale che si giustifica in quanto strettamente collegato alla osservazione del minore e al sostegno dei genitori nel concreto esercizio della responsabilità genitoriale. Laddove la prescrizione di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in coppia esula dai poteri del giudice investito della controversia sull'affidamento dei minori.
I precedenti orientamenti - Sino alla pronunzia ora in rassegna - con la quale, per la prima volta, la Suprema corte ha affrontato un tema particolarmente rilevante - in termini opposti, era frequente leggere in pronunce di merito statuizioni del tipo: prescrive a ciascuna delle parti di iniziare ovvero proseguire un percorso individuale psicoterapeutico (così ad esempio, Trib. Monza, sentenza 11 aprile 2014, n. 2014, in Dejure, 2014 resa a conclusione di un procedimento di separazione personale dei coniugi, che aveva disposto, altresì, contestualmente, l'affidamento condiviso dei figli minori), o dispone che l'ente affidatario [del figlio minore] monitorizzi la situazione dei minori attraverso colloqui con entrambi i genitori, attivi un intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione della madre e, se possibile, anche del padre, fornisca ad entrambi genitori, ed immediatamente alla madre, un supporto alla genitorialità, appresti un intervento di sostegno psicologico e/o psicoterapeutico a favore della madre (Così, in particolare, Trib. Milano, sentenza 28 febbraio 2013, ivi, 2013, pur essa resa in un giudizio di separazione personale), o - ancora - è ... indispensabile, mantenere uno spazio terapeutico per il minore, che lo aiuti ad elaborare il proprio vissuto e che la [madre, separanda] continui nel percorso psicologico di sostegno alla capacità genitoriale, in modo che la stessa possa essere di supporto nel percorso di crescita del figlio. L'affidamento al servizio sociale dovrebbe garantire che tali interventi vengano svolti. Il servizio dovrà offrire un percorso di sostegno alla capacità genitoriale del [marito] qualora si trovi in Italia. Se lo stesso si trovasse all'estero per lavoro dovrebbe attivarsi per seguire autonomamente un percorso di sostegno alla genitorialità (In termini, Trib. Roma, 6 luglio 2012, ivi, 2012).
Un indirizzo positivo - 
Ancorché nel passato la Cassazione - pur avendo preso atto che da parte dei giudici di merito si fosse fatto ampiamente ricorso all'ordine, ai coniugi, di seguire percorsi psicoterapeutici al fine di trasformarsi in ottimi genitori (secondo gli schemi ufficiali della psicologia) e in perfetti coniugi (cfr., ad esempio, specie in motivazione, Cassazione, sentenze 20 marzo 2013, n. 7041 e 24 maggio 2012, n. 8225, nonché ordinanza 1° ottobre 2012, n. 16711) - non abbia mai stigmatizzato tali abusi posti in essere dai giudici di merito - in quanto, palesemente, mai censurati espressamente dalle parti - non può non plaudirsi alla pronuncia in rassegna. A prescindere dal considerare che non risulta assolutamente dimostrato che i percorsi in questione - oltre a giovare, specie economicamente, agli esperti incaricati - conducano, veramente a superare le crisi coniugali e a trasformare i coniugi in bravi genitori (leggendo le pronunce, di merito e di legittimità in cui si dà atto che il giudice istruttore aveva ordinato ai genitori detti percorsi, si scopre che nella generalità dei casi non sono stati raggiunti risultati positivi) rimane insuperabile il rilievo che l'articolo 32 della Costituzione prevede - espressamente - che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e al momento (ringraziando il cielo) l'articolo 337-ter del Cc sul punto tace.

4 commenti:

  1. ELENA CONSENTI

    Stefano grazie per questo tuo articolo interessante, apprezzabile e condivisibile. Solo un osservazione il tuo pensiero sugli Psicologi sembra più categorico che dubitativo!!! ma un po' relativismo nooo? un salut

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    1. CATALDO INTRIERI

      L'uomo è' di temperamento sanguigno ...ti meraviglierai mica tu?

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  2. DOMENICO BATTISTA

    Un onore essere amico di un Camerlengo . Ultimo come camerlengo, bravissimo nel cogliere gli aspetti di un problema. Questo intervento è magnifico.

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    1. CATALDO

      Vero, è' sulle diagnosi che talvolta discutiamo

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