computer1_200Nel caso di pubblicazione di messaggi diffamatori sulla bacheca di un gruppo costituito presso il noto social network "Facebook" va esclusa la responsabilità a livello concorsuale degli amministratori del gruppo qualora gli stessi non siano in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete.

Continua la copiosa produzione giurisprudenziale in materia di Internet e principalmente di reti sociali. Nello specifico la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania n. 22 del 24 febbraio 2016 assume una particolare rilevanza poiché esamina la responsabilità degli amministratori di un gruppo costituito sul noto social network Facebook giungendo ad una conclusione senz'altro condivisibile.
In particolare, nel caso di specie, alcuni soggetti sono stati tratti in giudizio in quanto, nella loro qualità di amministratori di un gruppo di discussione aperto sulla piattaforma telematica denominata Facebook, avrebbero omesso di effettuare un controllo adeguato sui messaggi, di carattere diffamatorio, postati da iscritti sulla bacheca del gruppo, in tal modo contribuendo all'offesa dell’onore e della reputazione consumatasi in danno del destinatario.
Il G.U.P. nel valutare la posizione degli amministratori, pur condividendo che senz'altro la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca "Facebook" integri un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone, esclude la responsabilità degli imputati poiché in concreto l'amministratore di un gruppo Facebook non è in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete.
Come giustamente rilevato dall'organo giudicante l’amministratore potrebbe rispondere di diffamazione solo allorché ricorra, sotto il profilo soggettivo, una responsabilità concorsuale, commissiva ovvero omissiva, di tipo morale, la cui prova deve essere rigorosamente fornita dall’ufficio di Procura. Difatti, in sede penale non è possibile ritenere che le offese degli utenti debbano darsi per condivise dal dominus del gruppo solo in quanto da questi approvate, in modo specifico (nel caso in cui abbia predisposto un sistema di filtri) ovvero in modo generico ed incondizionato (nel caso in cui non l’abbia predisposto). Affinché l’elemento soggettivo del reato ex art. 595 c.p. possa ritenersi sussistente, è necessario che il moderatore abbia scientemente omesso di cancellare, anche a posteriori, le frasi diffamatorie. Ove, invece, egli si sia prontamente attivato in senso emendativo, allora la sua condotta non assumerà connotati illeciti. Al pari di quanto accade in una assemblea di persone fisiche, allorché il presidente dell’assise, nel dare la parola ad un astante, non è in grado di sapere, a priori, cosa dirà quest’ultimo, e, proprio per tale motivo, potrà sottrarsi alle conseguenze penali di quanto riferito dall'individuo ricorrendo ad una immediata e pubblica presa di distanza.
Nel caso di specie, difatti, gli amministratori del gruppo non assumono alcuna responsabilità poiché dopo aver appreso l'avvenuta pubblicazione sulla bacheca, di commenti diffamatori hanno provveduto a cancellare l’intera conversazione appena due giorni dopo la pubblicazione accompagnando il gesto con un lungo post, nel quale hanno spiegato le ragioni dell’intervento, dissociandosi dalle affermazioni rese dai due membri.