avvocato_telefono_1_200Il tirocinio forense si innova ed “esce”, per un periodo massimo di 12 mesi, dagli studi legali. Infatti, pur confermando la durata di 18 mesi, il Decreto del Ministero della Giustizia n. 70, pubblicato sulla G.U. del 19 maggio 2016, concede ai praticanti avvocati la facoltà di inglobare un semestre di tirocinio nell’ultimo anno accademico e, ulteriormente, di svolgere un altro semestre presso un altro Stato UE.
Il provvedimento trova applicazione per tutti i tirocini con data iniziale, pari o successiva, al 3 giugno 2016 mentre, per quelli già in essere a tale data, continua ad applicarsi previgente disciplina, fermo restando il periodo di durata di 18 mesi, nonché la facoltà, per il praticante, di avvalersi delle suaccennate modalità alternative di svolgimento.
Tra le innovazioni, si segnala lo svolgimento della pratica professionale contestualmente all’attività di lavoro, pubblico o privato. Al Consiglio dell’Ordine competente è rimesso l’accertamento di un eventuale conflitto di interesse, il quale comporterà, in ipotesi, il diniego dell’iscrizione, ovvero la cancellazione dal registro dei praticanti, se l’impiego abbia avuto inizio in costanza di tirocinio.

Il provvedimento prescrive l'esercizio della pratica con “assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale”. Il requisito dell’assiduità, precisa il provvedimento, si intende rispettato qualora il tirocinante sia presente presso lo studio, o comunque operi sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali. Qualora il praticante si avvalga di uno, ovvero di entrambi i semestri “alternativi”, disciplinati dal Decreto in commento, lo stesso resta comunque obbligato allo svolgimento di almeno un semestre di pratica in forma “classica”, cioè presso lo studio di un professionista iscritto all’ordine degli avvocati.

Diventa, inoltre, obbligatoria la frequenza con profitto e per un periodo non inferiore a 18 mesi ai corsi di formazione disciplinati all’art. 43 della Legge n. 247/2012.

La data iniziale del praticantato viene fatta coincidere con quella della delibera, con la quale il Consiglio dell’Ordine competente si pronuncia, positivamente, sull’istanza di iscrizione al registro dei praticanti. L’art. 7 elenca le ipotesi di interruzione al tirocinio (motivi di salute, maternità e paternità, adozione, assistenza a prossimi congiunti) che, se non ricorrenti, invalidano l’intero periodo di pratica già svolto.

Dal 3 giugno 2016 (data di entrata in vigore del Decreto de quo) decorrono i dodici mesi di tempo assegnati per la stipula di una convenzione quadro tra il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, che dovrà disciplinare lo svolgimento della pratica forense durante l’ultimo anno di studi universitari. Detta convenzione dovrà prevedere modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire sia la conclusione degli studi universitari che l’effettiva frequenza allo studio legale per almeno dodici ore settimanali. Viene altresì puntualizzato che l’esecuzione del semestre di tirocinio anticipato non esonera il praticante dall’obbligo di frequentare gli anzidetti corsi di formazione, previsti all’art. 43 della Legge n. 247/2012.
Questi i presupposti per essere ammessi ad anticipare il primo semestre di tirocinio:

  • essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza;
  • avere ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea.
Ulteriore semestre di praticantato può essere svolto in un qualsiasi Stato appartenente all’Unione europea, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, con indicazione dei riferimenti del professionista presso cui avrà luogo il tirocinio, nonché l’equivalenza della qualifica del legale straniero ospitante al titolo di avvocato, in conformità alla disciplina sul riconoscimento dei titoli professionali.