venerdì 13 settembre 2013

LA COMMISSIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO DICHIARA LA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DELL'IMPUTATO. IL PROCESSO SI RIAPRE.

 
Se c'era bisogno di una ulteriore prova che, all'interno della fin troppo vasta galassia degli avvocati, ci sono sistemi planetari sideralmente lontani, e quindi i penalisti sono una cosa, i civilisti un'altra ( e quelli che fanno amministrativo, altro pianeta ancora), l'ho trovata su FB.
Il garantismo è patrimonio assoluto dei primi, mentre per i secondi è qualcosa di meno identificante. E non c'è in civile il conflitto che c'è con la figura del PM, che è pressoché assente, mentre nel penale è la controparte per eccellenza. Come reagirebbe un civilista se sapesse che il collega che assiste l'avversario del suo cliente fa parte della stessa associazione del giudice che deciderà la causa ? Che vanno agli stessi convegni ? Non bene, sono certo.
Ma siccome questo non può accadere, ecco che la separazione delle carriere è un MUST per chi fa penale mentre tra quelli che battono altrove più facilmente vige il romano "sti cazzi ?!". 
Tutto questo, e di più, lo trovo palesato nei gruppi del socialnetwork. Lo stesso post del camerlengo pubblicato sulla pagina del gruppo delle Camere Penali riceve un'accoglienza molto diversa rispetto a quella dei gruppi di avvocati "generici", dove evidentemente i civilisti sono più numerosi (anche perché in assoluto lo sono). 
Ieri, pensando di fare cosa gradita, ho segnalata una importante sentenza ( http://ultimocamerlengo.blogspot.com/2013/09/le-sezioni-unite-della-cassazione-e-le.html ) delle Sezioni Unite della Cassazione che, intervenendo nella al solito ingarbugliata materia tributaria in un processo   di carattere penale, stabiliva alla fine che applicare una sanzione pure introdotta con legge successiva all'anno fiscale preso in considerazione (legge del 2005, l'anno in esame era il 2004) non violava il principio di non retroattività della norma penale. 
La questione sicuramente era complessa, tanto è vero che alla fine sono intervenute le sezioni unite per dirimerla, eppure ci sono stati colleghi che hanno visto il post come il tentativo di manipolazione del solito "berluscones" che faceva un caso di una situazione lapalissiana. Ora, a prescindere che tanto chiara la cosa non è , visto che le lettura della sentenza non è affatto agevole ma soprattutto, come detto, è una pronuncia delle sezioni unite, che intervengono quando c'è da evitare o dirimere contrasti giurisprudenziali, basta scorrere il blog per capire come la malizia sia ingiustificata.
La critica, dura, ai giudici c'è, eccome, ma non inizia con la guerra dei 20 anni, contro Berlusconi, bensì con lo scandalo del processo Tortora, che rivelò come CHIUNQUE potesse finire triturato dalla macchina giudiziaria, con la malversazione dell'uso del pentitismo, con rivelazioni a puntate, e sempre dopo proficue chiacchierate con esponenti dell'A.G. e infine con la stagione manettara di mani pulite (con l'alleanza tra procura e grandi giornali che in tanti protagonisti di allora, come Polito, per Repubblica, Sallusti, per il Corriere e Sansonetti, per l'Unità, hanno ammesso pubblicamente).
Quindi che il Camerlengo - curato dal figlio di un valentissimo magistrato - sia estramente critico con l'attuale casta magistratuale è verissimo, che questo sia indotto da berlusconismo, è falso.
Che poi, personalmente, non trovo nulla di male nell'essere uno che crede in Berlusconi, così come ascolto chi si dice tuttoggi comunista.
Oggi ci riprovo con questa ulteriore sentenza in cui la Cassazione si è dovuta adeguare ad una pronuncia della CEDU (la commissione europea per i diritti dell'uomo) che ha stabilito la violazione di determinate garanzie dell'imputato in un processo, ragion per cui  quest'ultimo deve essere ripristinato sanando il vizio inficiante.
 A quel punto c'è la questione dei termini, degli spazi, che possono effettivamente essere sfruttati, ma un fatto è certo : l'affermazione che  una sentenza di Cassazione sia , oggi, con l'incidenza del diritto comunitario, la pietra tombale di ogni processo è semplicemente cosa non vera.
 E vale per tutti, che prima di Berlusconi, a non accettare che fosse stata pronunciata una sentenza giusta furono Adriano Sofri e Giuliano Giuliani (padre di Carlo, ucciso a Genova durante il G8). In questi casi la Corte di Straburgo diede ragione allo Stato italiano e confermò che il processo si era svolto regolarmente. 
Ma evidentemente c'è la possibilità che dica il contrario.
I miei amici del Pd ( e ne ho di veri e stimati ) lo dicano a Renzi, quando va in tv...




 

 

Se la Cassazione viola le garanzie Cedu per l’imputato il processo si riapre, ma senza nuove prove

I limiti della sentenza della Consulta e l’articolo 625 bis Cpp che ripristina i diritti conculcati. E può scattare anche la rinnovazione integrale del giudizio

di DARIO FERRARA
 
(Sentenza dell'11 settembre)

  
  Orientamento: nuovo

Quando è la Cassazione a violare le garanzie offerte all’imputato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è la stessa Suprema corte a dover porvi rimedio ripristinando le garanzie violate dal vizio processuale. Ma l’imputato non può dolersi che lo strumento offerto dall’articolo 625 bis Cpp gli sta stretto: non gli è comunque consentito chiedere nuove prove. È quanto emerge dalla sentenza 37413/13, pronunciata il 12 settembre dal giudice di legittimità, che a sua volta interviene sulla pronuncia 113/11 della Consulta: l’Alta corte dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 630 Cpp nella parte in cui non consentiva la revisione del processo per uniformarsi a una sentenza definitiva della Corte di Strasburgo.
Puro diritto
Bocciato dalla seconda sezione penale il ricorso del condannato all’esito di una lunga controversia. La sentenza favorevole è ottenuta dall’interessato dalla Corte dei diritti perché la riqualificazione giuridica dei fatti operata dalla Cassazione non risulta comunicata all’imputato, che peraltro è rappresentato dal difensore davanti alla Suprema corte. Allora il processo di legittimità si riapre e la difesa ha la possibilità di dibattere la questione giuridica, dopo che l’imputato è stato informato ad hoc anche della nuova qualificazione giuridica del fatto e ha dunque il tempo di preparare le proprie difese con un congruo termine. Dopodiché la condanna è confermata. La doglianza dell’imputato, che lamenta di non aver potuto riconsiderare la propria strategia difensiva, non può essere accolta perché la questione da esaminare è di puro diritto, mentre non si può rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti confermata nei due gradi di merito e ritenuta «corretta e logica» dalla Suprema corte. Insomma: l’imputato è rimesso al punto dove sarebbe stato senza la violazione delle garanzie Cedu, né un passo più avanti né più indietro.

Due opzioni
Attenzione, però: la rinnovazione integrale del processo o la ripresa del procedimento per il compimento di specifiche attività - avvertono gli “ermellini” - dipenderà dal tipo di vizio processuale riscontrato dalla Corte di Strasburgo. Certo è - concludono -  che se il vizio processuale si è verificato in sede di legittimità, spetta alla stessa Suprema corte adottare le iniziative necessarie pervenire agli esiti processuali indispensabili per ripristinare le garanzie violate.

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