giovedì 12 settembre 2013

LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE E LE PROVE GENERALI PER LA RETROATTIVITA' DELLE NORME PENALI


Pensando di fare cosa gradita ai miei colleghi del gruppo della Unione camere penali e a quelli che si occupano di materia tributaria, riporto la notizia tratta dal sito CASSAZIONE.NET concernente l'odierna pronuncia delle sezioni unite della Cassazione che mi colpisce per l'interpretazione di una serie di norme alla fine della quale, se non ho compreso male, ad una condotta del 2004 viene irrogata una sanzione penale del 2005. 
Spero in un contributo degli specialisti del campo, che mi spieghino come mai, l'intreccio ormai psicopatologico di norme emesse da un legislatore confuso , lasciate poi in mano a giudici cui non par vero di emettere vaticini in una materia , quella tributaria ( e penale, ad essa legata) , dove ormai regna il caos e quindi l'arbitrio più assoluto, possa partorire l'obrobrio di ledere un principio di civiltà assoluta quale quello della irretroattività della sanzione penale.
Che già in generale una norma dovrebbe riguardare SOLO il futuro, per ragioni che credo non avrei difficoltà a spiegare a mio figlio di 7 anni (mentre il contrario mi è ostico a me adulto di 50) , ma in campo penale non c'è deroga possibile !
E nel malaugurato caso un intreccio di norme bislacche lo consentisse, quelle norme andrebbero denunciate per incostituzionalità. 
E non mi interessano i tecnicismi per cui questa cosa possa - di fatto - diventare possibile. Non deve accadere e basta. 
Se nel 2004 le sanzioni per aver commesso A erano 1 giorno e 1 ora, non potrà mai essere che mi possa essere applicata una sanzione di 2 giorni e 2 ore per una legge entrata in vigore nel 2005.
In fondo è semplice no ? 

Retroattivo il reato di mancato versamento delle ritenute entro il termine

Il sostituto d’imposta risponde penalmente anche per le omissioni che superano 50mila euro del 2004. Sanzione penale cumulabile con quella amministrativa

 

(Sentenza del 12 settembre)

 
  Orientamento: nuovo

È retroattivo (applicabile anche all’anno d’imposta 2004) il reato di mancato versamento delle ritenute che superano 50mila euro: dunque, il sostituto d’imposta risponde della sanzione penale e amministrativa che sono cumulabili.
È questo il principio sancito dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 37425 del 12 settembre hanno dato un’interpretazione restrittiva all’articolo 10 bis del d.lgs. 74 del 2000, rendendo definitiva la condanna a carico di un imprenditore.
In fondo alle lunghe motivazioni che ripercorrono le numerose riforme legislative, il Massimo consesso di Piazza Cavour ha affermato che «fra l'art. 10-bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, inserito dall'art. 1, comma 414, legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed entrato in vigore in data 1° gennaio 2005 (il quale punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila Euro per ciascun periodo di imposta), e il comma 1 dell'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (che assoggetta alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato chiunque non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze mensili, i versamenti delle ritenute alla fonte), intercorre un rapporto non di specialità ma di progressione illecita, che comporta l'applicabilità congiunta delle due sanzioni». Ma non solo. Sul punto della retroattività della nuova disposizione i giudici con l’Ermellino hanno invece stabilito che «l'art. 10-bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, inserito dall'art. 1, comma 414, legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed entrato in vigore in data 1° gennaio 2005, (il quale punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila Euro per ciascun periodo di imposta), è applicabile anche alle omissioni dei versamenti delle ritenute alla fonte relative all'anno 2004, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale».

Nessun commento:

Posta un commento