venerdì 18 ottobre 2013

MATRIMONIO BREVISSIMO ? LEI HA MEZZI ADEGUATI ? NON IMPORTA, SE SEI RICCO, DEVI DA PAGA' . LO DICE LA CASSAZIONE


Dunque, se non ho capito male, la prima sezione della Cassazione Civile (presieduta da Corrado Carnevale, senz'altro giudice di grande spessore dottrinario, al di là di tutte le polemiche incentrate sul suo nome e addirittura  coinvolto in un grave vicenda penale  conclusasi con la sua piena assoluzione) in una causa di divorzio ha stabilito che se sei ricco (ma basta anche molto benestante) e ti sposi una prostituta disonesta (quelle oneste le trovavi nei casini e oggi dipende dalla fortuna) , una che che ti ha sposato evidentemente solo per i tuoi facoltosi mezzi, anche se te ne accorgi presto e il matrimonio lo chiudi in brevissimo tempo, sei fregato lo stesso : l'assegno di mantenimento lo devi pagare.
Non serve, oltre alla durata brevissima (il tempo non viene indicato in sentenza, ma l'aggettivo è questo)  del matrimonio, che la donna goda, di suo, di un reddito "considerato desiderabile dai più (testuale) " e, infine, nemmeno che lo stile di vita della coppia sia stato, in concreto, normale, non lussuoso (ricco ma avaro : ci sono...) .
Quello che conta è che sei molto facoltoso, e quindi sposarti crea una aspettativa che va soddisfatta...
Dopodiché, siccome il cerchiobottismo anche a palazzaccio è conosciuto, l'assegno è basso :1.200 euro (oddio, uno stipendio, ma visto che l'uomo è ricco, certo non andrà in rovina), tanto è vero che la signora anche si è lamentata della sentenza, ma per la Suprema Corte non c'è contraddizione, non c'è illogicità. 
E io mi stupisco di stupirmi ancora, dopo 27 anni ( sabato venturo mi danno anche una bella pergamena, avendo superato il giubileo, le nozze d'argento con l'avvocatura...mai matrimonio fu meno d'amore...un assegno di mantenimento anche a me ? ) . Da tempo so che la logica del diritto è cosa lontana dalla logica umana, e che il brocardo summum ius summa iniuria è la nobilitazione latina (Cicerone, mica un cretino) di una trististissima verità : l'applicazione acritica,  ma non per questo illegittima, delle norme, può realizzare un'assoluta ingiustizia.  Ecco perché da tempo invano spiego a clienti e lettori che la Giustizia non è cosa degli uomini (semmai degli Dei, per chi ci crede), e nei tribunali è già una grande fortuna se viene applicata la Legge,  terrestramente imperfetta e dove il buon senso non di rado è assente. 
Ma cerchiamo di ragionare, per quello che serve.
La Legge sul Divorzio e la tutela del coniuge debole aveva un grande senso quando fu introdotta e si viveva in una società sideralmente diversa da quella odierna : i matrimoni duravano decenni, e quasi sempre la donna non lavorava, prevedendo l'organizzazione familiare che lei si dedicasse alla cura della casa e dei figli. Anche con l'ingresso massiccio nel mondo del lavoro da parte delle donne, le scelte lavorative erano (ancora oggi accade, ma tutto è cambiato rispetto ad allora) subordinate a quella suddivisione dei ruoli. Dunque, dopo 20, 30 anni di matrimonio, l'iniziativa  del marito di andarsene, magari per rincorrere la giovinezza perduta nel corpo di una donna di 15, 20 e passa anni più giovane, ben doveva prevedere, come salvaguardia e indennizzo della donna, che non aveva lavorato o si era impegnato in lavori meno retribuiti (per dedicarsi come detto alla famiglia), che la metà di quello che era stato costruito fin lì le spettasse. E comunque cercare di assicurarle  il "mantenimento del tenore di vita goduto al tempo del matrimonio",  era una frase, un Principio, che aveva SENSO. 
Ma ora ?? Con una percentuale di separazioni che ha ormai superato il 30% e tutto fa pensare che presto raggiungeremo i modelli di nord america e nord europa (superato da tempo il 50%), e dove la durata media dei matrimoni che finiscono non supera i 14 anni (ma questa è statistica, quanti casi conoscete di matrimoni durati nemmeno un lustro ? ) si possono applicare norme e principi di un'era geologica fa ?
No, e infatti un po' i giudici hanno iniziato ad adeguarsi,  cominciando a parlare di matrimonio da non intendersi come "investimento" , a negare "posizioni di rendita" e a considerare con attenzione la durata dello stesso. BENE ! Ma questi realistici e pragmatici principi  poi vengono applicati solo in alcuni casi, mentre in altri continua lo stolido mantenimento del vecchio principio del "tenore di vita". Giudice che vai dunque, sentenza che trovi, con brindisi finale alla "certezza del diritto", altra fola abbandonata presto ma che sui giornali, e quindi ai mercati, tra la gente, trovi spesso e scioccamente ripetuta.
Nella fattispecie esaminata però vi è di peggio ed è il concetto di ASPETTATIVA, parola bruttissima e ambigua, specie nel caso concreto, applicato in una vicenda dove è pacifico che il matrimonio sia stato una "meteora".
Quindi l'aspettativa non era riposta nel progetto comune, ma nel solo fatto di sposarsi un uomo ricco... "attaccare il cappello" diceva mia nonna, i giudici, che hanno studiato, la chiamano "aspettativa".
E non vale nemmeno che magari, siccome ho sposato un avaro, poi la bella vita non la faccio. Conta la potenzialità...
Vabbé, a quel punto, visto che siamo nel delirio, perché l'assegno di "soli" 1.200 euro ??? Se l'aspettativa era di una vita lussuosa, allora questo assegno è assolutamente ridicolo. Oltretutto nemmeno a dire che si è voluto favorire una giovane arrivista e povera, della serie :"d'accordo, il colpo non ti è riuscito, ma ci fai pena e quindi un assegno per campare il pollo che volevi spennare te lo può dare".
No, perchè la Corte d'Appello aveva rilevato che anche la donna aveva mezzi propri "desiderabili dai più", ancorché di gran lunga inferiori al ricco coniuge. 
Ma allora ? Delle due l'una. O la durata "brevissima" del matrimonio è fattore (giustamente per chi scrive) decisivo, e allora nessun assegno va alla donna, se non quello alimentare, se proprio versasse in una condizione da giustificarlo, o valgono le "potenzialità (manco il tenore di vita effettivamente goduto !! le "potenzialità" !) e l'"aspettativa". E allora signori, se quello è ricco, 1.200 euro sono ridicoli, ha ragione la maitresse.
Oggi forse qualcuno mi crederà quando dico che QUESTE LEGGI, e QUESTI GIUDICI sono stato un sano deterrente allo sposarmi.
Una delle cose di cui in vita mia NON mi sono MAI pentito.








Assegno divorzile elevato a carico del marito benestante anche se il matrimonio è breve

Da valutare il tenore di vita goduto dalla coppia durante l'unione, le proprietà e le aspettative del coniuge debole

di VANESSA RANUCCI

Di seguito, l'articolo riportato dal lodevole sito CASSAZIONE.NET (si paga, io metto volentieri a disposizioni dei colleghi la massima e gli estremi della sentenza).


Scatta l'assegno divorzile elevato in favore della ex moglie a carico del marito che ha proprietà immobiliari in Italia e all'estero: è irrilevante la durata, anche breve, del matrimonio ma la condizione economica molto agiata in cui la coppia viveva. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 23442 del 16 ottobre 2013, ha respinto il ricorso di un ex marito contro la decisione della Corte d'appello di Firenze che ha confermato l'ammontare dell'assegno divorzile in 1.200 euro in relazione all'entità del patrimonio immobiliare e in comparazione alla situazione economica e patrimoniale dei due coniugi.
La prima sezione civile, in linea con la Corte toscana, ha ritenuto che il cospicuo importo sia legittimo considerato il prestigioso patrimonio immobiliare (proprietà a Roma, a Parigi, in Toscana). Insomma, il notevole dislivello economico delle due parti ha portato Piazza Cavour a ritenere che in costanza di matrimonio la moglie abbia potuto godere di un tenore di vita sensibilmente più elevato di quello che può sostenere dopo la fine del suo matrimonio, nonostante una rispettabile posizione economica: per l'accertamento del diritto all'assegno divorzile, il Palazaccio ha osservato che non bisogna confondere lo stile con il tenore di vita: anche in presenza di rilevanti potenzialità economiche un regime familiare può essere infatti «improntato a uno stile di "understatement" o di rigore ma questa costituisce una scelta che non può annullare le potenzialità di una condizione economica molto agiata».
«C'è da considerare – si legge in sentenza - la rilevanza delle aspettative che una convivenza con un coniuge possessore di un rilevante patrimonio immobiliare legittimamente determina nell'altro coniuge anche se tale aspettativa può non materializzarsi in un vistoso cambiamento di stile di vita quantomeno in un determinato periodo della convivenza. Aspettative che incidono nella configurazione di un tenore di vita proprio del matrimonio». Ma non solo. Per tale contributo è irrilevante la durata (nel caso in esame breve) del matrimonio.



E il VAFFA a questo punto scatta sonoro e di cuore ! 

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