Un decreto legislativo non è un decreto legge e va poi riempito nei contenuti quindi vedremo il risultato finale.
Su ALTALEX compare comunque un sunto guida su quelli che sono, nelle intenzioni del Consiglio dei Ministri, gli obiettivi dell'ennesima riforma del processo civile. In un giubileo professionale (con il 2014 sono in realtà 28 anni che faccio questo mestiere ) credo di aver dovuto ricomprare il codice di procedura civile almeno 5 volte, tra riforme e ritocchi...Mi sembrano tante francamente.
Tra le varie riforme prossime venture che leggo, ci sarebbe quella tesa ad eliminare la motivazione della sentenza di primo grado. Il Giudice si limiterà a indicare i fatti immagino considerati decisivi e le norme di legge applicate. Se la parte soccombente ritiene di fare appello e vuole la motivazione per esteso, deve fare apposita istanza versando una parte del contributo unificato previsto per l'impugnazione. In fondo, ragionano i nostri governanti, solo il 20% delle sentenze vengono impugnate (questo soprattutto grazie all'esecutorietà delle stesse, introdotta nel 1990 ) e la stesura della parte motiva della sentenza è decisamente la parte più gravosa del compito del giudice, quello che gli porta via più tempo. Per questo motivo, tra la fine dell'istruttoria e l'udienza di Precisazione delle conclusioni, l'anticamera della sentenza, passano molti mesi e ancora parecchi ne trascorrono da quella a quando finalmente la decisione viene depositata ( alcune cancellerie poi ci mettono scandalosamente pure l'aggravio dei tempi di comunicazione della pubblicazione ! ).
Eliminando la motivazione, tutto si dovrebbe velocizzare, e la produttività dei Tribunali crescere.
Sicuramente è così, che del resto era una soluzione auspicata da mio padre 30 anni fa, quando commiserava l'affannarsi del legislatore per trovare modi che velocizzassero la giustizia, che invece ha ancora più rallentato.
Guardate l'appello. Come abbiamo letto, solo il 20% dei procedimenti di primo grado finiscono davanti alla corte di gravame, appena un quinto. EPPURE sono comunque talmente tanti che per smaltirli a Roma trascorrono dai 3 ai 5 anni per una decisione ! E senza che vi sia, nella stragrande maggioranza dei casi, alcuna attività supplementare rispetto al primo grado, che ben difficilmente in appello si riapre l'istruttoria.
No, può passare anche un lustro SOLO per partorire la seconda sentenza.
Come la mettiamo ? Senza contare che se oggi il numero delle cause che approda in appello è rallentato dai tempi comodi che i primi giudici si prendono per sentenziare, un domani che veramente l'assenza delle motivazione rendesse più semplice e quindi maggiore il numero delle sentenze prodotte in un anno, anche quel 20% , pur restando tale percentualmente aumenterà come numero effettivo.
Probabilmente consapevoli di questo, Letta e i suoi hanno pensato ad un altro modo deflazionista, che è quello di "responsabilizzare e valorizzare l'attività dei difensori". In concreto credo si riferisca all'introduzione della responsabilità solidale col cliente nel caso di condanna alle spese per lite ritenuta dal giudice "temeraria" (immagino d'ufficio a questo punto, e non su richiesta di controparte, come è oggi ).
Accanto a tutto questo c'è il graduale inasprimento dell'applicazione delle norme per il caso di responsabilità professionale, un tempo ristretto ai casi di grave negligenza che portasse alla decadenza e/o prescrizione del diritto, senza entrare nel merito della impostazione della causa. Bene, non è più così, e vedrete che da qui a non molto le cause dei clienti contro i propri legali raggiungeranno il numero elevato di quelle contro i medici, con significativo aggravamento dei premi per le polizze assicurative professionali.
In tutto questo, sbaglierò, io vedo paradossalmente la prospettiva di un aumento dei contenziosi, con i clienti che avranno uno sbocco interessante (poter accollare al difensore gli oneri della sconfitta ) e un deterrente, la sperata maggiore prudenza dei legali ad accettare incarichi in cause perse o fortemente aleatorie, che non sarà tale dato il numero elefentiaco degli avvocati che pur di lavorare se la rischieranno (non tutti ovviamente, ma molti di essi ritengo di sì ).
Legiferare meglio, in modo da rendere le regole sociali più chiare ed evidenti i diritti, far lavorare di più i giudici (due udienze a settimana...ora che non dovranno motivare più le sentenze aumenteranno ? ) e rendere più care le spese di giustizia NON in entrata ma in USCITA, vale a dire contro chi soccombe, sono soluzioni che non vedo mai adombrate, forse perché richiedono l'aumento e la valorizzazione della responsabilità di ALTRI.
Ddl Processo civile: il testo approvato dal Consiglio dei Ministri
Disegno di legge approvato dal CdM il 17.12.2013
(ASCA)
- Roma, 17 dic - Ecco le principali novita' del disegno di legge delega
sulla giustizia civile varato oggi dal Consiglio dei Ministri, come
rende noto il ministero della Giustizia in una scheda. La delega al
Governo reca ''disposizioni per l'efficienza del processo civile, la
riduzione dell'arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonche'
altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo
di esecuzione forzata (collegato alla legge di stabilita' 2014)''.
La proposta normativa, che si articola in norme di delega ed in norme immediatamente precettive, ha ad oggetto misure di ordine processuale e sostanziale per il recupero dell'efficienza del processo di cognizione e di esecuzione, nonche' misure finalizzate alla riforma della disciplina delle garanzie reali mobiliari, con l'obiettivo di agevolare le imprese nell'accesso al credito. In particolare le norme di delega sono volte:
a) ad attribuire al giudice il potere di disporre, quando si tratta di causa semplice, il passaggio dal rito ordinario di cognizione al piu' snello rito sommario di cognizione;
b) ad attribuire al giudice il potere di decidere la lite di primo grado mediante dispositivo accompagnato dall'indicazione dei fatti e delle norme sulle quali si fonda la decisione, rimettendo alle parti la scelta se richiedere la motivazione estesa ai fini dell'impugnazione della sentenza, previo anticipato versamento di una quota del contributo unificato dovuto per il grado successivo; tale intervento consentira' di ridurre considerevolmente i tempi del processo, posto che la stesura della motivazione per esteso in tutte controversie e' uno dei fattori che impedisce la ragionevole durata dei processi civili, tenuto conto che soltanto il 20% delle sentenze rese in primo grado sono impugnate e che circa il 77% di queste ultime sono confermate;
c) a consentire al giudice di appello che conferma il provvedimento di primo grado di rifarsi alla motivazione gia' esposta dal giudice del provvedimento impugnato;
d) a smaltire l'arretrato civile in appello prevedendo che in alcune materie non particolarmente complesse e delicate (sono ad es. esclude quelle che coinvolgono i diritti della persona) la controversia venga trattata e decisa dal giudice in composizione monocratica e non collegiale;
e) a prevedere che il giudice quando emette una sentenza di condanna all'adempimento di obblighi di fare fungibili (e non soltanto di obblighi di fare infungibile) possa imporre al debitore che non adempia il pagamento di una somma di denaro fino al momento dell'adempimento;
f) a prevedere che in particolari materie ad elevato tasso tecnico il processo venga preceduto dall'espletamento di una consulenza tecnica volta soprattutto alla quantificazione del danno lamentato;
g) a responsabilizzare e valorizzare l'attivita' dei difensori;
h) a consentire agli ufficiali giudiziari di ricercare i beni da pignorare con modalita' telematiche interrogando banche dati, ivi compresa l'anagrafe tributaria;
i) riformare il sistema delle garanzie mobiliari, introducendo forme di garanzie senza spossessamento, al fine di agevolare l'accesso al credito delle PMI. Con norme immediatamente precettive si incide sul processo di esecuzione forzata al fine precipuo di contenerne i tempi, eliminando inutili passaggi procedimentali.
Queste le reazioni dell'avvocatura al provvedimento:
La proposta normativa, che si articola in norme di delega ed in norme immediatamente precettive, ha ad oggetto misure di ordine processuale e sostanziale per il recupero dell'efficienza del processo di cognizione e di esecuzione, nonche' misure finalizzate alla riforma della disciplina delle garanzie reali mobiliari, con l'obiettivo di agevolare le imprese nell'accesso al credito. In particolare le norme di delega sono volte:
a) ad attribuire al giudice il potere di disporre, quando si tratta di causa semplice, il passaggio dal rito ordinario di cognizione al piu' snello rito sommario di cognizione;
b) ad attribuire al giudice il potere di decidere la lite di primo grado mediante dispositivo accompagnato dall'indicazione dei fatti e delle norme sulle quali si fonda la decisione, rimettendo alle parti la scelta se richiedere la motivazione estesa ai fini dell'impugnazione della sentenza, previo anticipato versamento di una quota del contributo unificato dovuto per il grado successivo; tale intervento consentira' di ridurre considerevolmente i tempi del processo, posto che la stesura della motivazione per esteso in tutte controversie e' uno dei fattori che impedisce la ragionevole durata dei processi civili, tenuto conto che soltanto il 20% delle sentenze rese in primo grado sono impugnate e che circa il 77% di queste ultime sono confermate;
c) a consentire al giudice di appello che conferma il provvedimento di primo grado di rifarsi alla motivazione gia' esposta dal giudice del provvedimento impugnato;
d) a smaltire l'arretrato civile in appello prevedendo che in alcune materie non particolarmente complesse e delicate (sono ad es. esclude quelle che coinvolgono i diritti della persona) la controversia venga trattata e decisa dal giudice in composizione monocratica e non collegiale;
e) a prevedere che il giudice quando emette una sentenza di condanna all'adempimento di obblighi di fare fungibili (e non soltanto di obblighi di fare infungibile) possa imporre al debitore che non adempia il pagamento di una somma di denaro fino al momento dell'adempimento;
f) a prevedere che in particolari materie ad elevato tasso tecnico il processo venga preceduto dall'espletamento di una consulenza tecnica volta soprattutto alla quantificazione del danno lamentato;
g) a responsabilizzare e valorizzare l'attivita' dei difensori;
h) a consentire agli ufficiali giudiziari di ricercare i beni da pignorare con modalita' telematiche interrogando banche dati, ivi compresa l'anagrafe tributaria;
i) riformare il sistema delle garanzie mobiliari, introducendo forme di garanzie senza spossessamento, al fine di agevolare l'accesso al credito delle PMI. Con norme immediatamente precettive si incide sul processo di esecuzione forzata al fine precipuo di contenerne i tempi, eliminando inutili passaggi procedimentali.
Queste le reazioni dell'avvocatura al provvedimento:
- il CNF esprime radicale dissenso sul provvedimento con il comunicato 18 dicembre 2013 ritenendolo in contrasto con l'iniziativa assunta dal Ministro della Giustizia che ha costituito una Commissione mista di avvocati, magistrati e professori universitari presieduta dal professor avvocato Romano Vaccarella, per formulare proposte di interventi su processo civile e mediazione nell'ambito di un progetto organico volto ad eliminare le criticità prodotte dagli interventi estemporanei succedutisi negli anni;
- anche l'OUA esprime critiche con il comunicato 18 dicembre 2013, soprattutto in merito agli aspetti relativi al giudice unico in appello e alle motivazione a pagamento;
- l'Anf che con il comunicato 19 dicembre 2013 esprime perplessità sulla norma relativa alla possibile responsabilità solidale dell’avvocato nel caso di condanna per lite temeraria, ritenuta punitiva;
- critica infine anche l'Anai che con il comunicato 19 dicembre 2013 accusa il Governo di creare un processo civile "farsa".
Nessun commento:
Posta un commento