lunedì 12 gennaio 2015

PARCELLA DEGLI AVVOCATI E OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. RITO ORDINARIO O SOMMARIO ?



Come si propone l'opposizione al decreto ingiuntivo riguardante gli onorari di un avvocato ? Per gli aggiornati, con ricorso, trattandosi di materia rientrante nel rito sommario previsto dall'art. 702 cpc, ma evidentemente alcuni continuavano a  seguire quello ordianrio, e quindi con atto di citazione.
Davanti al Tribunale di Verona è capitato appunto questo secondo caso, ma la richiesta di mutamento del rito proposta dal soggetto opposto è stata rigettata rilevando una differenza tra il caso in cui l'opposizione investa anche l'AN della pretesa creditoria e non solo il quantum. Il rito sommario si applica, secondo il giudice veronese, SOLO in questo secondo caso, mentre nel primo restiamo nel campo di un processo pieno, e quindi con rito ordinario.
Magari a qualche collega interessa.


 
 
Crediti dell'avvocato: l'opposizione a decreto ingiuntivo va promossa con citazione o ricorso?
Tribunale Verona, sentenza 21.10.2014 (Riccardo Bianchini)
La sentenza 21 ottobre 2014 del Tribunale di Verona risulta degna di nota per il particolare tema trattato.
Era avvenuto che, a fronte del mancato pagamento per un credito professionale, un avvocato aveva richiesto ed ottenuto l'emanazione di un decreto ingiuntivo in danno del proprio ex cliente.
A fronte di tale provvedimento, il cliente si era quindi difeso proponendo opposizione al decreto ingiuntivo.
Ora, al di là del merito della vicenda e delle considerazioni svolte nella pronuncia in ordine all'effettiva debenza delle somme richieste dall'avvocato nella fase monitoria, ciò che più pare degno di rilievo è il tema di ordine processuale trattato dalla pronuncia.
L'attore opponente aveva infatti proposto l'opposizione con un atto di citazione, seguendo le regole del rito ordinario.
La difesa del convenuto opposto, invece, sosteneva l'erroneità di tale scelta di rito, in quanto veniva affermata la tesi della necessarietà del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 c.p.c., in forza della previsione di cui all'art. 14 del d.l. 150/2011 (a mente del quale: “1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.”)
Ora, nel definire il caso di specie, il giudicante ha dovuto confrontarsi con tale eccezione con la quale il convenuto chiedeva il mutamento di rito, e nell'affrontare la questione esso ha ricordato come lo speciale mezzo processuale di cui alla l. n. 794/1942 era pacificamente applicabile soltanto per l'ipotesi in cui l'oggetto della controversia fosse l'esatto ammontare della pretesa dell'avvocato, senza che vi fossero eccezioni in ordine al fatto che l'avvocato avesse maturato un diritto al corrispettivo.
In altri termini, tale particolare procedura, superata nel 2011 con il decreto legge sopra indicato, era relativa alle controversie vertenti sul solo quantum della pretesa dell'avvocato, ma non su quelle relative all'an della stessa.
Ecco allora che il Giudice, operando una sorta di ragionamento analogico fra l'ambito di applicazione delle ipotesi di applicazione della l. 794/1942 e l'ambito di applicazione delle previsioni dell'art. 14 del d.l. 150/2011 (che hanno sostituito quanto previsto dalla predetta legge del 1942, individuando nel rito sommario di cognizione il mezzo processuale per far valere la pretesa dell'avvocato) ha rigettato la richiesta di mutamento di rito.
Più in particolare, esso ha evidenziato come pure dalla relazione del Governo che accompagnava il d.l. 150/2011 conferma testualmente che l'ambito di applicazione del rito sommario di cognizione è limitato alle cause relative ai crediti degli avvocati per lo svolgimento dell'attività professionale in cui sia contestato l'ammontare della somma dovuta, ma non il diritto a percepire il compenso.
Oltre a ciò, il giudicante ha voluto chiarire come pure la sentenza della Cassazione 21675/2013 non ostacoli alla interpretazione seguita nella pronuncia in esame: infatti, nonostante in tale pronuncia della Cassazione vi sia un passaggio in cui viene affermato, senza specificazione, che per le opposizione a decreto ingiuntivo relative ai crediti dell'avvocato si applica il rito sommario di cognizione, ben chiarisce il giudicante che il passaggio della pronuncia è un mero obiter dictum in cui, senza entrare nel più particolare tema trattato nella sentenza del Tribunale di Verona, la Cassazione ha posto una affermazione di carattere generale inidonea a smentire il ragionamento sopra esposto.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice ha quindi rigettato la richiesta di mutamento di rito.

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