venerdì 29 maggio 2015

LA NEMESI DI FERRARELLA : GLI E' TOCCATO L'ARTICOLO CON LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE SUL PROCESSO RUBY

 

Francamente ho sorriso nel leggere l'articolo di asciutta cronaca, senza nemmeno UNA riga di commento..., scritto da Ferrarella sul Corriere e relativo alle motivazioni della sentenza della Cassazione che ha messo la pietra tombale sulla madre di tutti i processi Ruby : il primo. Quello sullo sfruttamento della prostituzione minorile e della concussione operata da Berlusconi per favorire la giovane e bella marocchina. 
Ferrarella è uno che, idealmente, ha messo la mano sul fuoco   in questi anni non solo sulla colpevolezza del Cavaliere Nero, ma sul valore superiore etico e morale di questo processo e della necessità inevitabile di una condanna, polemizzando contro gli altri ( tra cui chi scrive) che sostenevano come questa fosse invece la pistola fumante, la prova provata della malizia e dell'accanimento della procura milanese contro Berlusconi.
La Storia è matrigna si sa, e il nuovo direttore del Corriere non è stato generoso incaricando proprio lui di riportare i termini del ragionamento assolutorio definitivo.
Lo immagino imbottito di bromuro e di maalox, mentre medita il commento al vetriolo che su queste motivazioni chiederà di poter scrivere nei prossimi giorni.
Me lo aspetto...

Intanto, gli è toccato scrivere questo....



Il Corriere della Sera - Digital Edition


La Suprema corte su Ruby 
e la concussione che «non c’è»

 

Silvio Berlusconi, nel processo Ruby in Appello e in Cassazione, non è stato assolto grazie alla legge Severino che nel 2012 divise la concussione per costrizione/induzione tra «concussione per costrizione» e «induzione indebita», connotata però da un «vantaggio» inesistente nel caso di Pietro Ostuni, il funzionario della Questura destinatario nel 2010 della telefonata notturna del premier sull’affidamento della minore marocchina alla pdl Nicole Minetti. A pag. 17-18 la Cassazione, nel respingere «il ricorso generico e assertivo» del pg di Milano, ribadisce che la telefonata non solo non ebbe contenuto costrittivo, ma neppure «assunse mai i connotati dell’abuso induttivo così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità maturata anche in relazione al previgente art. 317», cioè anche prima appunto della riforma Severino. Niente concussione perché «Ostuni, sulla cui attendibilità nessuna riserva è stata avanzata» dai pm, «ha escluso di aver avvertito un ordine cogente ineludibile»; e niente induzione perché la «segnalazione impropria e scorretta» di Berlusconi — volta a evitare che «la divulgazione della minore età di Ruby e della sua partecipazione alle serate a sfondo sessuale di Arcore, potessero offuscare la reputazione» — «non si è tradotta in ulteriori comportamenti orientati a suggestionare, persuadere o convincere». Ritenere che Ostuni, con condotta «non consona» al suo ruolo, agì per «fattori tutti interni» come «timore riverenziale, autoindotto, debolezza caratteriale, desiderio di non sfigurare, convinzione di agire nel lecito», non è dunque «una “via di fuga” privilegiata dall’Appello in via congetturale, ma logico e realistico apprezzamento processuale». Se mai, Ostuni in concorso con Berlusconi avrebbe dovuto rispondere di «abuso d’ufficio» così come esisteva sino alla modifica nel 1997 (governo Prodi). E la prostituzione minorile? «Resta tutto da provare se, come e quando la minore età di Ruby fu portata a conoscenza di Berlusconi».

4 commenti:

  1. MARCO FANTI

    Stefano, ti segnalo questo mio commento, scritto dopo la sentenza di appello, nel quale cerco di spiegare perché la tesi dell’assoluzione come regalo della legge Severino fosse in realtà una favola

    LA GRANDE FAVOLA DELLA LEGGE SEVERINO-SALVABERLUSCONI.
    Per mascherare il fatto che il processo “Ruby” fosse in realtà privo di sostanza giuridica, Travaglio e chi per lui, stanno mettendo in giro quella che è autentica mistificazione, ovvero che l’assoluzione di Berlusconi sia frutto delle modifiche legislative intervenute a seguito dell’approvazione della legge Severino.
    Le cose non stanno proprio così e cercherò di spiegarlo nella maniera più comprensibile di cui sono capace (se avrete pazienza di arrivare fino in fondo, spero che perdonerete la pesantezza di queste righe).
    Se si va a leggere il testo del previgente art. 317 c.p., confrontandolo con gli attuali 317 e 319-quater c.p., ci si accorgerà che l’unica modifica apportata alla norma, consiste nella "separazione" tra la fattispecie della concussione “per costrizione” da quella della concussione “per induzione” restando per il resto inalterato il testo della norma incriminatrice: ed infatti, la stessa dottoressa Boccassini, in sede di requisitoria, già vigente la “legge Severino”, aveva chiesto la condanna di Berlusconi in relazione all’art. 319-quater (concussione per induzione) ritenuta in perfetta continuità normativa con il vecchio art. 317 c.p.
    Richiesta, invero, sorprendente, atteso che per i toni e gli argomenti utilizzati (la Boccassini, senza minimamente cogliere il ridicolo dell’espressione, usò il termine di “autentico assedio militare alla Questura” posto in essere da Berlusconi) sarebbe risultato assai più coerente con l’impostazione della Procura chiedere la condanna con riferimento alla ipotesi di concussione per costrizione.
    Ed infatti, il Tribunale, nel far proprie le tesi accusatorie, pronunciò la condanna di Berlusconi, ritenendolo responsabile del più grave delitto previsto dall’art. 317 c.p. (CONTINUA)

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    1. PROSEGUIO

      Una tesi che, sul momento, trovò apprezzamento concorde in Travaglio e Republicones vari, pronti tuttavia a criticarla nel momento stesso in cui fu pronunciata la sentenza di assoluzione appello.
      “Non vi erano elementi per qualificare quella di Berlusconi come costrizione,” concedeva Travaglio, “ma Berlusconi avrebbe potuto essere condannato per ‘induzione’ se nel frattempo non fosse intervenuta la legge Severino a cambiare le carte in tavola”.
      La legge Severino, nella prospettazione di Travaglio, avrebbe introdotto un “quid pluris” per poter qualificare una condotta come concussione per induzione, e cioè l’esistenza di un vantaggio indebito per il concusso, rendendo concretamente non punibile - a titolo di concussione per induzione - la condotta posta in essere da Berlusconi, non essendo rinvenibile in capo al dott. Ostuni tale vantaggio.
      La realtà è un’altra.
      Nel vigore della precedente normativa, la Cassazione non aveva avuto modo di occuparsi di distinguere le diverse figure di concussione, essendo tutte sanzionate allo stesso modo dalla norma incriminatrice. “Spacchettata” la norma e ridotta la pena per il più lieve reato di concussione per induzione, la Suprema Corte è stata investita della necessità di porre un arresto per distinguere - pur restando sostanzialmente invariato il testo letterale della norma - le diverse fattispecie. C’è stato un iniziale contrasto giurisprudenziale e, alla fine, la soluzione adottata a Sezioni Unite, la più coerente con l’impianto generale delle sanzioni previste per i reati contro la p.a., è stata quella di individuare nell’interesse del concusso il momento qualificante per distinguere le due fattispecie.
      Si tratta di una soluzione non direttamente esplicitata dalla legge Severino ma frutto di una interpretazione ed elaborazione giurisprudenziale successiva alla sua approvazione.
      Soprattutto, si tratta di un criterio per distinguere due diverse condotte incriminatrici che, tuttavia, esigono entrambe l’esistenza di una “pressione indebita” esercitata sulla persona offesa da parte dell’imputato.
      L’assenza di un vantaggio in capo alla persona offesa non comporta, come lasciano credere i mistificatori in servizio permanente effettivo, la conseguenza della "non punibilità" della concussione per induzione, ma impone di qualificarla come concussione per costrizione a tutti gli effetti, a condizione, ovviamente, che una seppur minima forma di pressione indebita vi sia stata.
      Non è, quindi, l’assenza di un vantaggio in capo al dott. Ostuni che ha imposto l’assoluzione di Berlusconi (come lasciano credere i manettari), ma l’inesistenza di una pressione indebita esercitata sulla pretesa vittima (a nessun giurista serio sfuggiva, peraltro, la singolarità di un processo in cui l’accusa pretendeva di “ricostruire” lo stato d’animo della vittima, prescindendo totalmente dalle sue dichiarazioni).
      Berlusconi sarebbe stato assolto sia con la vecchia che con l’attuale normativa ed è arbitrario e del tutto illogico sostenere che la sentenza sia stato il frutto “avvelenato” della legge Severino.
      Un frutto, ribadiamo, che è il risultato di una pregevole, ponderata e coerente elaborazione giurisprudenziale e non del dettato esplicito della normativa entrata in vigore con la legge Severino, interpretazione correttamente e doverosamente preservata dai giudici della Suprema Corte, a costo di entrare in urto con il potente gruppo di pressione della Procura Milanese.

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  2. CATALDO INTRIERI

    Uno dei regali piu' grandi fatti a Berlusconi e' stato l'aureoka di perseguitato quando sarebbe bastato evidenziare il ridicolo di cui si e' ricoperto da solo,

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    1. E questo ci potrebbe anche stare...però hanno scelto l'altra strada...

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