martedì 18 agosto 2015

L'AGCOM SANZIONA TRIPADVISOR MA IL TAR L' ASSOLVE. L'UTENTE MEDIO E' IN GRADO DI REGOLARSI

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Penso che possa essere interessante sia per gli addetti ai lavori che per gli utenti in generale, la pronuncia del TAR che stabilisce come TRIPADVISOR NON risponda della veridicità delle recensioni pubblicate.
Anche sul Blog in passato ci siamo occupati della problematicità di questo sito, partito benissimo, ma poi strumentalizzato da burloni e concorrenti sleali, e le prime querele ( http://ultimocamerlengo.blogspot.com/2013/11/alla-fine-doveva-succedere-il-virus.html ).
 L'AGCOM, come potete leggere di seguito, ha sanzionato il sito, ritenendo che, pur avvertendo di non garantire la veridicità delle recensioni, poi di fatto il tutto è organizzato in modo da suscitare l'affidamento degli utenti.
Il TAR ha smentito tale tesi, ritenendo che gli avvertimenti postati siano sufficienti per utenti di media intelligenza ( chissà come saranno stati contenti i denuncianti, praticamente definiti un po' cretini...) e comunque l'isolatezza delle denunce non depone a favore di un provvedimento sanzionatorio.
Mi sembra che si possa condividere.
Comunque, ecco qui l'articolo di ALTALEX.





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Tripadvisor non risponde della veridicità delle recensioni

TAR, Lazio-Roma, sez. I, sentenza 13/07/2015 n° 9355
Di
Alessandra Agrillo

tripadvisor_logo_200Con la sentenza n. 9355/2015 il Tar affronta un argomento piuttosto delicato, quello della responsabilità o meno del titolare di un sito internet per le recensioni fatte dagli utenti, riferita a strutture alberghiere e non solo, pubblicate sullo stesso e leggibili da chiunque. La delicatezza dell'argomento deriva dal fatto che la materia "internet" sebbene più nota del punto di vista giuridico, presenta ancora degli aspetti poco conosciuti o inesplorati se non parzialmente.

Il TAR Lazio affronta la delicata questione inerente la responsabilità eventuale del titolare del sito internet che potrebbe ricorrere in caso di pubblicazione di recensioni fatte dagli utenti e pubblicate. Il problema si è posto con riferimento anche alla tutela del contraente debole, il consumatore. Nel caso di specie il tutto ha avuto inizio per delle segnalazioni pervenute con riguardo al sito internet www.tripadvisor. it, per le quali l'AGCOM, a seguito delle valutazioni delle stesse, riteneva che ricorresse la diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni aventi ad oggetto la diffusione di informazioni turistiche.



In conseguenza della formale apertura di un procedimento, a cui partecipavano  la società italiana e quella anglosassone e la Federazione Associazioni Italiane Alberghi e Turismo e la Federalberghi e Agriturismo La Vecchia, l'AGCOM riscontrava l'esercizio di una pratica scorretta e la violazione degli artt. 20,21 e 22 del Codice del Consumo, vietandone la diffusione e irrogando una sanzione di natura economica alle rispettive società. Tale decisione scaturiva dalla considerazione  che "Tripadvisor"pur dichiarando di non controllare i fatti contenuti nelle recensioni ed essendo a conoscenza del fatto che fiducia dei consumatori su dati non veritieri. le stesse  potessero essere false, ciononostante le pubblicava e utilizzava informazioni assertive idonee ad accrescere
fiducia dei consumatori su dati non veritieri 

 Le società con due distinti ricorsi chiedevano al medesimo TAR Lazio l'annullamento del provvedimento di condanna



Il Collegio al quale viene posta la questione, dispone la riunione dei due ricorsi per connessione oggettiva e procede all'analisi della vicenda. Preliminarmente pronuncia l'infondatezza dei primi due punti dei rispettivi ricorsi, puntualizzando con riguardo al secondo che non è condizione necessaria quella per cui il procedimento abbia luogo da segnalazioni dei singoli consumatori dal momento che l'AGCOM può procedere d'ufficio. Relativamente all'assertività e all'ingannevolezza delle informazioni, il Collegio, ritiene che non vi sia alcun riscontro in tal senso e che nel sito è presente una serie di indicazioni che sono istruttive per gli utenti e che riguardano la corretta modalità di utilizzo delle stesse. Le stesse modalità che a parere del medesimo Collegio, sono efficaci e fanno intendere chiaramente cosa l'utente medio deve  e può aspettarsi dalla navigazione. Inoltre, il Collegio precisa, richiamando giurisprudenza maggioritaria, che nel caso in cui l'episodio di ingannevolezza sia dato da un caso isolato, l'episodio medesimo è da considerarsi di scarsa significatività perché non riconducibile ad una pratica commerciale ingannevole.
Pertanto alla luce dei singoli aspetti considerati, il Collegio ritiene che non ricorra alcuna responsabilità in capo al titolare del sito e che non si rileva nessun messaggio ingannevole poiché Tripadvisor nel sito evidenzia che  non è in grado di verificare la veridicità delle recensioni e che queste sono mere opinioni degli utenti, dunque accoglie i ricorsi, annulla il provvedimento impugnato e compensa le spese. 

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