giovedì 11 maggio 2017

SCOMPARE IL "MANTENIMENTO DEL TENORE DI VITA" DALL'ASSEGNO DIVORZILE : ERA ORA !!

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Chissà se ieri sera a Veronica Lario gli hanno dovuto portare i sali....
Immagino infatti che a giorni riceverà dagli avvocati di Silvio Berlusconi una citazione in giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio, segnatamente per la revoca dell'assegno generosamente riconosciuto alla signora : 1,4 milioni di euro AL MESE !!! (ed erano TRE, secondo una prima pronuncia..., 100.000 euro al giorno !!!!   sul blog scrivemmo vari post, ne ricordo due : http://ultimocamerlengo.blogspot.com/2012/12/se-100000-euro-al-giorno-vi-sembrano.html ;  http://ultimocamerlengo.blogspot.com/2015/06/dimezzato-lassegno-di-veronica-lario.html). 
E già perché a questo portava la indefessa e sciocca applicazione di una interpretazione della legge sul divorzio, per la quale l'assegno divorzile doveva garantire al coniuge "più debole" il "mantenimento dello stesso tenore di vita". 
E quindi, se anche sei ricca, e Veronica Lario, grazie al matrimonio con Berlusconi, lo era diventata, possedendo non so quanti immobili di pregio in quel di Milano, hai diritto ad un assegno che ti "mantenga" ricca tanto quanto lo eri perché avevi sposato il Paperone di turno...
In realtà, in casi come questi, a mio avviso sarebbe bastato il buon senso e negare, a monte, che un soggetto ricco, o anche molto benestante, potesse aver diritto a questa tutela potendosi tranquillamente escludere che si potesse parlare, in questo caso, di soggetto "debole".
Ad ogni modo ben venga una nuova, più corretta e attuale  interpretazione di una norma che poteva avere un senso negli anni 70 del secolo scorso, quando i divorzi erano pochissimi (oggi finisce un matrimonio su tre, durata media sette anni) e soprattutto le unioni duravano almeno 30 anni, con una moglie più spesso non lavoratrice, assegnata per tradizione alla cura della casa e dei figli, che si ritrovava senza nulla perché magari il marito 50enne decideva di cercare la giovinezza perduta nella giovanotta di 20 anni più giovane.
In questi casi era ed è tuttora giusto stabilire un adeguato assegno di mantenimento ad una persona che ha dedicato una vita alla famiglia e si ritrova senza nulla o quasi.
Ma questo, vorrei rassicurare le giornaliste donne che ho letto agitate dalla sentenza "maschilista", non è escluso dalla pronuncia  in questione : di fronte ad un soggetto debole, che non ha adeguati mezzi per un mantenimento dignitoso, e quindi indipendenza economica, l'altro più facoltoso dovrà provvedere.
Si può fare di meglio, e Cesare Rimini, noto avvocato matrimonialista nonché ordinario della facoltà di Diritto Privato all'Università di Milano, suggerisce di copiare dai francesi, che prevedono, all’art. 270 del loro codice civile  "  che con il divorzio viene meno qualsiasi vincolo assistenziale fra i coniugi. Il giudice può attribuire ad un coniuge una somma di denaro «compensativa» e il criterio fondamentale per la determinazione di questa somma è costituito dalla valutazione delle conseguenze delle scelte professionali fatte da uno dei coniugi durante la vita comune per l’educazione dei figli e del tempo dedicato a favorire la carriera professionale dell’altro coniuge a scapito della propria"
Ecco, sono d'accordo con il Professore che una norma del genere sarebbe equa.
Al di fuori di casi siffatti, e quindi di fronte a matrimoni di durata poco significativa, e  nel caso di donne che hanno un lavoro  sufficientemente retribuito, o patrimoni che garantiscano l'indipendenza economica, è assolutamente giusto che cessi questo assegno "pensionistico" , con il matrimonio ancora visto come "sistemazione" delle figlie...
Che qualcosa si stesse muovendo si avvertiva, si iniziavano a vedere le avvisaglie di insofferenza anche delle corti di merito per una applicazione normativa assolutamente non più corrispondente alla società attuale.
Ci mettono tempo, ma qualche volta arrivano.
Adesso mi aspetto di vedere quando cesserà la stagione della deificazione dei minori.
Abbiate fiducia, un lustro o due, e anche questa sbornia passerà (certo, nel frattempo avrà fatto molte vittime, tra genitori e figli, ma tant'è, a questo non si può porre rimedio).

LaStampa.it

Ora cambiamo una legge inadeguata 

 Risultati immagini per cambia giurisprudenza sul divorzio

 
 
 
Pubblicato il 11/05/2017
 
 
CESARE RIMINI
 
Era l’anno dei mondiali, quelli del 1970, quando la legge sul divorzio è stata scritta. Erano i tempi di Pelé e di Rivera, ma da allora le norme che regolano i rapporti patrimoniali fra i coniugi dopo il divorzio non sono sostanzialmente cambiate.  
 
Nel 1970 il Parlamento trovò una mediazione: la Democrazia Cristiana concesse il divorzio ma ottenne alcune contropartite. Fra queste la previsione del diritto per il coniuge più debole di continuare a ricevere dopo il divorzio assistenza economica dal coniuge più forte. L’assegno periodico previsto dalla legge del 1970 prolunga, anche dopo lo scioglimento del matrimonio, i vincoli di solidarietà e assistenza che caratterizzano il matrimonio, come se dal punto di vista economico il matrimonio creasse un legame vitalizio non suscettibile di scioglimento. Nel 1990 la Cassazione aveva chiarito che l’assegno di divorzio va concesso se il coniuge debole non ha mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale.  
 
Da allora fino alla sentenza di ieri nulla era cambiato. La nostra società e la famiglia sono mutate profondamente. Molti Parlamenti e governi si sono succeduti, i partiti che si erano scontrati nel 1970 non esistono più: eppure l’assegno di divorzio è sempre identico nella nostra legge, ancorato alla sua finalità di dare assistenza al coniuge più debole perpetuando dopo il divorzio la solidarietà coniugale. Nessuno si impegna per modificare un istituto evidentemente vecchio, allineando la nostra legge alle riforme che invece sono state fatte nella maggior parte degli Stati europei. 
 
Di fronte all’inerzia del legislatore, come troppo spesso accade, le sentenze dei giudici sono chiamate ad un ruolo di supplenza. In questo caso la Cassazione ha voluto dare un taglio netto.
Ha espressamente affermato che il riferimento al tenore di vita matrimoniale deve essere abbandonato perché «collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici», introducendo una «indebita prospettiva, per così dire, di ultrattività del vincolo matrimoniale». Secondo la Corte, si deve invece adottare un parametro diverso: quello della «indipendenza economica».
Se un coniuge è economicamente indipendente e quindi ha redditi adeguati a consentirgli una vita autonoma, non ha diritto ad un assegno dopo il divorzio indipendentemente dalle sostanze dell’altro coniuge e dal tenore di vita matrimoniale. 
 
Questa affermazione sicuramente eliminerà ingiustificate rendite vitalizie che invece erano consentite e tollerate dalla giurisprudenza precedente. Tuttavia il nuovo orientamento rischia di creare ingiustizie sul versante opposto. Ancora oggi vi sono matrimoni in cui uno dei coniugi sacrifica a favore della famiglia le proprie ambizioni professionali per dedicarsi alla crescita dei figli: cosa accade in questi casi se, dopo molti anni di matrimonio, il coniuge più forte decide di essere stanco della vita matrimoniale? Non è forse giusto concedere alla parte che ha effettuato rilevanti sacrifici una adeguata compensazione? Adeguata ai risultati economici che l’altra parte ha conseguito grazie a quei sacrifici.  
 
In Francia l’art. 270 del codice civile espressamente afferma che con il divorzio viene meno qualsiasi vincolo assistenziale fra i coniugi. Il giudice può attribuire ad un coniuge una somma di denaro «compensativa» e il criterio fondamentale per la determinazione di questa somma è costituito dalla valutazione delle conseguenze delle scelte professionali fatte da uno dei coniugi durante la vita comune per l’educazione dei figli e del tempo dedicato a favorire la carriera professionale dell’altro coniuge a scapito della propria. È un norma chiara che accontenta tutti, mentre la legge che il nostro Parlamento non modifica è ormai totalmente inadeguata. 

1 commento:

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