mercoledì 28 settembre 2011

LE NORME SUL BLOG : LIBERI SI IRRESPONSABILI NO . MA IL DDL COSì COM'è VA CAMBIATO.

Ho imparato a mie spese che è buona cosa, col legislatore italiano, muoversi  a Gazzetta Ufficiale edita e legge  quindi entrata in vigore. Prima, si perde tempo e qualche volta anche soldi. Per prepararmi diligentemente alle riforme del codice di procedura (in 25 anni ne avrò vissute almeno 4, vado per la 5 , ma sicuramente pecco per difetto) iniziavo a comprare e a leggere le prime pubblicazioni contenenti i testi e i commenti sulle norme che sembravano ormai prossime ad entrare in vigore...Bé avete presente il teatrino melodrammatico della ultima manovra anti crisi  ? Quando ciò che era deciso all'alba tramontava al tramonto ? Uguale.
Quindi smisi; a costo di essere un attimo in ritardo, aspetto la Gazzetta.
Siccome però mi sono inventato di fare il blogger, un pochino devo stare dietro alla "notizia", ancorché consapevole che con ogni probabilità quello di cui sto parlando oggi, non sarà più vero domani .
Fatta questa doverosa premessa, veniamo alla questione del decreto legislativo presentato ai fini della tanto propagandata e osteggiata riforma dell' informazione.
Non affrontiamo per il momento la questione delle intercettazioni, più complessa e delicata. Li veramente aspettiamo un po'.
Veniamo invece ad un aspetto "nuovo", finora non trattato : l'estensione dell'obbligo di rettifica ai siti di informazione della rete, e quindi Blog compresi.
Riporto un'esposizione trovata sul sito di Repubblica che illustra in modo secondo me positivamente semplice la materia :


Cosa è la rettifica? 
La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere di questi media e bilanciare le posizioni in gioco, in quanto nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, questi potrebbero avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di quelle notizie. La rettifica, quindi, obbliga i responsabili dei giornali a pubblicare gratuitamente le correzioni dei soggetti che si ritengono lesi. 

Quali sono i termini per la pubblicazione della rettifica, e quali le conseguenze in caso di non pubblicazione? 
La norma prevede che la rettifica vada pubblicata entro due giorni dalla richiesta (non dalla ricezione), e la richiesta può essere inviata con qualsiasi mezzo, anche una semplice mail. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”, ma ad essa non possono essere aggiunti commenti. Nel caso di mancata pubblicazione nei termini scatta una sanzione fino a 12.500 euro. Il gestore del sito non può giustificare la mancata pubblicazione sostenendo di essere stato in vacanza o lontano dal blog per più di due giorni, non sono infatti previste esimenti per la mancata pubblicazione, al massimo si potrà impugnare la multa dinanzi ad un giudice dovendo però dimostrare la sussistenza di una situazione sopravvenuta non imputabile al gestore del sito. 

Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto? 
La rettifica prevista per i siti informatici è quella della legge sulla stampa, per la quale sono soggetti a rettifica tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni ritenute dai soggetti citati nella notizia “lesivi della loro dignità o contrari a verità”. Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia, è quindi un criterio puramente soggettivo, ed è del tutto indifferente alla veridicità o meno della notizia pubblicata. 

Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false? 
E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri. 

Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica? 
La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi sarà il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso. 

Ora o ritengo, e probabilmente parlo controcorrente , che il diritto di rettifica sia  GIUSTO. E sia giusto anche per chi attraverso la rete decide di fare, a suo modo, informazione. E' un fatto di RESPONSABILITA'. Non è che posso scrivere quello che mi pare , senza consentire ad una persona che si senta diffamata dalle mie asserzioni, il diritto di replicare . Tanto è vero che la norma già esiste per stampa e televisione e nessuna la contesta.
Quindi evidentemente non è il principio in discussione MA lo strumento.
Ed in effetti la norma così com'è appare vessatoria, perché, come osserva giustamente l'articolista di Repubblica, un Blog non è un giornale, non c'è la sicurezza che la richiesta , inviata per mail, arrivi tempestivamente nelle mani del destinatario che quindi possa adempiere tra l'altro nel termine assai breve che gli viene dato : 48 ore. La sanzione anche è severa, può arrivare fino a 12.500 euro, e non si fa alcuna distinzione tra siti amatoriali (come il camerlengo) e altri professionali come FRONT  PAGE o  il POST e anche questo non può essere. Anche perché va misurata la "credibilità" di una notizia data da un amatore rispetto a coloro che si propongono come autentici giornali sia pure on line. Ma il nodo più importante a mio avviso resta  la ragionevole certezza che il titolare del sito pubblicante la notizia da rettificare sia stato avvisato. Non è un problema di semplice soluzione, però forse  si potrebbe trovare....intanto ampliando il termine....invece che 48 ore almeno 96 ore e poi stabilire criteri di presunzione della NON conoscenza della richiesta (L'ESATTO CONTRARIO DI QUELLO CHE OGGI PREVEDEREBBE LA NORMA !)  Se io non posto articoli da oggi al 10 ottobre, si dovrà presumere che in quel periodo NON ho aperto il Blog e quindi non avrò avuto modo di leggere la richiesta di rettifica. Viceversa, se la mail porta la data del 28 settembre e io il 29 scrivo le mie cose....ebbé dovrò guardare bene la mia posta.
Molti si ribelleranno, facendo sicuramente molte osservazioni giuste tra cui lo strumento di libertà che la rete costituisce. E' vero, ma la libertà non è ILLIMITATA, e lo dice uno che di limiti nelle leggi dello Stato ne vede anche troppi. Sicuramente se io dico che Lepore secondo me persegue un disegno politico nel perseguire Berlusconi, e il Procuratore capo di Napoli fosse così gentile da darmi tanta importanza e pretendesse una sua nota di rettifica non credo che potrebbe, avendo io espresso un mio pensiero in termini non ingiuriosi. Ma comunque  lo ritenesse diffamatorio... amen....che costa ? Basta che io non venga penalizzato da un inadempimento involontario, non colpevole.
Non sono d'accordo col parere di Rodotà (ma mai lo sono stato) che intervistato da Micromega  ha detto :
"Inoltre stona anche che questa richiesta di rettifica sia senza alcun riferimento al fatto (non si dovrebbe prima indagare sulla fondatezza o meno della rettifica?)" 
Non è così per la stampa VERA perché dovrebbe esserlo per quella in rete ?
Ragionevolezza dunque si, e quindi la norma va SICURAMENTE modificata, ma IRRESPONSABILITA' NO.




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