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lunedì 30 maggio 2016

UNIONI CIVILI : LA LEGGE 76/2016 NEL TESTO DEFINITIVO (PER ORA)




Pensando di fare cosa utile ai colleghi, pubblico di seguito il testo integrale della Legge 76/2016 sulle Unioni Civili.
In altri post, riflessioni e commenti.



LEGGE 20 maggio 2016, n. 76

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (16G00082)


(G.U. n.118 del 21-5-2016)

Vigente al: 5-6-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:


Art. 1

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l'interdizione di una delle parti per infermita' di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresi' contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e' sospesa sino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.

5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullita' dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, puo' essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura l'assenza.

7. L'unione civile puo' essere impugnata dalla parte il cui consenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' determinato da cause esterne alla parte stessa. Puo' essere altresi' impugnata dalla parte il cui consenso e' stato dato per effetto di errore sull'identita' della persona o di errore essenziale su qualita' personali dell'altra parte. L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che e' cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualita' personali e' essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi:

a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;

b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.

8. La parte puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullita' della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso e' certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

14. Quando la condotta della parte dell'unione civile e' causa di grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta' dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.

15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale puo' presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

16. La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita' indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.

18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.

19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonche' gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.

20. Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.

22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.

23. L'unione civile si scioglie altresi' nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione.

25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonche' le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volonta' di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto puo' essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine e' prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.

32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».

34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).

35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonche' di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

40. Ciascun convivente di fatto puo' designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacita' di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita' di redigerla, alla presenza di un testimone.

42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facolta' di succedergli nel contratto.

45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parita' di condizioni, i conviventi di fatto.

46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis e' aggiunto il seguente:

«Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di societa' o di lavoro subordinato».

47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».

48. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico.

52. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto puo' contenere:

a) l'indicazione della residenza;

b) le modalita' di contribuzione alle necessita' della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacita' di lavoro professionale o casalingo;

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza puo' essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalita' di cui al comma 51.

55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignita' degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

56. Il contratto di convivenza non puo' essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

57. II contratto di convivenza e' affetto da nullita' insanabile che puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;

b) in violazione del comma 36;

c) da persona minore di eta';

d) da persona interdetta giudizialmente;

e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

59. Il contratto di convivenza si risolve per:

a) accordo delle parti;

b) recesso unilaterale;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

d) morte di uno dei contraenti.

60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto e' tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilita' esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita', deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonche' al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinche' provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e' inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). - 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza e' prevalentemente localizzata.

2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».

65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma e' adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.

69. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 maggio 2016

venerdì 21 agosto 2015

IL DOCUMENTO DELLA GIUNTA DELLE CAMERE PENALI SULLA VICENDA LEVATO

 Risultati immagini per martina levato in clinica

Mala tempora currunt se anche un luogo di garantisti d'acciaio, com'è il gruppo di discussione degli avvocati aderenti alle camere penali presente su FB, si divide come il resto d'Italia sulla querelle Levato, facendo intravedere, in alcuni suoi esponenti, approcci hegeliani e ammiccamenti allo Stato Etico, che tutto controlla e tutto decide, sull'assunto ( nonostante la Storia dimostri l'esatto contrario) che solo QUELLO, soggetto alto e disinteressato, sa cosa sia il bene dei suoi sudditi (che certo difficile chiamarli cittadini). 
Ho scritto tanto sul tema, qui ribadisco solo che sono consapevole di essere lontano dal caso concreto, come del resto praticamente tutti quelli che ne hanno parlato in questi giorni.
Non ho certezze, non affermo che il bambino dovrà assolutamente rimanere con la madre. Ma fino a quando non verrà accertato, in modo serio, approfondito, ascoltando le difese, che veramente questa cosa innaturale - separare il figlio dalla madre - è indispensabile per il bene del bimbo, bé, pur adottando cautele (del tipo appunto la presenza di terzi agli incontri tra madre e figlio) , il contatto lo avrei conservato (come mi pare stia accadendo, sia pure in modo molti limitato). Invece c'è chi, come l'analista Ravasi Bellocchio (parente del regista visionario ? ), spara a palle incatenate sul Corriere della Sera contro la Levato e l'ipotesi di un affidamento ai nonni, senza aver visto nessuno dei soggetti di cui parla, in nome di una "scienza" che intanto è la sua, e quindi soggettiva (oltre che da testare...),, e che poi, ormai è palese a tutti, scienza NON è. 
E' uno strumento che può essere utile, ma come altri. Non può essere la macchina della verità (che astrattamente esiste, e per fortuna non viene presa come vangelo). Credo che la giunta, nel suo intervento netto, voglia appunto difendere   il principio della tutela dei diritti naturali delle persone, fino a quando non si raggiunga la prova ragionevolmente certa che vi siano stringenti motivi per limitarli o, in questo caso, negarli. E io su questo sono d'accordo. Dicono che la giunta della Camera Penale di Milano ha scritto "meglio", e sono pronto a leggere e a dare spazio.
Intanto, propongo questo.



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SULLA PRESUNTA TUTELA DEL MINORE,

Quanto accaduto è l'ennesimo inaccettabile segnale della distanza di quella cultura della dignità della persona che troppo spesso governa l’amministrazione della giustizia, l’esecuzione delle pene detentive e l’utilizzo dello strumento custodiale


L' Unione Camere Penali Italiane, con il suo Osservatorio Carcere, è dalla parte del bambino, dalla parte della madre, contro la vergogna di Stato che rapisce il neonato ad una donna detenuta. Violentata la natura; stracciati anni di studi medici; inflitta ad una donna una pena suppletiva non prevista da alcuna norma; negato al nuovo nato, innocente, il calore materno. La stessa madre è "presunta innocente" perché condannata con sentenza appellata e quindi non definitiva. Ma seppure fosse colpevole? Esiste forse una pena che possa coinvolgere la creatura che si porta in grembo? Quando arriverà - ma quando ? - la decisione del Tribunale per i Minorenni sarà troppo tardi. L'attimo fuggente sarà svanito. Il piccolo avrà sentito altri odori, altre voci, altro calore . Calore artificiale, avendo invece diritto a quello di sua madre. L'unico immediatamente riconoscibile . Dopo chissà !
Eppure l'evento era annunciato. Non sono bastati nove mesi alla Giustizia Italiana per predisporre quanto necessario per evitare questa barbarie. Abituata a rinvii di ogni genere, ad aggirare principi di civiltà predisponendo norme che non troveranno applicazione, la nostra malandata Giustizia è stata "sorpresa" dalla nascita ed ora , in attesa della decisione dei suoi Giudici, mette i sigilli al rapporto madre-figlio, sovrapponendosi alla natura, minando per sempre una giovane vita.
Occorre rivendicare con la massima decisione che le persone condannate a pene detentive - e nel caso di specie si tratta addirittura di soggetti ancora in attesa di giudizio definitivo - non cessano per ciò stesso di essere titolari di diritti, quale che sia la gravità dei delitti che vengono loro ascritti, e che lo Stato ha il dovere di tutelare il loro diritto a coltivare gli affetti e, prima di tutti, l'affetto genitoriale. La legge in particolare tutela il diritto delle madri detenute ad occuparsi personalmente della cura dei propri figli in tenera età (ed il correlato diritto dei figli a godere dell'affetto e delle cure delle proprie madri recluse) anche in contesto detentivo, quando eccezionali esigenze di cautela non consentano di concedere loro gli arresti domiciliari. Nessuna condanna penale può autorizzare a sottrarre d'imperio un neonato alla propria madre, a meno che essa non venga motivatamente giudicata incapace di accudirlo. 

Per converso, lo straordinario clamore mediatico che circonda il caso in questione, come tanti altri, sembra ammantare di normalità anche una simile incondivisibile decisione giudiziaria, nel cinismo della cronaca che deborda in pubblica invettiva contro il colpevole.
Signor Ministro, faccia sentire la Sua voce. L'Unione Camere Penali crede nella svolta impressa alla cultura dell’esecuzione ed alle parole significative ed innovative e soprattutto in linea con la legislazione interna e comunitaria, con le quali ha sostenuto la necessità di una complessiva riforma del sistema. Quanto accaduto è l'ennesimo inaccettabile segnale della distanza di quella cultura della dignità della persona che troppo spesso governa l’amministrazione della giustizia, l’esecuzione delle pene detentive e l’utilizzo dello strumento custodiale.


La Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane
L'Osservatorio Carcere UCPI

lunedì 16 febbraio 2015

DOCUMENTI : LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE SULL'ALCOOLTEST

 

Letta la richiesta di un Collega del gruppo dei penalisti, e pensando di fare cosa utile, riporta la sentenza sulla questione della nullità dell'Alcooltest

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Sentenza 29 gennaio - 5 febbraio 2015, n. 5396
Presidente Santacroce – Relatore Conti
Ritenuto in fatto
l. Nelle prime ore del giorno 1° febbraio 2011, la polizia giudiziaria (Nucleo Operativo-Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Conegliano), in località San Fior, sottoponeva M. B., conducente di un'autovettura, ad alcooltest, ripetuto a distanza di alcuni minuti, il cui esito indicava un tasso alcolemico pari a 1,97 e poi a 1,90 g/1.
Essendo emersi estremi del reato di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, che procedeva a iscrizione nel registro delle notizie di reato in data 8 novembre 2011.
Con memoria depositata il 30 novembre 2011 presso la Procura della Repubblica, l'avv. C. P., difensore di fiducia nominato dal B. in data 9 novembre 2011, eccepiva la nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., derivante dall'omesso avviso all'indagato da parte della polizia giudiziaria procedente della facoltà di farsi assistere da un difensore in relazione allo svolgimento di un atto urgente e indifferibile quale la sottoposizione all'esame alcoolimetrico.
In data 14 dicembre 2011, il Procuratore della Repubblica depositava richiesta di emissione di decreto penale di condanna in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, cod. strada, contestata al B. per avere circolato alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza, con i tassi sopra indicati, in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in data 21 dicembre 2011, emetteva decreto di condanna alla pena di 23.500 euro di ammenda, di cui 22.500 in sostituzione di 90 giorni di arresto, notificato al difensore il 10 febbraio 2012.
L'avv. P. depositava in data 28 dicembre 2012 ulteriore memoria difensiva, con la quale, tra l'altro, ribadiva l'eccezione di nullità a suo tempo dedotta.
A seguito di opposizione al predetto decreto, proposta tempestivamente il 23 febbraio 2012 dal predetto difensore del B., il medesimo G.i.p. disponeva procedersi a giudizio immediato.
In dibattimento, alla udienza dell'11 novembre 2013, il difensore dell'imputato reiterava l'eccezione di nullità dell'esame alcoolimetrico.
Ritiratosi in camera di consiglio, il Tribunale emetteva ordinanza con la quale, rilevato che dagli atti non risultava essere stato effettuato al B. da parte della p.g., al momento della sottoposizione dello stesso all'esame alcoolimetrico, da ritenere atto indifferibile e urgente, l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; che da ciò derivava una nullità a regime intermedio; che tale nullità era stata tempestivamente dedotta nella memoria difensiva del 30 novembre 2011; tutto ciò rilevato e premesso, dichiarava la nullità dell'accertamento effettuato mediante il suddetto test alcoolimetrico.
2. All'esito del dibattimento, chiusosi alla stessa udienza dell'll novembre 2013, il Tribunale di Treviso pronunciava sentenza con la quale, su conforme richiesta delle parti, assolveva l'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste".
Osservava il Tribunale che l'accoglimento della eccezione di nullità dell'esame alcoolimetrico, dedotta nella memoria depositata il giorno 30 novembre 2011, da considerare «quale primo atto difensivo concretamente esperibile contestuale all'atto di nomina a difensore fiduciario», comportava la inutilizzabilità di tale accertamento, con la conseguenza che, in mancanza di esso, poteva considerarsi provata, su base sintomatica, e in ossequio al favor rei, come specificamente affermato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, solo la meno grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 186 cod. strada, integrante una violazione amministrativa.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, che, nel chiederne l'annullamento, ha dedotto, con un unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale, essendo l'eccezione di nullità proposta dalla difesa da considerare tardiva, non avendola l'imputato dedotta prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, come prescritto dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
A sostegno di tale assunto, l'Ufficio ricorrente riporta un ampio stralcio della sentenza della Corte di cassazione Sez. 4, n. 36009 del 04/06/2003 (recte, 2013), cui esprime adesione.
4. La Quarta Sezione penale, assegnataria del ricorso, con ordinanza in data 26 settembre 2014, depositata il 21 ottobre successivo, ne ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite, sulla base di un ravvisato contrasto giurisprudenziale.
Premesso che il c.d. alcoo/test costituisce la prova "regina" a fondamento della responsabilità del conducente di veicoli che presenti un livello alcoolico superiore alle soglie considerate dal comma 2 dell'art. 186 cod. strada - la prima delle quali, di cui alla lett. a), costituente illecito amministrativo e le altre due, di cui alle lettere b) e c), costituenti una contravvenzione penale - nell'ordinanza si osserva che l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia da dare all'interessato nel caso in cui si intenda procedere a un simile test si ricava dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (rubricato appunto "Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore"), dato che l'esame in questione rientra nella previsione dell'art. 354 cod. proc. pen. ("Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone") e che ad esso il difensore dell'indagato ha facoltà di assistere, a norma dell'art. 356 dello stesso codice ("Assistenza del difensore"), cui si riferisce, appunto, il citato art. 114.
Ciò posto, si rileva che, in base all'orientamento giurisprudenziale consolidato, il mancato avvertimento di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. dà luogo a una nullità a regime intermedio, che, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., deve essere eccepita dalla parte, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.
Quanto, però, alla esatta individuazione del limite temporale entro il quale è proponibile l'eccezione, sarebbe ravvisabile una diversità di orientamenti.
Secondo una prima linea interpretativa, posto che l'eccezione ha da essere sollevata, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto ovvero immediatamente dopo, essa può e deve essere formalizzata dallo stesso interessato (sottoposto ad alcooltest), non essendovi ragione per subordinare l'eccezione all'intervento del difensore, dato che essa non implica particolari cognizioni di ordine tecnico rientranti nelle specifiche competenze professionali del difensore.
Altro orientamento affida invece la proponibilità dell'eccezione esclusivamente al difensore, considerando che il sottoposto all'esame alcoolimetrico, proprio perché non a conoscenza di tale garanzia di assistenza, non potrebbe sollevare l'eccezione né prima del compimento dell'atto né immediatamente dopo. Il difensore, tuttavia, avrebbe l'onere di proporla subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 cod. proc. pen. concede al difensore per l'esame degli atti, senza che gli sia consentito attendere il primo successivo atto del procedimento.
In base ad altra esegesi, che pure parte dalla non esigibilità della proponibilità dell'eccezione da parte del diretto interessato all'accertamento urgente, deve invece considerarsi tempestiva l'eccezione di nullità sollevata con il primo atto successivo del procedimento, ad esempio, in sede di richiesta di riesame, o, per stare al caso di specie, con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna.
La Quarta Sezione, richiamando anche indirizzi espressi dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 120 del 2002 e 162 del 1975) mostra di propendere per la linea che affida al solo difensore l'onere di proporre l'eccezione, ma, in presenza di orientamenti contrastanti sui vari aspetti evidenziati, ha ritenuto l'opportunità di investire le Sezioni Unite della tematica implicata dal ricorso.
5. Con decreto in data 29 ottobre 2014, il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l'odierna udienza pubblica.
Considerato in diritto
1. La questione della quale sono investite le Sezioni Unite, tenuto conto della fattispecie delineata dall'ordinanza di rimessione, è enunciabile nei seguenti termini: "Se la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., possa ritenersi non più deducibile, a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non eccepita dal diretto interessato prima del compimento dell'atto; ovvero, se di tale eccezione debba considerarsi onerato il solo difensore, quale sia in tale ipotesi il momento oltre il quale si verifica la conseguenza della non deducibilità della nullità".
2. Il quadro normativa di riferimento è costituito dagli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., 356 e 354 cod. proc. pen.
L'art. 114 disp. att cod. proc. pen. ("Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore") così recita: «Nel procedere al compimento degli atti indicati dall'art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia».
L'art. 356 cod. proc. pen. ("Assistenza del difensore") prevede che «[il] difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 [...]».
L'art. 354 cod. proc. pen. ("Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro"), detta disposizioni per la eventualità di un pericolo di ritardo per tali accertamenti, demandati, a specifiche condizioni, alla iniziativa della polizia giudiziaria.
3. Tanto posto, va in primo luogo precisato che l'avvertimento del diritto all'assistenza difensiva, di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - che, per il tramite dell'art. 356 cod. proc. pen., richiama gli "accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone", di cui all'art. 354 cod. proc. pen. - è riferibile, come affermato da costante giurisprudenza, anche agli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo ai fini della verifica dei parametri considerati dall'art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche (cod. strada).
Si tratta infatti di «accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalle ispezioni personali» che, ricorrendo il pericolo che le «tracce [...] pertinenti al reato» «si alterino o si disperdano o comunque si modifichino» e non potendo il pubblico ministero «intervenire tempestivamente» ovvero non avendo «ancora assunto la direzione delle indagini», possono essere compiuti direttamente dagli ufficiali di polizia giudiziaria (v. per queste coordinate disposizioni i commi 1, 2 e 3 dell'art. 354 cod. proc. pen.; nonché in giurisprudenza, tra le altre, Sez. U, n. 1299 del 27/09/1995, Cirigliano, n.m. sul punto).
Tali accertamenti, come previsto dall'art. 186, commi 3 e 4, cod. strada, vanno effettuati dagli organi della polizia stradale (individuati dall'art. 12, commi 1 e 2, del medesimo codice) sull'analisi dell'aria espirata con l'impiego di un apposito apparecchio (etilometro) secondo le metodologie previste dall'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
Occorre tuttavia rimarcare che, prima che si proceda ad accertamento mediante etilometro, e proprio al fine di verificare i presupposti per darvi luogo, gli organi di polizia - come chiarito anche dalla Circolare del Ministro dell'Interno del 29 dicembre 2005, n. 300/A/42175/109/42 - hanno facoltà di sottoporre il conducente «ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili». Questi accertamenti, di natura discrezionale e affatto preliminari all'acquisizione di elementi indiziari riferibili alle fattispecie di guida in stato di ebbrezza contemplate dall'art. 186, comma 2, cod. strada, non rientrano, evidentemente, in quelli presi in considerazione dall'art. 354 cod. proc. pen.; sicché per essi non è luogo a procedere all'avvertimento ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
In questo senso va intesa, e può comunque ricevere condivisione, la linea giurisprudenziale secondo cui l'avvertimento ex art. 114 cit. va dato solo quando l'organo di polizia ritenga di desumere dalle circostanze del fatto un possibile stato di alterazione del conducente sintomatico dello stato di ebbrezza e non quando esso sia svolto in via meramente "esplorativa" (Sez. 4, n. 10850 del 12/02/2008, Rizzi, Rv. 239404; nella stessa linea, Sez. 4, n. 16553 del 26/01/2011, Pasolini, Rv. 250310).
I poteri e le garanzie previste dalla legge per simili accertamenti, come sopra delineati, appaiono del resto coerenti con il disposto dell'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen., secondo cui, quando «nel corso di attività ispettive o di vigilanza [ ...] emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova [...] sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice».
Ciò precisato, va osservato che nel caso in esame, pur in un contesto di marcata sinteticità e, anzi, di una qualche approssimazione, che caratterizza il verbale redatto dagli organi di p.g. in datal 0 febbraio 2011, risulta che il conducente B. venne sottoposto alle specifiche metodiche relative all'impiego di un apparecchio etilometro previste dalle norme regolamentari, sicché deve ritenersi che, nel momento in cui queste vennero effettuate, fossero già emersi a carico del predetto indizi di reità per una della fattispecie di guida in stato di ebbrezza contemplate dall'art. 186, comma 2, cod. strada; tanto che, prima di procedere a tale accertamento - indubitabilmente indifferibile e urgente - al medesimo avrebbe dovuto essere dato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, come previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Dagli atti non emerge che un simile avvertimento sia stato dato in quel frangente, né l'Ufficio ricorrente pone in dubbio che tale mancanza si sia effettivamente verificata.
4. La violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. è pertanto nella specie non oggetto di discussione, ed essa integra, secondo una linea giurisprudenziale affatto pacifica, una nullità di ordine generale, non assoluta ma a regime c.d. intermedio, in base alla previsione dell'art. 178, comma l, lett. c), cod. proc. pen. (nella parte relativa alla inosservanza delle disposizioni concernenti «l'assistenza [... ] dell'imputato»), non rientrando in alcuno dei casi considerati dall'art. 179 cod. proc. pen.
Tralasciando altre ipotesi di limiti alla deducibilità non pertinenti al caso di specie, le nullità a regime intermedio verificatesi prima del giudizio non possono essere più dedotte «dopo la deliberazione della sentenza di primo grado», alla stregua di quanto previsto dall'art. 180 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.).
Resta fermo che entro il medesimo termine spetta in primo luogo al giudice, in quanto garante della regolarità del processo, dichiarare le nullità incorse nel procedimento che egli sia stato in grado di rilevare.
5. Non può invece qui evocarsi come caso di non (ulteriore) deducibilità quello di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 182 cod. proc. pen., che si riferisce alla ipotesi in cui la "parte assiste all'atto nullo" («Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo»).
5.1. Infatti, va in primo luogo considerato che nel caso di specie non potrebbe dirsi che la parte "assisteva" all'atto inficiato dalla nullità derivante dal mancato avvertimento, essendo da escludere che vi "assistesse" un soggetto (l'indagato o indagabile) che era in procinto di essere sottoposto a un accertamento indifferibile sulla propria persona, proprio perché al medesimo doveva essere data ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. una formale comunicazione circa la «facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia», che di per sé presuppone la (possibile) non conoscenza di tale facoltà.
A ben vedere, la nullità, nella ipotesi qui considerata, non discende direttamente dal mancato avvertimento di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. ma dalla presunta non conoscenza da parte dell'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, alla quale l'avvertimento è preordinato. Sicché se per avventura l'indagato comunicasse ai pubblici ufficiali operanti la sua intenzione di avvisare il difensore dell'atto urgente che si sta per compiere nessuna nullità deriverebbe da un mancato previo avviso di tale facoltà da parte della polizia giudiziaria.
In altri termini, per potere eccepire una nullità occorre evidentemente avere contezza del vizio; e quando la legge prescrive che si dia avviso di una qualche facoltà prevede ciò proprio perché si presume che il soggetto destinatario di esso possa ignorarla.
Quindi, conclusivamente, stando a un profilo strettamente logico, nella fattispecie qui considerata l'indagato non "assisteva" all'atto nullo. Non vi assisteva perché, secondo una valutazione legale, non era a conoscenza della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, essendo irrilevanti conoscenze accidentali di ciò che la legge consentiva (v. per analoghe considerazioni, tra le altre, Sez. 3, n. 33517 del 12/07/2005, Rubino, n.m. sul punto).
Egli non poteva dunque eccepire la nullità ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. né prima del compimento delle operazioni di alcooltest né, per le stesse ragioni, immediatamente dopo.
5.2. In genere, poi, per "parte" sulla quale grava l'onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l'indagato di persona (né altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale, come messo bene in luce anche dalla giurisprudenza costituzionale (v. in particolare sentenze nn. 120 del 2002 e 162 del 1975, relative proprio a censurati casi di non deducibilità di nullità conseguente alla mancata attivazione dell'imputato di persona). Nella stessa linea appare indirizzarsi la sentenza Sez U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, da cui è dato desumere che una componente essenziale del concetto di "parte" ha da essere individuata nel difensore.
Dunque, la previsione dell'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, non può, in alcuna ipotesi, essere riferita all'indagato o imputato, per postulato non a conoscenza delle regole del diritto, e in particolare dei casi in cui la legge collega a un determinato atto o al suo mancato compimento una qualche nullità.
L'ordinamento processuale si fonda infatti sulla necessaria assistenza di un difensore nel corso del procedimento, e privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, la quale non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale (v. in questi termini, sia pure con riferimento ad altro caso di nullità a "regime intermedio", Sez. 6, n. 3927 del 13/12/2001, Eddif, Rv. 220996).
E' appena il caso di rilevare che la disposizione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. è calco di quella espressa, con minime varianti formali, dall'art. 471 cod. proc. pen. 1930, concernente la c.d. sanatoria delle nullità verificatesi nel dibattimento e, quindi, con la necessaria presenza del difensore. Essa è stata dal legislatore del 1988 trasferita nell'attuale sede soltanto per estendere all'intero arco del procedimento tale "sanatoria" (più propriamente riqualificata come causa di non deducibilità), e non certo per onerare direttamente l'indagato di improprie iniziative processuali di carattere tecnico (v. Relazione al Progetto preliminare, p. 58). Un esplicito riferimento al solo difensore (oltre che al pubblico ministero) quale soggetto onerato dell'eccezione di una nullità era del resto contenuto nell'analoga previsione dell'art. 138 del codice del 1913.
Quanto esposto non implica, evidentemente, che l'indagato o imputato non sia personalmente abilitato a rappresentare fatti dai quali possa emergere un qualche profilo di irregolarità del processo, ma solo che egli non sia destinatario di un onere di "eccezione di nullità" dal mancato assolvimento del quale possano derivare preclusioni o decadenze.
5.3. Non sono quindi condivisibili le affermazioni giurisprudenziali secondo cui la nullità conseguente all'omesso avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. sarebbe "sanata" (rectius, non più deducibile) se non dedotta dall'interessato all'accertamento prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto «non ricorrendo facoltà processuali comportanti cognizioni tecniche professionali proprie del difensore» (così Sez. 4, n. 36009 del 04/06/2013, Martelli [nominativo non indicato in CED], Rv. 255989; e nello stesso senso, Sez. 4, n. 1399 del 11/03/2014, Pittiani, non specificamente massimata sul punto); le quali, da un lato, fanno dipendere la esigibilità dell'assolvimento di un onere dell'indagato di sollevare di persona eccezioni di natura processuale da un impalpabile criterio discretivo circa la complessità-semplicità delle cognizioni tecniche implicate, e, dall'altro, non danno alcuna contezza di come una tale deduzione potrebbe essere mai esercitata da un soggetto che non abbia "assistito" all'atto nullo, proprio in ragione di un mancato avviso che la legge impone che al medesimo sia dato sul presupposto, appunto, che l'interessato può ignorare la facoltà implicata.
6. Conclusivamente, deve escludersi che una qualsiasi nullità debba essere personalmente eccepita, a pena di decadenza, dal soggetto indagato o imputato, non solo nell'immediatezza dell'atto nullo ma anche successivamente, poiché tale soggetto non ha, o si presume per postulato legale che non abbia, le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare che l'atto o il mancato atto sia non rispettoso delle regole processuali, e per di più che egli debba attivarsi per eccepire ciò, entro certi termini, a pena di decadenza.
7. E' il caso peraltro di chiarire, in presenza del quadro giurisprudenziale variegato di cui ha dato conto l'ordinanza di rimessione, che nella fattispecie in esame - o in qualunque altra ad essa assimilabile che dipenda dalla mancata osservanza dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (come in materia di perquisizioni o sequestri urgenti) - una volta escluso che possa trovare applicazione il limite della deducibilità della nullità di cui all'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., non vi è base normativa per ancorare il limite di tempestività della deduzione di nullità al momento immediatamente successivo alla nomina del difensore, attraverso memorie (come ritenuto nel caso di specie dal Tribunale; v. inoltre, in questo senso, da ultimo, Sez. 4, 04/07/2013, Rrotani, Rv. 256213; Sez. 4, n. 44840 del 11/10/2012, Tedeschi, Rv. 254959; oltre alle già citate sentenze Sez. 4 n. 36009, Martelli, e n. 13999, Pittiani), o a quello della scadenza del termine di cinque giorni dal deposito dell'atto di indagine ex art. 366 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 3, n. 14873 del 28/03/2012, Rispo, Rv. 252397; Sez. 2, n. 19100 del 12/04/2011, Syll, Rv. 250191; Sez. 2, n. 13392 del 23/03/2011, Mbaye, Rv. 250046), o anche a quello del compimento del primo atto successivo del procedimento (v. Sez. 4, n. 45622 del 04/11/2209, Maci, Rv. 245797; Sez. 4, n. 45621 del 04/11/2009, Moretti, Rv. 245462).
Infatti, trovando applicazione il disposto dell'art. 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., l'eccezione di nullità può essere tempestivamente proposta entro il limite temporale della deliberazione della sentenza di primo grado, a norma dell'art. 180 cod. proc. pen.
8. Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:
"La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado".
9. Nel caso di specie il difensore, che non ha ricevuto alcun avviso di deposito dell'atto con il quale erano state seguite le operazioni di alcooltest, ha eccepito la nullità già con la memoria depositata poco dopo la nomina e con altra successiva, e comunque con l'atto di opposizione al decreto penale, atto quest'ultimo che equivale alla sentenza di primo grado, cui si riferisce come termine ultimo l'art. 180 cod. proc. pen., richiamato, come detto, dall'art. 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.
Ne discende che l'eccezione è stata tempestivamente dedotta.
10. Il ricorso proposto dal Pubblico ministero va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

martedì 27 gennaio 2015

LETTURE NEL GIORNO DELLA MEMORIA



Quest'anno, il giorno della memoria coincide coi 70 anni dalla liberazione del campo più tragicamente famoso ed emblematico dello sterminio ebraico, Auschwitz.
Riporto due testimonianze. La prima è il testo di una lettera scritta da Primo Levi ad un bambina di 11 anni che gli chiedeva come fosse possibile che i tedeschi fossero così malvagi...
La seconda, è il discorso pronunciato da Bernard Henry Levy all'ONU in questa occasione.
Buona Lettura


Cara Monica,  
la domanda che mi poni, sulla crudeltà dei tedeschi, ha dato molto filo da torcere agli storici. A mio parere, sarebbe assurdo accusare tutti i tedeschi di allora; ed è ancora più assurdo coinvolgere nell’accusa i tedeschi di oggi. È però certo che una grande maggioranza del popolo tedesco ha accettato Hitler, ha votato per lui, lo ha approvato ed applaudito, finché ha avuto successi politici e militari; eppure, molti tedeschi, direttamente o indirettamente, avevano pur dovuto sapere cosa avveniva, non solo nei Lager, ma in tutti i territori occupati, e specialmente in Europa Orientale. Perciò, piuttosto che di crudeltà, accuserei i tedeschi di allora di egoismo, di indifferenza, e soprattutto di ignoranza volontaria, perché chi voleva veramente conoscere la verità poteva conoscerla, e farla conoscere, anche senza correre eccessivi rischi. La cosa più brutta vista in Lager credo sia proprio la selezione che ho descritta nel libro che conosci.  
Ti ringrazio per avermi scritto e per l’invito a venire nella tua scuola, ma in questo periodo sono molto occupato, e mi sarebbe impossibile accettare. Ti saluto con affetto  
Primo Levi 



Smascheriamo l’antisemitismo per contrastare tutti i genocidi

Un appello all’Onu: l’orrore di ieri è direttamente collegato a quelli di oggi

di Bernard-Henri Lévy

 
Ebrei deportati nel 1943 (foto Archivio Corriere della Sera)
Ebrei deportati nel 1943 (foto Archivio Corriere della Sera)
 
PUBBLICITÀ
Se mi avete invitato qui oggi non è per cantare l’onore e la grandezza dell’umanità, ma per piangere, purtroppo, i progressi di quella inumanità radicale, di quella bassezza che si chiama antisemitismo. A Bruxelles, pochi mesi orsono, sono stati attaccati la memoria ebraica e i guardiani di questa memoria. A Parigi, solo qualche giorno fa, abbiamo sentito ancora una volta il grido infame «A morte gli ebrei» e i disegnatori sono stati assassinati perché disegnavano, i poliziotti per il loro lavoro e gli ebrei perché facevano la spesa e semplicemente erano ebrei. In altre capitali, in Europa e altrove, la stigmatizzazione degli ebrei sta ridiventando la parola d’ordine di una nuova setta di assassini, a meno che non sia la stessa, sotto altre vesti.
La vostra Casa è stata edificata contro tutto questo. La vostra Assemblea aveva il sacro compito di scongiurare il risveglio dei terribili spiriti dell’antisemitismo. Ma essi sono di ritorno, e perciò siamo qui.
L’antisemitismo di oggi dice tre cose. Può operare su vasta scala solo se riesce a proferire e ad articolare tre enunciati odiosi, ma inediti, e che il XX secolo non è riuscito a squalificare.
1. Gli ebrei sarebbero esecrabili perché sostenitori di uno Stato malvagio, illegittimo e assassino: è il delirio antisionista di chi è spietatamente contrario al ritorno degli ebrei nella loro terra storica.
2. Gli ebrei sarebbero tanto più esecrabili in quanto fonderebbero il loro amato Paese su una sofferenza immaginaria o, perlomeno, esagerata: è l’ignobile, l’atroce negazione della Shoah.
3. Infine, commetterebbero un terzo e ultimo crimine che li renderebbe ancora più detestabili; crimine che consisterebbe — evocando essi instancabilmente la memoria dei loro morti — nel soffocare le altre memorie, nel mettere a tacere gli altri morti, nell’eclissare gli altri martiri che gettano nel lutto il mondo odierno, e di cui il caso più emblematico sarebbe quello dei palestinesi: qui ci avviciniamo a quella imbecillità, a quella lebbra che si chiama competizione tra le vittime.
Il nuovo antisemitismo ha bisogno di questi tre enunciati. È come una bomba atomica morale con tre componenti. Riconoscerlo significa cominciare a vedere quel che vi spetta fare per lottare contro questa calamità.
Immaginiamo una Assemblea generale delle Nazioni Unite dove Israele abbia il suo posto, tutto il suo posto, quello di un Paese come gli altri, né più né meno colpevole di altri, con gli stessi doveri ma anche gli stessi diritti; e immaginiamo che gli si renda giustizia riconoscendogli, intanto, di essere ciò che è veramente: una autentica, solida e valida democrazia. Immaginiamo una Assemblea generale delle Nazioni Unite che, fedele al proprio patto fondatore, diventi la scrupolosa guardiana della memoria del peggiore genocidio mai concepito da quando esiste l’uomo. Immaginiamo che nel 2015, sotto la vostra egida e con l’aiuto delle più alte personalità scientifiche mondiali, si tenga la più completa, la più esauriente, la più definitiva delle conferenze mai riunite finora sul tentativo di distruzione degli ebrei.
Proviamo poi a sognare che da qualche parte, a New York, a Ginevra o a Gerusalemme, si tenga una seconda conferenza da dedicare a tutte le guerre dimenticate che affliggono le terre abitate, ma di cui non si parla mai perché non rientrano nel quadro dei blocchi, o dei gruppi, fra cui vi dividete. E che questa seconda conferenza, contraddicendo lo stupido e mostruoso pregiudizio secondo cui in un cuore c’è posto soltanto per un’unica compassione, riveli quella che è stata l’autentica verità dei decenni trascorsi: è quando si aveva nel cuore la Shoah che subito si vedeva l’orrore della pulizia etnica in Bosnia; è quando si aveva in mente quel campione dell’inumano che fu il massacro pianificato degli ebrei d’Europa che si capiva immediatamente quel che accadeva in Ruanda o nel Darfur. Insomma, lungi dal renderci ciechi davanti ai tormenti degli altri popoli, la volontà di non dimenticare nulla del tormento del popolo ebraico è ciò che rende rilevante, evidente, l’immensa afflizione dei popoli del Burundi, dell’Angola, del Congo, e di altri ancora.
Adottando questo programma, lotterete contro l’antisemitismo reale. Riabilitando l’Israele, avvalendovi della vostra autorità per far tacere, una buona volta, i cretini negazionisti e andando in aiuto dei nuovi dannati della terra immolati sull’altare dell’ideologia antisionista, smantellerete una ad una ogni componente del nuovo antisemitismo. Al tempo stesso, difenderete la causa dell’umanità.
Non sarei qui se non pensassi che questa sede sia uno degli unici luoghi al mondo, forse il solo, dove possa orchestrarsi la solidarietà degli ebranlés, dei percossi, di cui parlava il grande filosofo cèco Jan Patocka e che ha rappresentato il senso della mia vita. Quando, nel mio Paese, le più alte autorità dicono: «La Francia senza i suoi ebrei non sarebbe più la Francia», esse erigono una diga contro l’infamia. E quando, nello stesso Paese, un capo di Stato e di governo su quattro vengono a sfilare per dire «Io sono Charlie, io sono poliziotto, io sono ebreo», alimentano una speranza su cui non contavamo più.
La vostra stessa presenza qui, stamattina, la vostra volontà di rendere questo evento possibile e, forse, memorabile, attestano che in tutti i continenti, in tutte le culture e in tutte le civiltà si comincia a prendere coscienza che la lotta contro l’antisemitismo è un obbligo per tutti: è una grande e bella notizia.
Quando si colpisce un ebreo, diceva un altro scrittore, è l’umanità intera a essere gettata a terra. Un mondo senza ebrei non sarebbe più un mondo: un mondo in cui gli ebrei ricominciassero a essere i capri espiatori di tutte le paure e di tutte le frustrazioni dei popoli sarebbe un mondo dove gli uomini liberi respirerebbero meno bene e dove gli uomini sottomessi lo sarebbero ancora di più. Sta a voi, adesso, prendere la parola e agire.
Sta a voi, che siete il volto del mondo, essere gli architetti di un edificio dove per la matrice di tutti gli odi lo spazio si assottigli.

lunedì 12 gennaio 2015

"L'ISLAM E' TUTTO" L' INTERVISTA DI ORIANA FALLACI A KHOMEINI.


Il Corriere della Sera, lodevolmente, in questi giorni dove si parla molto di Islam, la possibilità di reale convivenza tra civiltà diverse, ripropone alcuni preziosi contributi della brava Oriana Fallaci.
Oggi, per esempio, viene pubblicata l'intervista che la giornalista fece a Khomeini, il padrone teocratico dell'Iran dopo la deposizione dello Scià.
All'epoca, l' Iran  aveva fatto un balzo indietro di oltre 1000 anni ! 
Non credo che, in questi ultimi 35, ne abbia recuperati molti. 

L’urlo di khomeini
L’Islam è tutto la democrazia no 
 
A veva vinto prima di quanto temessi. All’inizio del 1979, abbandonato dagli americani e ridotto a una larva ammalata, Reza Pahlavi era fuggito con la famiglia in Egitto. Allora l’esercito che avrebbe dovuto difendere cinquemila chilometri di confine con l’Urss e le vie da cui passa il petrolio s’era disintegrato e, accolto come un resuscitato Maometto, il diabolico vecchio aveva fatto ritorno a Teheran per proclamare la Repubblica Islamica. Qui, mentre i suoi mujahiddin fucilavano generali, ministri, funzionari, poliziotti, disgraziati spesso innocenti e gettati dinanzi al plotone di esecuzione senza processo, aveva presto chiarito che cosa volesse: il più allucinante balzo all’indietro che si fosse mai verificato sul nostro pianeta.
In pochi giorni, messi al bando i laici che per anni avevano lottato contro la monarchia, eliminati i partiti e i gruppi che credevano nella democrazia, cancellata ogni libertà di stampa, di opinione, di sentimento, esploso il genocidio dei curdi che o gni giorno venivano trucidati nelle province, l’Iran s’era trasformato in una immensa mostruosa moschea dove mullah rozzi e ignoranti vegliavano sulla cieca osservanza di leggi scritte millequattrocento anni prima e sui regolamenti dettati dal Libro Azzurro di Khomeini. Rigorosa separazione tra uomini e donne sia in casa che negli uffici, nei cortei e sulla spiaggia. Obbligo per le donne di coprirsi dalla testa ai piedi col funereo lenzuolo che ha nome chador: anche in acqua, cioè per nuotare, e guai se dicevi che con sette metri di stoffa addosso non si può nuotare, si affoga. Esame ginecologico delle impiegate nubili onde accertare la loro verginità. Veto assoluto di bere bevande alcoliche, di ascoltare la musica, ballare, scambiarsi un bacio senza esser sposati, avere un qualsiasi rapporto fuori del matrimonio.
Plotoni di esecuzione per chi disubbidiva. Fucilati i generali, i ministri, i funzionari, i poliziotti dello scià, la gente più o meno compromessa col passato regime, ora si sparava sulle adultere o le supposte adultere, sugli omosessuali o i supposti omosessuali, sui fidanzati sorpresi a scambiarsi qualche tenerezza, sulle ragazze che andavano a capo scoperto o parzialmente scoperto, sui distratti che bevevano una b irra o un bicchiere di vino. I processi duravano quattro o cinque minuti, senza avvocati e senza facoltà di difesa, i condannati venivano giustiziati subito dopo la lettura della sentenza, e la fucilazione si alternava alla lapidazione: pena che consiste nel seppellire il reo o la rea fino al collo, poi nell’ucciderli a sassate in testa. Soltanto i più fortunati se la cavavano con la pubblica fustigazione dinanzi al bazaar: dalle cinquanta alle trecento frustate che riducevano la schiena in polpetta. E nessuno che si opponesse. Nessuno che si ribellasse ad alta voce, che dicesse basta, non ci siamo battuti contro lo scià per questo, non ci siamo fatti massacrare dalle sue mitragliatrici per questo. (...)
Era un vecchio molto vecchio. E appariva così remoto dietro la superbia, così vulnerabile, insieme solenne, da farti dubitare che avesse soltanto gli ottant’anni dichiarati secondo un calcolo approssimativo, comunque ipotetico, visto che lui stesso ignorava la sua data di nascita. Era anche il più bel vecchio che avessi mai incontrato. Volto intenso, scolpito ad arte, con quelle rughe che lo incidevano a colpi d’ascia in solchi legnosi, quella fronte altissima sul naso importante e ben disegnato, quelle labbra sensuali e imbronciate da maschio che ha molto sofferto a reprimere le tentazioni della carne o forse non le ha represse mai. E quella barba candida, compatta, davvero michelangiolesca. Quelle sopracciglia severe, di marmo, sotto le quali cercavi i suoi occhi con una specie di ansia. Gli occhi infatti non si vedevano perché teneva le palpebre semiabbassate, lo sguardo ostentatamente fisso sul tappetino, quasi volesse dirmi che non meritavo nessuna attenzione. O quasi che dedicarmi attenzione offendesse il suo orgoglio, la sua dignità. Traboccava dignità, questo è certo. Non potevi immaginarlo in mutande, attribuirgli il ridicolo che caratterizza i dittatori. Anzi, al posto di esso coglievi una misteriosa tristezza, un misterioso scontento che lo consumava come una malattia. E in tale scoperta registravi sbalordito i sentimenti che suscitava a osservarlo: un rispetto ineluttabile, una tenerezza inspiegabile, una scandalosa attrazione di cui provavi invano vergogna. Lo aveva scritto proprio lui il Libro Azzurro ? Era stato proprio lui a scaraventare tutti nella catastrofe, dipendevano proprio da lui tante infamie, tanti obbrobri?
Sì, e che non me ne dimenticassi. Che non mi lasciassi distrarre dal suo enigmatico carisma, sedurre dal suo fascino di antico patriarca. E mentre Bani Sadr si insediava al suo fianco, Salami si sistemava a riguardosa distanza, mi accucciai dinanzi al nemico: decisa ad attaccarlo subito, ignara dell’altrui viltà che all’inizio avrebbe turbato il progetto. (...)
Allora parliamo della libertà, Imam Khomeini. In uno dei suoi primi discorsi lei disse che il nuovo governo avrebbe garantito libertà di pensiero e di espressione. Tuttavia questa promessa non è stata mantenuta e basta che uno vada contro i suoi precetti perché lei lo maledica e punisca. Per esempio, chiama i comunisti Figli di Satana, le minoranze curde Male sulla Terra...
«Lei prima afferma e poi pretende che io spieghi le sue affermazioni. Addirittura pretenderebbe che io permettessi i complotti di chi vuol portare il Paese alla corruzione. La libertà di pensare e di esprimersi non significa libertà di congiurare e corrompere. Per più di cinque mesi io ho tollerato coloro che non la pensano come noi, ed essi sono stati liberi di fare ciò che volevano, ciò che gli concedevo. Attraverso il signor Bani Sadr qui presente ho perfino invitato i comunisti a dialogare con noi. E in risposta essi hanno bruciato i raccolti di grano, hanno dato fuoco alle urne elettorali, hanno reagito con armi e fucili, riesumato il problema dei curdi. Così quando abbiamo capito che approfittavano della nostra tolleranza per sabotarci, quando abbiamo scoperto che erano nostalgici dello scià, ispirati dall’ex regime nonché dalle forze straniere che mirano alla nostra distruzione, li abbiamo messi a tacere».
Imam Khomeini, ma come può definire nostalgici dello scià uomini che contro lo scià si sono battuti, che dallo scià sono stati perseguitati e arrestati e torturati, che insomma hanno tanto contribuito alla sua caduta? I vivi e i morti a sinistra, dunque, non contano nulla?
«Non contano nulla perché non hanno contribuito a nulla, non hanno servito in nessun senso la rivoluzione. Non hanno né combattuto né sofferto, semmai hanno lottato per le loro idee e basta, i loro scopi e basta, i loro interessi e basta. Non hanno pesato per niente sulla nostra vittoria, non hanno avuto nessun rapporto col movimento islamico, non hanno esercitato alcuna influenza su di esso. Anzi, gli hanno messo i bastoni fra le ruote. Durante il regime dello scià erano contro di noi quanto lo sono ora, e ci odiavano più dello scià. Non a caso l’attuale complotto ci viene da loro e il mio punto di vista è che non si tratti nemmeno di una vera sinistra ma di una sinistra artificiale, partorita e allattata dagli americani per lanciare calunnie contro di noi e per distruggerci».
In altre parole, quando parla di popolo, lei si riferisce soltanto ai suoi fedeli. E secondo lei questa gente s’è fatta ammazzare per l’Islam, non per avere un po’ di libertà.
«Per l’Islam. Il popolo s’è battuto per l’Islam. E l’Islam significa tutto, anche ciò che nel suo mondo viene chiamato libertà e democrazia. Sì, l’Islam contiene tutto, l’Islam ingloba tutto, l’Islam è tutto».
Non capisco. Mi aiuti a capire. Che cosa intende per libertà?
«La libertà... Non è facile definire questo concetto. Diciamo che la libertà è quando si può scegliere le proprie idee e pensarle quanto si vuole senza essere costretti a pensarne altre... E anche alloggiare dove si vuole... Esercitare il mestiere che si vuole...».
Bè, incominciava a barcollare e con un po’ di sforzo si poteva forse colpirlo alla mascella.
Alloggiare dove si vuole, fare il mestiere che si vuole, e nient’altro. Pensare quanto si vuole ma non esprimere e materializzare quello che si pensa. Ora capisco meglio, Imam. E per democrazia cosa intende? Perché, se non sbaglio, indicendo il referendum per la repubblica lei ha proibito l’espressione Repubblica Democratica Islamica. Ha cancellato l’aggettivo Democratica, ha ridotto l’espressione a Repubblica Islamica, e ha detto: «Non una parola di più, non una di meno».
Si riprese subito.
«Per incominciare, la parola Islam non ha bisogno di aggettivi. Come ho appena spiegato, l’Islam è tutto: vuol dire tutto. Per noi è triste mettere un’altra parola accanto alla parola Islam che è completa e perfetta. Se vogliamo l’Islam, che bisogno c’è di aggiungere che vogliamo la democrazia? Sarebbe come dire che vogliamo l’Islam e che bisogna credere in Dio. Poi questa democrazia a lei tanto cara e secondo lei tanto preziosa non ha un significato preciso. La democrazia di Aristotele è una cosa, quella dei sovietici è un’altra, quella dei capitalisti un’altra ancora. Non potevamo quindi permetterci di infilare nella nostra Costituzione un concetto così equivoco. Poi per democrazia intendo quella che intendeva Alì. Quando Alì divenne successore del Profeta e capo dello Stato Islamico, e il suo regno andava dall’Arabia Saudita all’Egitto, e comprendeva gran parte dell’Asia e anche dell’Europa, e questa confederazione aveva ogni tipo di potere, egli ebbe una divergenza con un ebreo. E l’ebreo lo fece chiamare dal giudice. E Alì accettò la chiamata del giudice. E andò, e vedendolo entrare il giudice si alzò in piedi. Ma Alì gli disse, adirato: “Perché ti alzi quando io entro e non quando entra l’ebreo? Davanti al giudice i due contendenti devono essere trattati nel medesimo modo”. Poi si sottomise alla sentenza che gli fu contraria. Chiedo a lei che ha viaggiato per molti Paesi e per molte genti: può fornirmi un esempio di democrazia migliore?».
Sì. Quella che permette qualcosa di più che alloggiare dove si vuole, fare il mestiere che si vuole, e pensare senza esprimere ciò che si pensa. E questo lo dicono anche gli iraniani che, come noi stranieri, non hanno capito dove vada a parare la sua Repubblica Islamica.
«Se non lo capiscono certi iraniani, peggio per loro. Significa che non hanno capito l’Islam. Se non lo capite voi stranieri, non ha importanza. Tanto la cosa non vi riguarda. Non avete nulla a che fare con le nostre scelte».
Menomale: l’atmosfera incominciava a riscaldarsi. Quindi non era impossibile fargli perder le staffe. Bastava tener testa alla sua resistenza di incassatore. Rincarai la dose.
Forse la cosa non ci riguarda, Imam, però il dispotismo che oggi viene esercitato dal clero riguarda gli iraniani. E, visto che siamo qui per parlare di loro, vuol spiegarmi il principio secondo cui il capo del Paese dev’essere la suprema autorità religiosa e cioè lei? Vuol spiegarmi perché le decisioni politiche devono esser prese soltanto da coloro che conoscono bene il Corano e cioè da voi preti?
«Il Quinto Principio sancito dall’Assemblea degli Esperti nella stesura della Costituzione stabilisce ciò che lei ha detto e non è in contrasto col concetto di democrazia. Poiché il popolo ama il clero, ha fiducia nel clero, vuol essere guidato dal clero, è giusto che la massima autorità religiosa sovrintenda l’operato del primo ministro e del futuro presidente della Repubblica. Se io non esercitassi tale sovrintendenza, essi potrebbero sbagliare o andare contro la legge cioè contro il Corano. Io oppure un gruppo rappresentativo del clero, ad esempio cinque saggi capaci di amministrare la giustizia secondo l’Islam».
Ah, sì? Allora occupiamoci della giustizia amministrata da voi del clero, Imam. Cominciamo con le cinquecento fucilazioni che in questi pochi mesi sono state eseguite in Iran. Mi dica se lei approva il modo sommario con cui vengono celebrati questi processi senza avvocato e senza appello.
«Evidentemente voi occidentali ignorate chi erano coloro che sono stati fucilati. O fingete di ignorarlo. Si trattava di persone che avevano partecipato ai massacri, oppure di persone che avevano ordinato i massacri. Gente che aveva bruciato le case, torturato i prigionieri segandogli le braccia e le gambe, friggendoli vivi su griglie di ferro. Avremmo dovuto forse perdonarli, lasciarli andare? Quanto al permesso di rispondere alle accuse e difendersi, glielo abbiamo concesso: potevano replicare ciò che volevano. Una volta accertata la loro colpevolezza, però, che bisogno c’era dell’avvocato e dell’appello? Scriva il contrario, se vuole: la penna ce l’ha in mano lei. Si ponga le domande che desidera: il mio popolo non se le pone. E aggiungo: se non avessimo ordinato quelle fucilazioni, la vendetta popolare si sarebbe scatenata senza controllo. E i morti, anziché cinquecento, sarebbero stati migliaia».
Lo saranno, di questo passo, Imam. E comunque io non mi riferivo ai torturatori e agli assassini della Savak. Mi riferivo alle vittime che con le colpe del passato regime non avevano nulla a che fare. Insomma, le creature che ancora oggi vengono giustiziate per adulterio o prostituzione o omosessualità. È giustizia, secondo lei, fucilare una povera prostituta o una donna che tradisce il marito o un uomo che ama un altro uomo?
«Se un dito va in cancrena, che cosa si deve fare? Lasciare che vada in cancrena tutta la mano e poi tutto il corpo, oppure tagliare il dito? Le cose che portano corruzione a un popolo devono essere sradicate come erbe cattive che infestano un campo di grano. Lo so, vi sono società che permettono alle donne di regalarsi in godimento a uomini che non sono loro mariti, e agli uomini di regalarsi in godimento ad altri uomini. Ma la società che noi vogliamo costruire non lo permette. Nell’Islam noi vogliamo condurre una politica che purifichi. E affinché questo avvenga bisogna punire coloro che portano il male corrompendo la nostra gioventù. Che a voi occidentali piaccia o non piaccia, non possiamo permettere che i cattivi diffondano la loro cattiveria. Del resto voi occidentali non fate lo stesso? Quando un ladro ruba, non lo mettete in prigione? In molti Paesi, non giustiziate forse gli assassini? Non lo fate perché, se restano liberi e vivi, infettano gli altri e allargano la macchia della malvagità? Sì, i malvagi vanno eliminati: estirpati come le erbacce».
(...) Sembrava irritato, e davvero deciso a congedarmi. Tentai di trattenerlo.
La prego, Imam. Ho ancora molte cose da domandarle. Su questo chador, per esempio, che lei impone alle donne e che mi hanno messo addosso per venire a Qom. Perché le costringe a nascondersi sotto un indumento così scomodo e assurdo, sotto un lenzuolo con cui non si può muoversi, neanche soffiarsi il naso? Ho saputo che anche per fare il bagno quelle poverette devono portare il chador. Ma come si fa a nuotare con il chador?
«Tutto questo non la riguarda. I nostri costumi non riguardano voi occidentali. Se la veste islamica non le piace, non è obbligata a portarla. Il chador è per le donne giovani e perbene».
Prego?
«Ho detto: se la veste islamica non le piace, non è obbligata a portarla. Il chador è per le donne giovani e perbene».
Grazie, signor Khomeini. Lei è molto educato, un vero gentiluomo. La accontento sui due piedi. Me lo tolgo immediatamente questo stupido cencio da medioevo.
E con una spallata lasciai andare il chador che si afflosciò sul pavimento in una macchia oscena di nero. Quel che accadde dopo resta nella mia memoria come l’ombra di un gatto che prima se ne stava appisolato a ronfare e d’un tratto balza in avanti per divorare un topo. Si alzò con uno scatto così svelto, così improvviso, che per un istante credetti d’esser stata investita da un colpo di vento. Poi, con un salto altrettanto felino, scavalcò il chador e sparì.