Dopo essermi fatto una cultura sulla scienza della probabilità se e come applicabile al processo, ecco che la Corte di Cassazione pronuncia, in sede Civile, la parola definitiva sul caso di Ustica : si trattò di un missile e quindi lo Stato Italiano deve risarcire le vittime non avendo garantito la sicurezza dei cieli nazionali.
Sarà importante leggere la sentenza perché su una questione così delicata fare polemiche e congetture francamente lo trovo biasimevole.
Pongo solo delle domande la cui risposta magari troverò leggendo la decisione per esteso, e non le estrapolazioni giornalistiche.
1) Ci sono sentenze , altrettanto definitive che non hanno aderito a questa tesi del Missile. In quel caso si trattava dei processi penali, che infatti sono finiti con delle assoluzioni. Come è stata affrontata e superata la questione del contrasto tra le decisioni ?
2) Gli alti Ufficiali e gli esponenti istituzionali implicati in quei processi sono stati assolti. Lo Stato Italiano viene condannato perché deve garantire la sicurezza del suolo nazionale. Immagino lo faccia attraverso degli uomini...
3) Suppongo che il principio di tutela venga meno in caso di stato di guerra....ma nei casi di attentato terroristico lo Stato risponde ? Perché le compagnie di assicurazione no.
A carte non lette, mi viene in mente quanto sottolineato utilmente nel Convegno a cui ho partecipato proprio sabato scorso, organizzato dalla Camera Penale di Roma , e a cui accennavo all'inizio. Nel processo civile, rispetto al più rigoroso penale, il principio che governa la prova, la valutazione del suo raggiungimento, è "più probabile che non". Ma anche qui, ricordavano i giuristi intervenuti, non può venire meno la valutazione della "ragionevolezza".
Insomma, criteri di valutazione complessa, giuridica, non propriamente adatti alle disquisizione da bar.
L'articolo di cronaca è tratto dal Corriere on Line
Buona Lettura
LA PRIMA VERITÀ NEL PROCESSO CIVILE
Ustica, lo Stato risarcirà le famiglie delle vittime
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LA REPLICA - La Cassazione ha replicato che «è pacifico l'obbligo delle amministrazioni ricorrenti di assicurare la sicurezza dei voli». Tesi avvalorate dalla Corte di Appello di Palermo nel primo verdetto sui risarcimenti ai familiari delle vittime depositato il 14 giugno 2010. Quanto alla prescrizione, il motivo è stato giudicato «infondato». Ad avviso della Suprema Corte, l'evento stesso dell'avvenuta vicenda della strage di Ustica «dimostra la violazione della norma cautelare». I supremi giudici sottolineano che non «è in dubbio che le Amministrazioni avessero l'obbligo di garantire la sicurezza dei voli». La Suprema Corte, dopo aver rigettato i ricorsi della Difesa e dei Trasporti, ha invece accolto il reclamo dei familiari delle tre vittime rinviando alla Corte di Appello di Palermo per valutare se possa essere concesso un risarcimento più elevato rispetto al milione e 240mila euro complessivamente liquidato ai familiari.
LE PISTE - Le piste investigative sulla strage di Ustica negli anni si sono suddivise principalmente fra l'ipotesi di un coinvolgimento internazionale (in particolare francese, libico e statunitense), di un cedimento strutturale o di un attentato terroristico (un ordigno esplosivo nella toilette del velivolo), supponendo l'esistenza di un collegamento con la strage di Bologna, avvenuta soltanto 35 giorni dopo, e dal cui aeroporto era decollato l'aereo dell'Itavia. Nel 2007 l'ex-presidente della Repubblica Cossiga, all'epoca della strage presidente del Consiglio, ha attribuito la responsabilità del disastro a un missile francese «a risonanza e non ad impatto» destinato ad abbattere l'aereo su cui sarebbe trovato il dittatore libico Gheddafi. Una ricostruzione fatta propria dai giudici di Palermo, di primo e secondo grado. E quindi dalla Cassazione.
28 gennaio 2013 | 19:12
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