domenica 25 agosto 2013

IL VADEMECUM DEL CORRIERE SUI DUBBI GIURIDICI DELLA LEGGE SEVERINO


Per la serie : LA CERTEZZA DEL DIRITTO" , il Corriere della Sera pubblica una sorta di Bignami giuridico per riassumere i temi della controversia, che, avrete fatto caso, sono chiari solo a coloro che indossano precise maglie politiche.
Per gli "azzurri" è chiarissimo : la norma non può essere retroattiviva ed  è incostituzionale. Quindi non applicabile a nessuno, figuriamoci al Capo. 
Per i "rossi" è parimenti solare : la norma, non avendo carattere penale ma amministrativo (stabilisce le condizioni per la candidabilità e quindi della decadenza) , può essere retroattiva. E non ravvedono questioni di legittimità costituzionale.
Nel mezzo, quelli senza maglia, che sono pochi, quando si tratta del Cavaliere, e che si barcamenano tra i dubbi. 
Di fondo il problema è palesemente politico, come dimostra il fatto che le certezze, ma opposte, ce le hanno solo gli schierati. 
Esiste Dio ? Certamente, dicono i credenti. Assolutamente no, affermano gli atei. Possono parlare tra di loro queste due fazioni ? Potrebbero anche, ma è inutile.
Prima di lasciarvi alla lettura diretta, due sole osservazioni :
1) l'art. 66 della Costituzione prevede che sia ciascuna Camera a valutare sulla eleggibilità o meno dei suoi membri. Messa così, i parlamentari sono chiamati ad esprimere una autonoma valutazione, non sono dei meri "notai". 
2) il vaglio di costituzionalità delle leggi emanate c'è sempre, se non altro da parte del Presidente della Repubblica che le controfirma. Poi magari si scopre, anche 40 anni dopo, che invece non lo erano. Da ultimo l'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori in materia di esclusione delle sigle sindacali che non hanno sottoscritto il contratto. Quindi questa annotazione del giornalista, fa sorridere, per l'ingenuità o la malizia (da scegliere).

  "Legge Severino, i dubbi dei giuristi"

Dibattito sulla natura della legge: se è penale non vale per il passato

Il dibattito politico sulla legge Severino è infiammato, in questi giorni, da questioni giuridiche molto sottili: la natura amministrativa o penale della norma, la irretroattività, la possibilità di fare ricorso alla Corte costituzionale da parte della giunta del Senato. Ecco alcuni dei punti chiave.
1 Perchè Silvio Berlusconi rischia la decadenza da parlamentare?
La sua condanna definitiva a 4 anni per frode fiscale rientra nella legge Severino, un decreto legislativo che riordina le disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive e di governo. All’articolo 1 dice «che non possono essere candidati coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione». All’articolo 13 stabilisce la durata: «decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa e ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell’interdizione. In ogni caso non è inferiore ai 6 anni».
2 Decadenza e incandidabilità esistevano già?
L’incandidabilità per i parlamentari no. Chi aveva compiuto reati gravi non poteva candidarsi alle amministrative. Al Parlamento sì. La decadenza invece era prevista per chi avesse un ruolo incompatibile con l’incarico parlamentare. Come per un doppio incarico: ad esempio i sindaci eletti in Parlamento che non mollavano la poltrona di primo cittadino.
3 Chi ha approvato la norma sulla decadenza?
Il Consiglio dei ministri del governo Monti ha approvato all’unanimità il ddl proposto dal ministro dell’Interno Cancellieri, di concerto con i ministri della Giustizia, Paola Severino, e della Pubblica Amministrazione, Filippo Patroni Griffi il 31 dicembre 2012. In esecuzione di quanto era già previsto nella norma madre: la legge anticorruzione, approvata in via definitiva alla Camera il 31 ottobre anche dal Pdl con 480 voti favorevoli su 524 presenti. Non partecipò al voto Silvio Berlusconi, a Montecatini per una visita ortopedica.
4 Quando scatta la decadenza?
Dopo un voto dell’Aula su proposta (votata a maggioranza) della giunta per le Elezioni della Camera di appartenenza. L’articolo 66 della Costituzione prevede che la valutazione sulla eleggibilità o meno dei parlamentari spetti solo al Parlamento.
5 La decadenza è una via senza ritorno?
Finora lo è stata. Nel nostro ordinamento non esiste, come in altri Parlamenti, il ruolo di supplente. Secondo la Costituzione i senatori sono 315 (esclusi quelli a vita). Non è previsto che il parlamentare che subentra — per morte, decadenza o dimissione — a chi lo precede tra gli eletti, venga rimandato a casa.
6 La norma è costituzionalmente «inaccettabile»?
Ha già passato il vaglio di costituzionalità senza obiezioni. Ora sulla legge Severino sono stati sollevati dubbi da alcuni giuristi.
È davvero una norma di natura amministrativa come è stata ritenuta nel suo iter, affidato a Patroni Griffi? O è di natura penale? Il punto è delicato: nel primo caso può essere retroattiva, nel secondo, come tutte le norme penali, no. Secondo il pdl Francesco Paolo Sisto il fatto che derivi da una sentenza penale, e la caratteristica afflittiva (impedisce il diritto di voto passivo), la rendono paragonabile a una norma penale. Secondo molti costituzionalisti è di natura amministrativa perché fissa solo i prerequisiti della candidabilità.
7 Può essere considerata retroattiva?
È stata varata prima della condanna di Berlusconi per un reato che già esisteva. Ma secondo il Pdl lo è perché non c’era al momento in cui venne compiuta la frode fiscale.
8 Si può ricorrere alla Consulta per evitare la decadenza?
Non è mai accaduto. Alla Corte costituzionale può elevare conflitto solo un giudice, a meno che non si tratti di un conflitto tra poteri dello Stato. La giunta viene ritenuta un organo paragiurisdizionale. Alcuni giuristi pensano che possa essere l’aula a farlo. Se dovesse passare l’ipotesi del conflitto di attribuzione sarà la Corte costituzionale a doverne valutare l’ammissibilità.
9 La grazia o la commutazione della pena può incidere sulla decadenza?
Dipende dall’estensione dell’eventuale provvedimento di clemenza.

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