martedì 9 settembre 2014

ATTENTI AI TERMINI "A RITROSO", QUANDO LA SCADENZA DEL DEPOSITO VA ANTICIPATA RISPETTO ALLA FESTIVITA'



Attenzione ai conteggi a ritroso. Probabilmente il mio è un avvertimento superfluo, però se la cosa è finita fino in Cassazione forse non del tutto. Parlo del computo dei termini per il deposito di atti nei casi in cui il termine ultimo sia un giorno festivo. Principio che soccorre sovente è che in questi casi il termini si sposti in AVANTI, al primo giorno utile DOPO la festività, in genere quindi al lunedì. 
Ma non sempre, perché quanto il termine ha come finalità di concedere a giudice e controparte un tot di giorni per esaminare l'atto depositato, questi non possono diminuire ma semmai aumentare. E quindi, se il giorno ultimo scade la domenica, non si sposterà in avanti, al Lunedì, bensi INDIETRO, al venerdì precedente. Classico esempio sono il termine per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche nel processo civile, laddove le vecchie norme stabilivano che i giorni fossero "liberi", quindi con esclusione dal calcolo  del giorno "a quo".


Termine procedurale ''a ritroso'': 
quando si proroga al giorno precedente
 
Cassazione civile , sez. III, sentenza 30.06.2014 n° 14767 (Laura Biarella)
Nel calcolo dei termini procedurali a ritroso, quando la scadenza cade in un giorno festivo, occorre tornare “indietro” nel calendario al primo giorno non festivo. Questo il dictum della sentenza 30 giugno 2014, n. 14767 pronunziata dalla Corte di Cassazione, dove si è deciso un ricorso, articolato in otto motivi e rigettato in toto, formulato su una decisione del Tribunale di Lucca che statuiva la condanna alla restituzione di una somma di denaro corrisposta ad un C.t.u., eccedente rispetto all’ammontare liquidato in sede giudiziale. Tra i numerosi argomenti giuridici trattati, merita di essere segnalato quello relativo al computo dei termini procedurali, nella particolare ipotesi ove il calcolo debba essere svolto a ritroso nel tempo. Ciò si verifica, ad esempio, quando la legge stabilisce un determinato termine per il deposito di atti “prima” della data dell’udienza. Prendendo a riferimento il termine per il deposito delle memorie in sede di giudizio di legittimità, statuito all'art. 378 c.p.c. in 5 giorni “non liberi”, la Cassazione ha constatato che tale termine si connota per essere “a ritroso”: la legge considera il giorno dell’udienza quale momento iniziale del conteggio (quindi, il dies a quo) e il quinto giorno quale momento finale (dies ad quem).
La Corte, richiamando alcuni precedenti, ha chiarito le modalità di applicazione, in relazione ai termini che si computano “a decorrenza successiva” nonché a quelli che si calcolano “a ritroso”, delle regole poste dall’art. 155 c.p.c., comma IV, statuente la proroga al primo giorno non festivo del termine scadente in giorno festivo, e del comma V del medesimo articolo, che dispone la proroga, al primo giorno non festivo, del termine scadente nella giornata di sabato.
Nel caso di specie l’udienza era fissata al 28 febbraio, quindi il termine a ritroso, ex art. 378 c.p.c., è scaduto il precedente venerdì 21: escluso il dies a quo (28), il quinto giorno (dies ad quem) cadeva di domenica (23), con proroga pertanto, ex IV comma dell’art. 155 c.p.c., al sabato 22, nonché ex V comma dell’art. 155 c.p.c., al suindicato venerdì 21.
Sulla base di tale criterio di calcolo, la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata dal ricorrente in data 24 febbraio, è stata dichiarata inammissibile poiché tardiva: il deposito è avvenuto oltre il termine, con abbreviazione pertanto dell’intervallo stabilito dalla legge e costituente il lasso di tempo minimo garantito al giudice e alla controparte per esaminare l’atto. Tale condotta integra altresì violazione del diritto di difesa contemplato all’art. 24 Cost. (Cass. 4/01/2011, n. 182).

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