Credo che agli amici che ho nei lodevoli gruppi FB anti tasse farà piacere questa pronuncia della Corte di Cassazione che afferma in modo chiaro la prescrizione quinquennale - anziché decennale - delle cartelle esattoriali di Equitalia.
In buona sostanza, se ci arriva una cartella dell'ente esattore che fa riferimento a multe, sanzioni e quant'altro risalenti a più di cinque anni - e SENZA che nel frattempo siano arrivate richieste e/o atti che possono interrompere la prescrizione - possiamo senz'altro eccepire che la pretesa creditoria non ha più valore.
E questa è la buona notizia.
Va però ricordato come il discorso NON VALE per il credito dell'Agenzia delle Entrate, nel caso esso sia acclarato da un procedura di accertamento o, naturalmente, da una sentenza passata in giudicato. In questi casi infatti vale il termine di prescrizione ordinario più lungo, dieci anni.
L'articolo postato dal prezioso sito ALTALEX spiega bene le due ipotesi.
Buona Lettura
Cartelle esattoriali di Equitalia soggette alla prescrizione quinquennale
Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 08/10/2015 n° 20213
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Ebbene, con una motivazione estremamente concisa, la Corte di Cassazione – in questa circostanza processuale – ha “virato” verso un orientamento a favore del contribuente, stabilendo che opera la prescrizione quinquennale[2], laddove il titolo esecutivo sia unicamente costituito dalla cartella esattoriale dell’Ente di Riscossione (ad esempio Equitalia).
In particolare, la prescrizione ordinaria (decennale) “è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi” (inclusi quindi, a titolo esemplificativo, gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) e “non già invece le cartelle esattive” (ovvero quelle notificate a mente dell’art. 36bis - art. 36ter, D.P.R. n° 600/73[3]).
In effetti, proseguono i giudici su tale aspetto, i provvedimenti esattoriali di Equitalia (ma non solo) sono “adottati in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo” (atto di accertamento emesso direttamente dall’Ente impositivo) e pertanto le cartelle di pagamento “non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento”.
A ciò si aggiunga – ad ogni modo – un ulteriore elemento di valutazione: al fine di rendere pacifica l’applicabilità del termine di prescrizione ordinario (dieci anni), il creditore chiamato in causa (sia l’Ente della Riscossione, sia l’Ente impositivo, come vedremo in seguito) dovrà produrre in giudizio il “titolo definitivo” della pretesa, ossia “il provvedimento amministrativo di accertamento o la sentenza passata in giudicato”, emessi “antecedentemente all’emissione delle cartelle”; in difetto opererà la prescrizione quinquennale.
In considerazione di questo aspetto prettamente processuale (ossia il deposito in corso di causa dell’originario titolo esecutivo emesso dal creditore), potrebbe rilevarsi una valida strategia difensiva quella di “coinvolgere” (nel contenzioso) esclusivamente l’Ente di Riscossione, escludendo il “reale” creditore della pretesa erariale.
La base normativa di detta scelta è rinvenibile nell’art. 39, D. Lgs. n° 112/99 (rubricato difatti come “chiamata in causa dell’ente creditore”), il quale stabilisce che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
A ben vedere, di sovente l’Ente della Riscossione sostiene – erroneamente - che non può/non deve replicare alle eccezioni formulate in tema di estinzione del credito (prescrizione), in quanto rappresentano contestazioni da ricondurre direttamente al titolare della pretesa (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, ect), dunque adotta una condotta processuale disinteressata ed inerte; detto scenario convergerà a tutto vantaggio del contribuente.
In buona sostanza, l’onere della prova (il deposito del titolo esecutivo originario, al fine di usufruire della prescrizione decennale) dovrà essere assolto dall’Ente di Riscossione (laddove sia l’unica controparte processuale), pertanto in caso di assenza di tale produzione documentale – secondo l’orientamento della S.C. espresso nel provvedimento in commento – la prescrizione che opererà sarà quella quinquennale.
Proprio ieri ho avuto parere positivo al mio ricorso contro una cartella esattoriale Equitalia riferita al periodo 2004-2005. Ora devo sperare che Equitalia non faccia a sua volta ricorso...
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