I minimi tariffari non vengono ripristinati, però la Politica si accorge che il favore più grande, abolendoli, non lo aveva tanto fatto ai cittadini normali, ai clienti piccoli e medi degli avvocati, quanto a quelli "grandi" e per questo "forti".
Era scontato che una banca, o un'assicurazione, o una grande o media azienda ottenesse dal professionista per la sua collaborazione continuativa l'accettazione dell'applicazione dei minimi tariffari : quantità e continuità di lavoro a fronte di un prezzo di favore.
Ma l'eliminazione di quei minimi aveva voluto presto dire, nella quasi totalità dei casi, il trionfo di clausole vessatorie, con gli avvocati proni alla qualunque pur di conservare il cliente prezioso.
Ecco, il DDL partorito dal Consiglio dei Ministri, e che magari il Parlamento approverà in un non si sa quanto prossimo futuro, ha stabilito formalmente il principio che comunque queste clausole vessatorie, che pare siano state opportunamente esemplificate, siano assolutamente nulle e non c'è accettazione ex art. 1341 cc che valga.
Il compenso deve essere equo, e , nel caso di controversia, sarà semmai un giudice a decidere se quello stabilito tra le parti sia tale o invece sbilanciato a favore della parte contraente forte.
Non proprio una cosa agevole, che però è migliorativa rispetto al sistema attuale.
Certo, da liberale difendo il libero mercato, e personalmente, in 30 anni di carriera, sono quasi sempre riuscito a stabilire con accettabile, reciproca soddisfazione il compenso per l'assistenza svolta, senza consultare i tariffari se non per avere un riferimento generale dal quale poi cercare un punto di incontro col cliente.
Però indubbiamente, quando si ha a che fare coi soggetti destinatari di questa proposta legislativa, ripeto Banche, Assicurazioni, grandi aziende, le cose sono assai diverse e un minimo di freno a certe rapacità forse non è male metterlo.
La notizia la riprendo dal prezioso sito dello Studio Cataldi, Il Diritto Quotidiano, che tutti possono consultare, ed il post è proposto dalla brava collega Valeria Zappilli.
Buona Lettura
Approvato l'equo compenso per gli avvocati
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al ddl in materia di equo compenso e clausole vessatorie nelle prestazioni legali.
L'equo compenso degli avvocati
Il ddl si legge nell'art. 1, "tutela l'equità del
compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati
da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata,
delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge
31 dicembre 2012, n. 247, in
favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti
nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese (PMI) come
definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea".
Ai fini del ddl, si considera "equo il compenso determinato
nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità
e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle
caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti
dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13,
comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".
La nullità delle clausole vessatore nelle convenzioni tra
avvocati e clienti forti
Il provvedimento, si legge nella nota di palazzo Chigi,
prevede la nullità delle clausole vessatorie
inserite nelle convenzioni contrattuali stipulate tra professionisti avvocati e
clienti cosiddetti "forti".
A tal proposito, vengono definite come vessatorie le
clausole che, anche in ragione della non equità del compenso pattuito,
determinino un significativo squilibrio contrattuale a carico
dell'avvocato.
La nullità, definita come 'parziale' rispetto all'intera
convenzione, "garantisce il professionista perché consente l'inefficacia
della sola parte del regolamento contrattuale o della singola clausola contraria
alla legge, mentre la convenzione stessa rimane in vigore".
Sarà il giudice, una volta accertata la non equità del
compenso previsto e la vessatorietà della clausola, a dichiararne la nullità
e a rideterminare il compenso sulla base dei parametri fissati sulla base della
legge forense del 2012, che sono già destinati a operare per i casi in cui
manchi una valida pattuizione tra le parti.
Quali sono le clausole vessatorie
Ex art. 2 del ddl, si considerano vessatorie tutte le
clausole contenute nelle convenzioni tra avvocati e clienti "forti",
che determinano, "anche in ragione della non equità del compenso pattuito,
un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato".
Nello specifico si considerano vessatorie, a meno che non
siano state oggetto di trattativa ad hoc (fatta eccezione per le lettere a
e c che sono sempre considerate vessatorie a prescindere da qualsivoglia
trattativa), le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare
unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare
la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere
prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a
carico dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato
la rinuncia al
rimborso delle spese;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai
sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o
di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle
spese di lite in favore del cliente, al legale sia riconosciuto solo il minore
importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano
state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione
sostitutiva di altra precedentemente stipulata col medesimo cliente, la nuova disciplina
sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente
convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.
Orlando: approvazione ddl stop a "caporalato
intellettuale"
Il ddl approvato rappresenta un "punto di svolta
nell'ambito della crisi e degli squilibri nel mondo dell'avvocatura,
determinati anche a causa di committenti molto forti e dal numero degli
avvocati" ha dichiarato soddisfatto il ministro Orlando nella conferenza
stampa di presentazione.
Si tratta di "novità attese dalla professione,
soprattutto dai giovani che sono fortemente sottoposti a una vera e propria
forma di caporalato intellettuale - ha aggiunto il ministro, affermando che
- si chiude l'idea che il mercato di per sé risolva tutti i problemi e che
l'offerta professionale possa essere riconducibile a qualunque altro tipo di
servizio". Il tema della qualità dell'offerta professionale,
"soprattutto in un ambito in cui si determinano diritti di carattere
fondamentale - ha proseguito Orlando - è un tema che non può essere risolto
soltanto in una logica mercatista e liberista". I principali committenti
forti sono le assicurazioni e le banche. "C'è stata una discussione relativa
all'estensione di questo principio anche alla P.A. – ha annunciato il ministro,
che al momento è stata - messa tra parentesi, poiché potrebbe comportare costi
maggiori sulla fiscalità generale". Ma alcuni principi, "come il
divieto di prestazioni a titolo gratuito – ha concluso Orlando - possono e
debbono essere estesi anche alla Pa".
Plauso del Consiglio Nazionale Forense
Tra le varie reazioni positive all'approvazione del testo da
parte del governo, c'è quella del Consiglio Nazionale Forense, che per
bocca del presidente Andrea Mascherin ha parlato "di un provvedimento che
avrà ripercussioni economiche, soprattutto per i giovani, e che potrà segnare
un cambiamento culturale contro il ricatto economico che toglie dignità al
lavoro e si traduce in clausole vessatorie".
Il testo approvato ha detto ancora Mascherin "è del
tutto condivisibile e rappresenta un passaggio importante non solo per gli
avvocati italiani ma per l'intera cultura del lavoro e dei diritti del
lavoro". Questa legge, infatti, "potrebbe segnare il superamento
della cultura imperante in questi anni, dominata dall'idea di un mercato senza
regole governato dalla finanza e dalla economia forte, basato sulla concorrenza
al ribasso e sull'impoverimento anche delle libere professioni e del ceto
medio". In questo modo – ha proseguito il presidente degli avvocati –
"si è tolta dignità al lavoratore autonomo per renderlo economicamente
ricattabile". Ora, certamente, ha concluso Mascherin, vi sarà "chi cercherà
di ostacolare l'iter parlamentare, ma noi confidiamo in una politica capace di
dimostrarsi indipendente da ogni esercizio prepotente del potere
economico".
Questo testo "va portato avanti in sede parlamentare
evitando ogni attività dispersiva – ha concluso il presidente e - tutta
l'avvocatura italiana seguirà i lavori delle Camere con grande attenzione e
partecipazione".
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