lunedì 9 marzo 2015

A MILANO GIUDICI DIETRO LA LAVAGNA : INCONCEPIBILI SANZIONI PECUNIARIE PER LA MANCATA COPIA DI CORTESIA

 

Anche l'esternazione dell'ovvio a volte fa piacere, perché interviene a dipanare la nebbia e in qualche modo a sanzionare, con la giusta mortificazione, le improvvide decisioni sbagliate di taluni soggetti.
Parliamo della lettera scritta dal Presidente del Tribunale di Milano che precisa come il mancato deposito della cd. copia di cortesia di un atto processuale depositato, come per legge, telematicamente, in alcun modo possa portase ad una sanzione pecuniaria.
La precisazone, come detto, sarebbe banale nella sua ovvietà se non fosse che una corte di quel Tribunale proprio questo aveva fatto ! , condannare la parte soccombente ad un ulteriore onere pecuniario per la "scortesia" consumata nel non presentare la copia cartacea della comparsa conclusionale depositata per via telematica. 
Ne avevamo dato notizia, con tutto il biasimo dovuto, nel post http://ultimocamerlengo.blogspot.com/2015/02/non-mi-usi-la-cortesia-e-io-ti-condanno.html.
La bacchettata quindi è giunta apprezzata. Va detto che già il diretto fruitore dello sventurato provvedimento, vale a dire il Fallimento di una società, perte convenuta nel processo, aveva, per lodevole iniziativa del Giudice Delegato,  dato immediata ed espressa comunicazione che quella sanzione pecuniaria NON sarebbe stata pretesa (evidentemente cogliendone immediatamente la palese illegittimità), evitando così un imbarazzante giudizio di appello sul punto. 
Stavolta la storia è quindi a lieto fine, coi cattivi disarmati e mortificati.
Non sempre accade.
Anzi.





Copia di cortesia, Presidente del Tribunale Milano: no a sanzioni pecuniarie
Tribunale Milano, Presidente, lettera 19.02.2015  
Il Presidente del Tribunale di Milano interviene e fa chiarezza relativamente alla pronuncia del 15 gennaio 2015 con la quale il Tribunale meneghino aveva configurato la sussistenza dell’ipotesi prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c.  per la parte che, avendo depositato la memoria conclusiva solo in forma telematica in assenza dell’ulteriore deposito della “copia di cortesia” cartacea (così come previsto dal protocollo d’intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano del 26 giugno 2014) in quanto ciò avrebbe reso più gravoso per il Collegio l’esame delle difese; “conseguentemente” il Tribunale condannava la parte “inadempiente” ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento dell’importo di Euro 5.000,00!
La pronuncia, come già scritto in altro articolo, ha suscitato nell’Avvocatura grande e profonda indignazione ed ha dato origine a diverse e comprensibili reazioni.
Il sipario forse cala, su questa triste vicenda, con l’intervento del Presidente del Tribunale di Milano, dott.ssa Livia Pomodoro la quale, con comunicazione inviata al Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, al Presidente f.f. e al Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Milano e al Presidente della Sezione II Civile del Tribunale di Milano dott. Cesare de Sapia, nel confermare e ribadire che il Protocollo siglato da magistratura e Ordine degli avvocati ha come spirito quello di “spontanea e utile collaborazione fra Tribunale e Foro” ha altresì dichiarato che “appare incompatibile il ricorso a sanzioni processuali pecuniarie, a fronte di difficoltà e incertezze applicative connaturate a...un intervento così ampio e innovativo” come il processo civile telematico.
Inutile dire che vengono condivise ed apprezzate, anche per la tempestività, le parole della dott.ssa Pomodoro la quale non ha esitato, con la citata comunicazione, non solo a “bacchettare” (indirettamente) nella dovuta maniera gli autori della decisione ma anche a prendere dagli stessi le distanze rendendo noto che “Già con precedente nota di questa Presidenza dell’11 febbraio u.s., sulla base della comunicazione del Presidente della seconda sezione civile, era stato rilevato che la determinazione assunta “non costituisce una prassi di sezione” … pertanto non posso che rifiutare di attribuire un significato di portata generale all’adozione di quell’unico decreto 15 gennaio 2015 e riaffermo la piena operatività collaborativa sancita nel richiamato Protocollo, al di fuori di qualsiasi inammissibile impostazione sanzionatoria, in caso di difficoltà applicative”.
Il sipario è calato... a meno che non voglia “riaprirlo”, per la messa in scena dell’ultimo atto, il Consiglio Superiore della Magistratura.

Nessun commento:

Posta un commento